CIRCOLARE N. 95
OGGETTO: Accordo U.I.C. - S.I.A.E. per il pagamento dei compensi dei diritti d'autore.
Ufficio Organizzazione CS
Roma, 24 giugno 1999
Prot. 10488-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Si porta a conoscenza di tutte le strutture che questa Sede Centrale ha perfezionato con la SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) un accordo-ponte per l’anno 1999 per il pagamento dei compensi per diritti d’autore relativamente alle iniziative organizzate nell’ambito delle attività statutarie.
Mentre si rinvia al testo dell’accordo, di cui in allegato si trasmette copia, si ritiene opportuno precisare che:
I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica. Sono, pertanto, escluse le utilizzazioni del repertorio delle altre Sezioni:
SEZIONE D.O.R.: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe;
SEZIONE LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe;
SEZIONE O.L.A.F.: opere scritte ad orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico
d. la misura dei compensi fissi e minimi, dovuti rispettivamente per le manifestazioni gratuite e per le manifestazioni non gratuite, è fissata come riportato nella tabelle A, B e C dell’art. 2;
e. sono previste maggiorazioni fisse dei compensi nel caso che i "punti spettacolo" e/o le "giornate di spettacolo" eccedano il numero previsto dalla fascia tariffaria di cui alla tabella A dell’art. 2
f. sono previste riduzioni in ragione della collaborazione e delle attività di informazione che si renderanno necessarie in fase di applicazione dell’accordo-ponte da parte dell’Unione Italiana Ciechi;
g. poiché la S.I.A.E. ha già provveduto ad informare i propri Uffici periferici della sottoscrizione dell’accordo, i responsabili delle strutture territoriali, in occasione delle manifestazioni organizzate nell’ambito delle attività statutarie, possono rivolgersi a tali Uffici per ottenere i permessi ai sensi di quanto previsto nell’art. 6 di detto accordo;
h. l’accordo avrà validità fino al 31 dicembre 1999.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
prof. Tommaso Daniele
Alleg. 1
ACCORDO-PONTE
ANNO 1999
tra
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
e
UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.)
ONLUS
PREMESSO
che l'UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.) per realizzare i propri fini istituzionali di solidarieta' sociale, organizza manifestazioni per i propri soci, per i familiari e piu' in generale per i cittadini nelle diverse realta';
che dette manifestazioni varino sempre piu' assumendo carattere culturale e spettacolare di natura musicale, cinematografica e di arte varia, rivestendo un volo sempre piu' importante nel rapporto con il cittadino, ponendosi come efficace strumento di comunicazione e di relazioni
socio-culturali;
IN CONSIDERAZIONE
della diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale;
SI CONVIENE
di addivenire alla definizione di uno specifico sistema tariffario, che garantisca uniformita' di trattamento e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d'Autore.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo-ponte.
ARTICOLO 1
SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO-PONTE
Formano oggetto del presente accordo-ponte le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folcloristici, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti, organizzate dall'UNIONE ITALIANA CIECI anche in concomitanza con con gite turistiche o culturali di durata inferiore alle 18 ore, nonche' la diffusione di esecuzioni musicali nell'area della
manifestazione attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato. Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale.
ARTICOLO 2
MISURA DEI COMPENSI
La classificazione delle manifestazioni, agli effetti della determinazione della misura dei compensi giornalmente dovuti, tiene conto dei seguenti tre parametri:
A) TERRITORIALITA'
che puo' riferirsi a:
- FESTE COMUNALI destinate all'ambito comunale (Feste Piccole);
- FESTE ZONALI destinate all'ambito di piu' comuni (Feste Medie);
- FESTE PROVINCIALI o REGIONALI destinate all'ambito di una provincia o di
una regione (Feste Medio-Grandi).
B) NUMERO DEI PUNTI DI SPETTACOLO
allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1.
C) DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
espressa in giornate in cui avvengono spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1. Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della DURATA
DELLA MANIFESTAZIONE.
La misura dei compensi fissi e minimi, dovuti rispettivamente per le manifestazioni gratuite e per le manifestazioni non gratuite, e' fissata come riportato nelle seguenti tabelle.
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A - TABELLA DEI COMPENSI FISSI PER MANIFESTAZIONI GRATUITE |
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Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folcloristici, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti. |
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Territorialità |
Punti di Spettacolo |
Giornate di Effettivo spettcolo |
Compenso dem giornaliero |
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Feste piccole (comunali) |
UNICO |
1 GIORNO |
L. 149.000 |
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Feste medie (zonali) |
DUE |
FINO A 2 GG. |
L. 286.000 |
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Feste medio grandi (provinciali e regionali) |
DUE |
FINO A 5 GG. |
L. 440.000 |
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I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica. Sono, pertanto, escluse le utilizzazioni del repertorio delle altre Sezioni: |
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SEZIONE D.O.R.: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe; |
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SEZIONE LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; |
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SEZIONE O.L.A.F.: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico |
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B -TABELLA DEI COMPENSI MINIMI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso viene determinato applicando, sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75 per cento dei COMPENSI FISSI.
C -TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO Di GITE TURISTICHE O CULTURALI
Nel caso di gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'UNIONE ITALIANA CIECHI con l'offerta di un trattenimento musicale", a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o cena, la percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per Diritti d'Autore, e' applicata (con un compenso minimo pari a L. 26.000) su un imponibile forfettariamente commisurato al 25 per cento del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita.
ARTICOLO 3
MAGGIORAZIONI FISSE DEI COMPENSI
Per i "punti di spettacolo" e/o per le "giornate di spettacolo" eccedenti il numero previsto dalla fascia tariffaria corrispondente alla " territorialita' " di cui alla tabella A del precedente articolo 2, e' applicata la maggiorazione del compenso-base giornaliero commisurata:
- al 40 per cento della misura del compenso-base per ogni "punto di spettacolo" in piu',
- al 5 per cento della misura del compenso-base per ogni "giornata di spettacolo" in piu'.
ARTICOLO 4
DIFFUSIONI DI ESECUZIONI MUSICALI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Per la diffusione, nell'area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l'uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, e' dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l'intera durata della manifestazione, pari al 2 per cento del compenso giornaliero fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.
ARTICOLO 5
RIDUZIONI
In ragione della collaborazione e delle attivita' di informazione che si renderanno necessarie, in fase di applicazione dell'accordo-ponte da parte dell'UNIONE ITALIANA CIECHI, sulla misura dei compensi di cui alla tabella A del precedente articolo 2 e sulle eventuali maggiorazioni di cui al precedente articolo 3, e' riconosciuta una riduzione del 15 per cento.
ARTICOLO 6
PERMESSO DI ESECUZIONE E PROGRAMMA MUSICALE
Il soggetto responsabile, cosi' come sopra individuato nelle premesse del presente accordo-ponte, che intende organizzare la manifestazione, deve preventivamente richiedere all'Ufficio periferico della SIAE, competente per territorio:
- il rilascio del "Permesso di Esecuzione", fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l'assegnazione della manifestazione alla rispettiva fascia tariffaria per la conseguente corretta determinazione della misura dei dovuti;
- la fornitura dei "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni stesso, deve essere restituito all'Ufficio periferico della SIAE, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni. L'omessa indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l'applicazione, a carico dell'organizzatore, delle penali previste dal Permesso di Esecuzione.
ARTICOLO 7
DURATA DI VALIDITA' DELL'ACCORDO
Il presente accordo-ponte avra' validita' fino al 31 dicembre 1999.
SIAE (Il Direttore Generale) Dr. Francesco Chirichigno
UIC (Il Presidente Nazionale) Prof. Tommaso Daniele
10 Giugno 1999