CIRCOLARE N. 97
OGGETTO: Esenzioni postali per spedizioni di cecogrammi e registrazioni magnetiche
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 24 giugno 1999
Prot. 10490-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Le Poste Italiane S.p.A., Divisione corrispondenza, Direzione prodotti di base, ha segnalato a questa Presidenza che l'UIC (non è specificato se da parte della Sede Centrale oppure da Parte dei Consigli regionali e provinciali) usa spedire lettere in Braille in esenzione di tassa indirizzate ad aziende e società private.
Al riguardo si allega stralcio delle disposizioni ufficiali che regolano la spedizione in esenzione di tassa postale riguardanti i cecogrammi e le registrazioni magnetiche.
Si prega attenersi scrupolosamente a tali norme e si inviano cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Allegato 1
ESENZIONE DI TASSA POSTALE
3° Supplemento al BOLLETTINO N.7-1/4/1991 - Parte Seconda
§ 29. - Invii che godono dell'esenzione.
omissis
2) Le carte punteggiate ad uso dei ciechi, ivi comprese le lettere a caratteri ciecografici impostate aperte; esse sono esenti, oltre che dalla tassa di francatura, da tutte le tasse speciali (raccomandazione, espresso, avviso di ricevimento, ritiro o modifica d'indirizzo, assegno, etc.). Tali invii però, qualora devono essere avviati per via aerea, sono soggetti al pagamento della soprattassa aerea.
Alle carte punteggiate ad uso dei ciechi sono assimilati i clichès recanti segni di ciecografia, le registrazioni sonore e la carta speciale destinate esclusivamente ad uso dei ciechi, spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto od indirizzate ad un istituto del genere, nonché le registrazioni magnetiche (comprensive sia delle registrazioni sonore che dei dischetti da computer) spedite da un cieco od indirizzate ad un cieco (vedere paragrafo 52).
Tutti gli invii della specie devono portare nell'angolo superiore destro della superficie non munita del lembo di chiusura l'indicazione "Cécogramme" che può essere seguita da una traduzione.
§ 52. - Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi).
1) Possono essere spedite come "cecogrammi" le lettere spedite aperte ed i clichés recanti i segni della punteggiatura ad uso dei ciechi. Lo stesso dicasi delle registrazioni sonore e della carta speciale destinata esclusivamente all'uso dei ciechi a condizione che siano spedite da un Istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto od indirizzate ad un Istituto del genere.
2) Possono essere spedite come "cecogrammi" le registrazioni magnetiche (comprensive sia delle registrazioni sonore che dei dischetti da computer) spedite da un cieco od indirizzate ad un cieco.
3) Tutti gli invii spediti come "cecogrammi" devono portare nell'angolo superiore destro della superficie non munita del lembo di chiusura l'indicazione "Cécogramme" che può essere seguita da una traduzione, apposta dal mittente.
4) L'indicazione "Cécogramme", apposta dal mittente sulle registrazioni sonore, viene considerata come attestazione che trattasi di un invio spedito da un cieco od indirizzato ad un cieco.
5) Per quanto concerne l'affrancatura dei cecogramrni si applicano le disposizioni contenute nel paragrafo 29, n.2).
6) Non tutti i Paesi esteri ammettono come "Cecogrammi" le registrazioni sonore spedite da un cieco od indirizzate ad un cieco.
Le Amministrazioni postali della Bielorussia, dell'India, dell'Indonesia, del Libano, del Nepal, dell'Ukraina, dell'U.R.S.S., dello Yemen e dello Zimbabwe ammettono come "cecogrammi" soltanto le registrazioni sonore spedite da un Istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto od indirizzate ad un Istituto del genere.