GRADUATORIE PERMANENTI

(INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER L’A.S. 2002/2003)

 

 

Il decreto-legge 255/2001, convertito con legge n. 333/2001, ha, fra l’altro, modificato le disposizioni previste dalla legge 124/99 e dal decreto ministeriale 123/2000 circa la periodicità di integrazione delle graduatorie permanenti.

L’articolo 2 del provvedimento citato dispone, infatti, che a decorrere dall’ A.S. 2002/2003 l’aggiornamento e l’integrazione di tali graduatorie devono essere effettuati con periodicità annuale, entro il 31 maggio di ciascun anno.

In attuazione delle nuove norme, il M.I.U.R. ha emanato in data 12.2.2002 il decreto direttoriale che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte del personale docente ed educativo e che recepisce:

¿ le innovazioni introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge 333/2001;

¿ le direttive CEE relative al riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione docente conseguite nell’ambito degli Stati membri dell’UE;

¿ le nuove tabelle di valutazione dei titoli, emanate con il decreto ministeriale 11/2002.

Il decreto in esame è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – del 19.2.2002.

Da tale data decorrerà il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande ai Csa (21.3.2002) per le quali sono stati predisposti appositi modelli.

In base alle graduatorie permanenti viene effettuato il 50% delle nomine in ruolo e le chiamate, fino ad esaurimento, per le supplenze annuali e temporanee.

Più nel dettaglio l’aggiornamento può essere richiesto secondo le seguenti modalità.

Aggiornamento del punteggio

Il personale docente già inserito nelle graduatorie permanenti può chiedere l’aggiornamento del punteggio. Inoltre, può essere chiesto il trasferimento da una o da entrambe le province in cui si è inseriti. La richiesta di trasferimento comporta l’automatica cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui si chiede di essere trasferiti. Chi non presenta domanda di aggiornamento e di trasferimento mantiene l’iscrizione nella graduatoria permanente con il vecchio punteggio. L’eventuale diritto a riserve e preferenze deve essere specificamente richiesto barrando l’apposita casella del modulo.

Al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 22.6.2000 ed entro la data di presentazione della domanda. Valgono anche i titoli non presentati e posseduti in precedenza.

Regole particolari si applicano in caso di parità di punteggio.

Nuovi inserimenti

Possono richiedere l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia gli aspiranti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

¿ idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento di apposito concorso;

¿ idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita nelle scuole di specializzazione (che prevede un extra di 30 punti);

¿ idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita nelle sessioni riservate;

¿ idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciuta con provvedimento ministeriale e riguardante titoli rilasciati da Stati UE.

Gli aspiranti frequentanti i corsi per l’abilitazione presso le scuole di specializzazione ancora in corso possono presentare domanda per l’inserimento, a condizione che gli esami finali si concludano entro il 31.5.2002. In tal caso, saranno inseriti con riserva nella graduatoria provvisoria con il punteggio minimo, aggiornabile in quella definitiva, a seconda della valutazione d’esame. Costoro hanno l’obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di conclusione degli esami finali, e comunque entro il 31.5.2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Anche in questo caso la domanda può essere presentata in una sola provincia per l’assunzione in ruolo e il conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

Insegnanti di sostegno

In base all’articolo 325 del decreto legislativo 297/94, e al decreto ministeriale 26.5.1998, gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione possono richiedere, a seconda della validità del titolo, l’insegnamento di sostegno in tutti gli ordini di scuola.

Il titolo può essere conseguito anche entro il 31.5.2002 con obbligo di comunicazione entro 5 giorni dall’esame, con modalità analoghe a quelle riferite nel punto precedente.

Saranno predisposti appositi elenchi articolati in fasce per i vari ordini di scuola.

Coloro che conseguono il titolo successivamente al 31.5.2002, ma entro il 20.7.2002, saranno inseriti, limitatamente all’A.S. 2002/2003, in coda agli elenchi di sostegno.