PRECISAZIONI SULL’ATTIVAZIONE DI CORSI BIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

 

In attesa dell’attuazione della specializzazione per il sostegno attraverso i corsi di laurea per insegnanti di scuola materna ed elementare e le scuole di specializzazione universitaria post-lauream per gli insegnanti di scuola media e superiore, è stato emanato il decreto interministeriale n. 460/98, che consente alle università di organizzare corsi biennali di specializzazione, anche in convenzione con centri specializzati privati. Alcune università, a partire dalla primavera di quest’anno, si sono attivate. Alcune di queste però hanno consentito che ad attivare i corsi fossero facoltà che non formano insegnati ed altre università hanno stipulato delle convenzioni che non si limitavano a acquisire insegnamenti specialistici, quali ad esempio la tiflologia, ma hanno di fatto appaltato a soggetti privati non solo l’intera gestione didattica del corso, ma anche quella amministrativa ed economica. Nei mesi di luglio ed agosto sono state attivate alcune prove di selezione attitudinale facendo pagare alle centinaia, e talora migliaia di candidati, somme dalle 100 alle 200 mila lire e fissando inoltre tasse annue oscillanti i 4 e i 6 milioni. Di tutto ciò si sono lagnate molte persone già in agosto ed inoltre la CGIL – Scuola con un comunicato stampa del 3 settembre, provocando interrogazioni parlamentari e chiedendo l’azzeramento delle prove svolte e la restituzione delle somme pagate. In seguito a tali lagnanze il Ministro della Pubblica Istruzione, con una circolare ai rettori delle Università del 5 agosto u.s., ha stabilito che non saranno ritenuti validi i titoli di specializzazione rilasciati, se non si verificano le seguenti condizioni:

  1. Preventiva verifica del fabbisogno di docenti di sostegno tramite richiesta ai Provveditori agli Studi (D.I. 460/98);
  2. Programmi dei corsi corrispondenti a quelli indicati nel decreto Ministero P.I. del 27.6.1995 n. 226 (ricordiamo che l’U.I.C. ha ripetutamente dissentito da tali programmi che non prevedono uno specifico insegnamento delle discipline attinenti le formazioni di ciechi ed ipovedenti);
  3. Titolarità formale dei corsi da parte delle Università e convenzione con enti privati limitatamente a singoli ambiti disciplinari (art. 14 comma 4 L. 104/92);
  4. Gestione dei corsi esclusivamente "alle facoltà di scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario".

Tali disposizioni sono state confermate dal Ministero dell’Università con nota prot. n. 1585 del 13 settembre 1999 che espressamente ribadisce le prime 3 condizioni indicate dal Ministero della P.I. Si deve ritenere che richiami anche la quarta condizione fissata dal Ministero della P.I. e cioè la gestione dei corsi possibile solo a determinate tipologie di facoltà o dipartimenti; infatti il Ministero dell’Università richiama espressamente la circolare del 5 agosto 1999 del Ministero della P.I. nella quale è espressamente detto che anche a questi corsi, "nel regime transitorio [..] deve farsi riferimento al contesto indicato dal decreto 26.5.1998 del Ministro dell’Università", che concerne l’esclusiva competenza delle facoltà di scienze dell’educazione e dipartimenti come indicati sopra alla formazione e specializzazione universitaria dei docenti. E’ indispensabile che quanti si sono iscritti o si iscriveranno a tali corsi consultino i Provveditorati agli Studi, nel cui territorio le Università organizzano i corsi, per acquisire la certezza del rispetto delle condizioni sopra indicate ai fini della sicura validità dei titoli che verranno conseguiti. In mancanza di tali certezze la validità dei titoli è a rischio con la probabile conseguenza di lunghi e costosi contenziosi giurisdizionali.