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LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 30


27/03/2010

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 30
Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per
la non autosufficienza e per la sua disciplina.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni
del Titolo V della Cos tituzione, al fine di assicurare alle persone
non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e
socio-sanitaria e di protezione nonché di tutelare le famiglie o
i soggetti che le assistono, istituisce e disciplina il fondo regionale
per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo,
ricomprendendo al suo interno il fondo per la non autosufficienza
di cui dall’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
2. La presente legge individua i destinatari e disciplina
le modalità di costituzione, di alimentazione e di gestione del
Fondo, e le prestazioni a carico del Fondo stesso.
3. Il Fondo garantisce universalità di accesso al servizio
e il diritto di scelta delle prestazioni da parte dei destinatari,
nel rispetto dei criteri generali della programmazione regionale
in materia socio-sanitaria.
Art. 2
Destinatari
1. Ai fini della presente legge sono non autosufficienti
le persone che, solo con l’aiuto determinante di altri, possono
provvedere alla cura della propria persona e possono mantenere
una normale vita di relazione e le persone con disabilità
che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali
in modo continuativo.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente
commissione consiliare, stabilisce:
a) i criteri per l’individuazione e l’accertamento della non
autosufficienza, anche sulla base dei principi della “International
classification of functioning, disability and health”
(ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
b) le procedure di valutazione del bisogno assistenziale da
seguire nel progetto individualizzato approvato dall’Unità
valutativa multidimensionale distrettuale (UVMD);
c) i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni da erogare
a favore della persona non autosufficiente;
d) lo schema-tipo dell’accordo che va stipulato tra l’azienda
unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza della persona
assistita e i fruitori delle prestazioni e l’ente locale,
contenente le modalità di erogazione dei servizi.
3. Il parere della competente commissione consiliare di cui
al comma 2 è reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso
tale termine la Giunta regionale può prescinderne. In sede di
prima applicazione il provvedimento della Giunta regionale di
cui al comma 2 è approvato entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
4. Le prestazioni sono erogate sulla base del progetto individualizzato
approvato dall’Unità valutativa multidimensionale
distrettuale (UVMD) della azienda ULSS competente.
5. Le prestazioni a carico del Fondo sono liberamente
scelte, a garanzia degli interessi della persona non autosufficiente;
tale scelta avviene in seguito alla stipulazione di un
accordo sottoscritto sulla base dello schema-tipo di cui al
comma 2, lettera d).
Art. 3
Finalità del Fondo
1. Ferme restando le competenze del servizio sanitario
regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione
delle patologie acute e croniche da cui può derivare una
condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo ha
le seguenti finalità:
a) potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni
assistenziali;
b) erogare contributi economici commisurati alla gravità del
bisogno;
c) assicurare l’accesso ai centri di servizio di tipo residenziale
o semiresidenziale, autorizzati ai sensi della legge regionale
16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive
modificazioni;
d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l’intervento
di soggetti pubblici e privati che erogano servizi a carattere
sociale e socio-sanitario, finalizzate ad agevolare il
mantenimento presso il domicilio della persona non autosufficiente.
Art. 4
Prestazioni del Fondo
1. Il Fondo finanzia l’accesso alle prestazioni e ai servizi
sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, così
come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di prestazioni socio-sanitarie”, e tenuto conto delle
prestazioni aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo
le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” e successive modificazioni.
2. A carico del Fondo sono compresi:
a) prestazioni erogate a domicilio o contributi economici,
anche sotto forma di assegni di cura;
b) prestazioni di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria,
nell’ambito di programmi di intervento a favore di
persone non autosufficienti;
c) prestazioni in regime semiresidenziale, nell’ambito di proBollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 22 dicembre 2009 9
grammi riabilitativi a favore di disabili, comprensive delle
prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione,
anche quando attengono al sollievo della famiglia;
d) prestazioni a carattere socio-sanitario in regime semiresidenziale,
comprensive di azioni di recupero e di mantenimento
funzionale delle abilità per non autosufficienti,
anche quando attengono al sollievo della famiglia;
e) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di
servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici,
intellettivi e sensoriali;
f) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio
residenziali a favore di persone non autosufficienti;
g) interventi di telesoccorso e telecontrollo;
h) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e
contributi figurativi per i soggetti che assistono persone
non autosufficienti.
Art. 5
Ripartizione e gestione del Fondo
1. La Giunta regionale, previo parere della competente
commissione consiliare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
provvede alla ripartizione del Fondo sulla base di criteri contestualmente
fissati e concernenti:
a) indicatori demografici e socio-economici;
b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni
di disabilità e di non autosufficienza;
c) indicatori relativi alle persone disabili e non autosufficienti accolte
nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali;
d) indicatori relativi alla consistenza della dotazione di servizi
alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per
la prevenzione e cura, sia pubblici che privati.
2. Al fine di garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà
e trasparenza amministrativa, la Giunta regionale
assicura la più ampia partecipazione dei soggetti che operano
nella gestione del sistema integrato regionale di interventi e
servizi sociali a favore delle persone non autosufficienti. Al
fine della predisposizione dei criteri di ripartizione del Fondo,
di cui al comma 1, la Giunta regionale consulta i soggetti maggiormente
rappresentativi nel territorio regionale degli interessi
delle persone non autosufficienti di cui all’articolo 2.
3. La Giunta regionale per la elaborazione dei criteri di
cui al comma 1 acquisisce il parere della Conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria,
di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, da esprimersi entro trenta giorni,
trascorsi i quali esso si intende espresso favorevolmente.
4. Le risorse appartenenti al Fondo vengono assegnate
con vincolo di destinazione alle aziende ULSS competenti
territorialmente e gestite con contabilità separata.
5. L’accesso al Fondo e la sua gestione esecutiva sono
affidati alle aziende ULSS, tenuto conto dei livelli di programmazione
approvati dalla conferenza dei sindaci ai sensi
degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517” e successive modificazioni.
Art. 6
Misura delle prestazioni
1. La Giunta regionale definisce annualmente l’importo
massimo mensile a carico del Fondo per le prestazioni di cui
all’articolo 4, previo parere della competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali
si prescinde dal parere.
2. Le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive
bensì integrative di quelle sanitarie o di rilievo sanitario
e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell’assistenza integrata socio-sanitaria.
3. Per i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo,
l’indennità di accompagnamento è considerata ai fini dell’approvazione
del progetto individualizzato di cui all’articolo
2; non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per le
prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso i centri
diurni a favore dei soggetti disabili.
4. Per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale,
l’importo di cui al comma 1 è ridotto in misura pari alle
somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma
restando la conservazione di una quota del medesimo non
inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento
minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.
5. Per le prestazioni a carattere residenziale di cui al
comma 4 e per la parte di spesa non coperta dai livelli essenziali
di assistenza sanitaria (LEA) la Giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare, adotta un atto
di indirizzo che stabilisce i criteri per la compartecipazione
alla spesa al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli
interventi sul territorio regionale.
6. Qualora le prestazioni erogate siano di natura mista,
l’importo di cui al comma 1 è erogato in misura proporzionale
alla tipologia degli interventi prestati.
7. Le prestazioni erogate direttamente dalle amministrazioni
locali e dalle aziende ULSS fanno parte delle prestazioni
a carico del Fondo e il relativo costo è detratto dall’importo
massimo erogabile.
8. Le prestazioni a carico del Fondo sono ridotte proporzionalmente
alla soddisfazione dei bisogni della persona e al
mantenimento dei servizi in essere di cui la stessa usufruisce in
caso di ricovero in struttura ospedaliera per un periodo superiore
a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno.
Art. 7
Dotazione del Fondo
1. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito
elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione del Veneto
per gli interventi e le prestazioni relative al fondo regionale
per la non autosufficienza di cui all’articolo 3 della legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
b) assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi e alle
prestazioni a carattere sociale e socio-sanitario;
c) contributi degli enti locali, comprensivi della quota per le
prestazioni sociali delle quali sono titolari, secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della
Conferenza regionale permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 113 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
10 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 22 dicembre 2009
d) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti
pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni;
e) interessi attivi e proventi derivanti dalla gestione del
Fondo;
f) quota del gettito dell’addizionale regionale IRPEF, da determinarsi
annualmente con legge regionale finanziaria,
nonché ulteriori entrate da determinarsi con successiva
legge regionale.
Art. 8
Monitoraggio, verifiche e controlli
1. La Giunta regionale definisce le modalità di monitoraggio,
verifica e controllo del sistema delle prestazioni erogate
in base alla presente legge, nonché di gestione dei finanziamenti
pubblici e dei risultati ottenuti.
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il paragrafo 4.3.1 dell’Allegato alla legge regionale 20
luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio
1989-1991”;
b) l’articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
c) l’articolo 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2005” e l’articolo 1
della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni
di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”;
d) il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
Art. 10
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 18 dicembre 2009
Galan
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Finalità del Fondo
Art. 4 - Prestazioni del Fondo
Art. 5 - Ripartizione e gestione del Fondo
Art. 6 - Misura delle prestazioni
Art. 7 - Dotazione del Fondo
Art. 8 - Monitoraggio, verifiche e controlli
Art. 9 - Abrogazioni
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 18 dicembre
2009, n. 30
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura
del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato
avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno
presentato due progetti di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito
uno specifico numero:
- progetto di legge n. 131: proposta di legge d’iniziativa dei
consiglieri De Poli, Bazzoni, De Boni, Cortelazzo, Zanon,
Manzato, Sernagiotto, Grazia, Stival, Valdegamberi, Piccolo,
Silvestrin, Fontanella, Teso e Bond relativa a “Disposizioni
per la istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza e per la sua disciplina”;
- progetto di legge n. 136: proposta di legge d’iniziativa dei
consiglieri Frigo, Gallo, Covi, Zabotti, Atalmi, Pettenò,
Bettin, Azzi, Berlato Sella, Bonfante, Causin, Franchetto,
Marchese, Michieletto, Tiozzo, Trento, Variati, Carraro e
Diego Bottacin relativa a “Istituzione del fondo per il sostegno
delle persone non autosufficienti”;
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha
elaborato un unico progetto di legge denominato “Disposizioni
per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza
e per la sua disciplina”;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto
di legge in data 23 febbraio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Onorio De
Boni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione
legislativa 26 novembre 2009, n. 15282.

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