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NUOVE PROCEDURE INPS
24/2/2010

Premessa
Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, a partire dal 1ø gennaio 2010 l'INPS ha assunto pienamente la responsabilita' gestionale del processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', e ha emanato al riguardo la determinazione n. 189/2009 e la circolare n. 131/2009 che definiscono gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema.
Le nuove procedure si ispirano ai seguenti principi:
* generale contrazione dei tempi;
* trasparenza del procedimento;
* realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
* rilascio sul sito internet dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL;
* archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali registrati informaticamente;
* tempestiva disponibilita' degli atti, grazie all'utilizzo della sola modalita' telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

Firma del protocollo d'intesa con l'Unione
In tale materia l'Unione ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa con l'INPS che disciplina le modalita' attraverso le quali l'Associazione potra' procedere all'inoltro delle domande relative alla cecita' civile ed ai benefici ad essa connessi.
L'applicativo gestionale e la relativa procedura di acquisizione conterra' i modelli in formato elettronico che saranno utilizzati anche dall'Unione per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.
La procedura e' disponibile sul sito www.inps.it nella sezione servizi on-line ("Per tipologia di utente Associazione di Categoria") alla voce "Domanda di invalidita' civile" e prevede l'autenticazione mediante PIN assegnato per ciascuna struttura territoriale dell'Associazione.
Pertanto, i Presidenti delle Sezioni Provinciali devono richiedere, anche attraverso persona da loro delegata, il rilascio di un codice Pin presso le Sedi provinciali INPS.
Per le operazioni di registrazione negli archivi INPS, la Presidenza Nazionale provvedera' ad inviare all'Istituto i seguenti dati:
* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail del responsabile nazionale;
* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail di ciascun Presidente Sezionale, in qualita' di responsabile dell'ufficio abilitato a trasmettere le domande.

Si sintetizzano di seguito le principali fasi del procedimento


Novita' della disciplina
Per le domande presentate a decorrere dal 1ø gennaio 2010, il processo dell'invalidita' civile sara' caratterizzato dai seguenti elementi di novita':
a) La "certificazione medica" e' compilata unicamente on line dal medico certificatore, di fatto attivando l'input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
b) La "domanda" e' compilata anch'essa unicamente on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.
c) Completato l'abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l'inoltro della domanda all'INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l'avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
d) In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS.
e) I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente ai loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi e' garantita dall'applicativo gestionale, che governa in modalita' integrata l'intero processo.
f) Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) territorialmente competente, allorch‚ comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
g) Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l'esame della documentazione sanitaria in atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sara' cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
h) Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico
i) La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facolta' di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.
j) L'Istituto diventa unico legittimato passivo nell'ambito del contenzioso giudiziario. Al riguardo si richiamano tutte le disposizioni gia' impartite con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto "Controversie in materia di invalidita' civile - articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009".


Il Nuovo processo dell' Invalidita' Civile.
A decorrere dal 1ø gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di cecita' civile, e disabilita', corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.
A tal fine e' stata realizzata un'applicazione ("Invalidita' Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it).
L'accesso all'applicazione e' consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), le cui modalita' di assegnazione sono descritte nello stesso sito dell'INPS e, di seguito, riepilogate
Si ritiene utile specificare le modalita' di assegnazione del codice di identificazione personale (PIN) secondo l'utente interessato.
Per le Associazioni
Il protocollo stabilisce che i Presidenti delle Sezioni Provinciali dovranno richiedere il PIN presso le sedi INPS, fornendo il codice fiscale della sede interessata, in corrispondenza a quanto trasmesso dalla Presidenza Nazionale alla Direzione Centrale dell'Istituto.
Per il medico certificatore:
Il medico deve:
* scaricare e stampare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito INPS e presso le sedi dell'Istituto;
* recarsi personalmente presso una qualunque Agenzia dell'Inps, munito di un documento d'identita';
* consegnare il modulo di richiesta del PIN, debitamente compilato e sottoscritto, che verra' conservato agli atti della sede;
L'operatore INPS provvedera' alla registrazione dei dati anagrafici ed all'attribuzione di un codice PIN iniziale di accesso, che consegnera' in busta chiusa numerata al medico.
Al primo accesso, il medico dovra' modificare il PIN iniziale seguendo la procedura guidata.
Per le successive eventuali comunicazioni con l'Istituto, il medico fornira' l'indirizzo della sua casella PEC (Posta Elettronica Certificata), prevista dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN sara' pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Sull'argomento si vedano anche i messaggi n. 29389 del 16/12/09 e n. 029596 del 18/12/2009.
Per il cittadino
Il cittadino deve:
* inoltrare la richiesta direttamente dal sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sara' successivamente recapitata per posta ordinaria);
* in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
I cittadini ancora non censiti in ARCA, ai quali non puo' essere rilasciato il PIN attraverso le modalita' sopradescritte, devono richiederlo direttamente agli uffici INPS, esibendo un documento d'identita' valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d'identita' e' sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.


Descrizione dell'iter procedurale.
Compilazione telematica del certificato medico.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di cecita' civile deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermita' invalidanti.
A tale proposito, e' di estrema importanza che tutte le Sezioni Provinciali dell'Unione provvedano a prendere contatti con medici oculisti o, eventualmente con medici di base, affinch‚ questi ultimi pongano in essere le procedure di certificazione descritte al punto 2, dal momento che la trasmissione on line dei certificati medici e' consentita solo ai medici abilitati ed inseriti sull'apposito elenco tenuto dall'Istituto.
Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex lege 68/99, non e' richiesto il certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda puo' essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di cecita' civile e' gia' stata riconosciuta. Il verbale dell'avvenuto riconoscimento dovra' essere esibito dal cittadino all'atto della visita da parte della Commissione medica integrata.
I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:
* dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
* dati clinici (anamnesi, obiettivita')
* diagnosi, con codifica ICD-9;
* indicazione dell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennita' di accompagnamento);
* indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006);
* indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
* indicazione della finalita' del certificato (per invalidita' civile / cecita' / sordita' / handicap - Legge 104/92 / disabilita' - Legge 68/99).
Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.
La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovra' riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.
Si ricorda che, ai fini dell'abbinamento, il certificato ha una validita' massima di trenta giorni dalla data di rilascio. E' fondamentale, quindi, che la Sezione completi la procedura amministrativa di inserimento della domanda entro tale termine.
Il medico provvede, altresi', alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovra' esibire all'atto della visita.
Si precisa che il certificato medico in formato digitale puo' essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.
Successive ristampe dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi.

Compilazione della domanda, inoltro all'INPS e ricevuta.
La domanda puo' essere presentata:
* dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati;
* dagli Enti di patronato
* dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UICI, ANFASS)
Il cittadino puo' acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.
Per le Associazioni il protocollo d'intesa prevede che, tramite l'applicazione informatica, le Sezioni Provinciali dell'Unione, una volta abilitate tramite l'ottenimento del PIN, possono acquisire le domande di cecita' civile, abbinando alla domanda il certificato medico attestante le patologie invalidanti, che deve essere stato precedentemente acquisito dal medico certificatore.
Al riguardo, va notato che nel protocollo le Associazioni si sono impegnate a garantire che i dati trasmessi all'Istituto sono corrispondenti a quanto asserito dagli interessati.
Le Associazioni si sono, altresi', impegnate a conservare, presso le loro strutture, tutta la documentazione relativa alle domande trasmesse, compresa la delega.
La procedura, che abbinera' codice del certificato medico telematico e domanda, controllera' il codice fiscale del soggetto richiedente, nonch‚ la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' della domanda e la validita' dell'operazione. In ogni caso, l'incompletezza/inesattezza dei dati o della domanda comportera' lo scarto della richiesta con segnalazione della motivazione.
Al termine della fase di invio della domanda sara' rilasciata una ricevuta, che la Sezione Provinciale potra' stampare, con i seguenti elementi: dati del richiedente, numero di protocollo, sede competente, numero di pratica, numero certificato/i medico e appuntamento chiamata a visita. Qualora non sia possibile stabilire il giorno dell'appuntamento verra' data comunicazione successiva.
La data di presentazione della domanda, con valenza ai sensi della normativa vigente, e' quella indicata nella ricevuta rilasciata dalla procedura all'interessato al momento dell'invio della domanda abbinata al certificato telematico.
Si sottolena che la Sezione deve indicare nella domanda la competente sede INPS destinataria della pratica, che deve essere quella di riferimento in base al CAP di residenza, consultando eventualmente una tabella di help fornita dall'INPS.
Tutte le pratiche trasmesse saranno protocollate con il sistema di protocollazione informatica.
Le domande trasmesse possono poi essere stampate in formato PDF.
Il protocollo prevede, anche, che l'Istituto mette a disposizione una funzione di "Visualizzazione Richieste", tramite la quale le Sezioni responsabili della trasmissione, possono controllare l'effettiva registrazione e validazione delle domande trasmesse, scaricare la ricevuta e le comunicazioni che riguardano la domanda.
L'Istituto mettera' a disposizione anche un'apposita funzione statistica per il monitoraggio dell'andamento degli invii delle domande, oltre che un' applicazione con la quale si potra' interrogare l'archivio delle pratiche definite, con la possibilita' di consultare singolarmente le pratiche patrocinate e i relativi dati utilizzati per la definizione delle stesse.
Da notare che la domanda cartacea deve essere sottoscritta dal richiedente la prestazione, in presenza dell'operatore incaricato della Sezione e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38, 3ø comma, del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
In ogni caso, gli operatori devono compilare i campi previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato medico entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sara' piu' utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.
E' consentito l'abbinamento di piu' certificati medici ad una stessa domanda, purch‚ facciano riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di piu' certificati per lo stesso tipo di prestazione/beneficio, l'operatore avra' cura di abbinare alla domanda solo quello che ritiene piu' completo.
La domanda per il collocamento mirato ex legge 68/99 puo' essere presentata unitamente a quella per lo stato di cecita' civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia gia' stato riconosciuto cieco civile, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non e' previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il cittadino dovra' presentare copia di tale verbale all'atto della visita.
Nella domanda si deve aver cura, ove possibile, di fare in modo che il richiedente elegga domicilio presso la sede sezionale, in maniera tale che i provvedimenti di definizione delle domande vengano comunicati d'ufficio direttamente agli interessati, con notifica individuale nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 47 c.c., come previsto dal protocollo d'intesa..
Inoltre, in caso di ricovero, si puo' indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.
Infatti, nella procedura e' previsto che il cittadino debba precisare se le comunicazioni vadano inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e lo stesso potra' segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale.
In ogni caso, anche le comunicazioni gia' inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.
La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentira' la stampa della ricevuta della domanda stessa.
La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi:
* protocollo della domanda (PIU)
* data di presentazione della domanda.
La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilita' delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilita' di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell'Istituto con le credenziali di accesso (PIN) in possesso delle Sezioni Provinciali.
Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l'applicazione esegue controlli di completezza e congruita' dei dati immessi, quindi verifica l'assenza di condizioni di irricevibilita'. La domanda e' irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.
Se la domanda e' completa in tutte le sue parti, la procedura guida l'operatore alla chiusura dell'acquisizione; quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.
Va sottolineato che nel protocollo di intesa le Associazioni si sono impegnate ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Pertanto le Sezioni Provinciali dovranno curare che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi per i quali l'Autorita' Garante ha autorizzato il relativo trattamento.
Le Associazioni si sono anche impegnate a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, soprattutto di quelli sensibili, secondo quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Le Sezioni cureranno altresi' che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, n‚ in alcun modo riprodotti.
In conformita' a quanto sopra, ciascuna Sezione, in qualita' di titolare del trattamento, provvedera' ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualita' di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art.30 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003).

La convocazione a visita
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
Da notare che e' possibile indicare nella domanda una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:
* entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'effettuazione delle visite ordinarie;
* entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.
Dal momento che le Commissioni di Prima Istanza per l'accertamento della cecita' civile sono per lo piu' organizzate a livello provinciale, con calendari differenti rispetto alle altre Commissioni, si puo' verificare che non sia possibile fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilita' di date nell'agenda. In tale caso la procedura puo' attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest'ultimo caso, l'invito a visita (descritto di seguito) sara' sostituito dall'avviso di prenotazione.
Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita sara' reso visibile nella procedura e sara' comunicato con lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata (nella maggior parte dei casi quella della Sezione).
Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l'INPS mettera' a disposizione delle ASL un sistema di invito a visita contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite.
Tale funzione permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identita' valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalita' da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonch‚ le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita .
Nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni:
* il cittadino puo' farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia;
* in caso di impedimento, puo' chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'INPS e accedendo al Servizio on line con il proprio codice di identificazione personale;
* se assente alla visita, verra' comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sara' considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'INPS) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data gia' fissata per la visita ambulatoriale. La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterra' l'avviso che il Presidente della Commissione medica dovra' pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sara' informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sara' indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalita' (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La funzione di prenotazione visita:
* determina la ASL di competenza in base al CAP/Comune di residenza del richiedente, ovvero di domicilio indicato in caso di ricovero
* valuta se deve essere applicata la trattazione d'urgenza con l'assegnazione di un codice rosso (visita entro 15 giorni) ovvero la trattazione ordinaria con l'assegnazione di un codice verde (visita entro 30 giorni)
L'interessato e l'operatore della Sezione potranno visionare la convocazione a visita nel sistema di tracciabilita' della pratica (avviso tramite posta elettronica qualora indicata).
In ogni caso, la stessa convocazione verra' inoltrata con raccomandata A/R alla residenza o ad altro indirizzo segnalato nella domanda.
Dal momento che la disciplina delle Commissioni Mediche non e' stata modifcata, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sara' convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perdera' efficacia e l'interessato dovra' presentare una nuova istanza.


Le Commissioni Mediche Integrate
La disciplina del funzionamento delle Commissioni ASL e' sostanzialmente invariata tranne che per il fatto che le Commissioni mediche ASL sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo. Il medico INPS che partecipa alle Commissioni e' designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente. La programmazione dell'attivita' e' affidata al Responsabile del CML, che avra' cura di limitare le partecipazioni di ciascun sanitario entro il numero massimo di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione Medica Integrata.
Per il resto, la composizione delle Commissioni Mediche Integrate e' rimasta invariata e, pertanto, prevede sempre la partecipazione, fra gli altri, del medico rappresentante dell'Unione.
Nel quadro dell'integrazione e della collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ove richiesto, l'Istituto potra' mettere a disposizione delle ASL interessate i propri Centri medici legali per l'effettuazione delle visite.


Gestione calendario visite
Per ogni Commissione Medica Integrata e' previsto un calendario di visite con l'indicazione del luogo di effettuazione delle stesse e della tipologia della commissione medica.
Relativamente alle visite ordinarie la ASL, d'intesa con l'INPS, comunica periodicamente il calendario delle disponibilita' della Commissione per i 90 giorni successivi, al fine di consentire la creazione dell'agenda delle visite.
Il Presidente della Commissione Medica indichera' nella procedura informatica le date utili che saranno rese disponibili per l'effettuazione delle visite.
La procedura consente di impostare vari criteri per il calendario visite di ogni Commissione medica:
* i giorni e gli orari di visita
* la durata di ogni visita
* gli eventuali giorni festivi (per esigenze locali - santo patrono, ecc.).
E' possibile anche indicare le sedute per ogni specifica tipologia di domanda (cecita' civile, sordita', handicap e disabilita', visite domiciliari)
Devono essere, inoltre, inserite ed aggiornate costantemente in procedura tutte le informazioni relative a:
* ambulatori di visita (competenza territoriale e indirizzo)
* anagrafica dei medici dell'ASL
* anagrafica dei medici del CML interni ed esterni
* composizione delle Commissioni di visita
E' assolutamente necessario, per l'assegnazione automatica del luogo e della data della visita, che tali dati siano gestiti correttamente in procedura in stretto raccordo tra il Presidente della Commissione medica ASL ed il Responsabile del CML dell'INPS.
L'INPS nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 102/2009, provvedera' a trasmettere alle ASL le domande ricevute, attraverso:
* l'accesso diretto, tramite internet, all'applicazione di presentazione delle domande;
* la trasmissione dei dati in cooperazione applicativa secondo gli standard definiti con i protocolli operativi;
* lo scambio dati secondo modalita' definite con le singole convenzioni.


La visita medica da parte della Commissione Medica Integrata
La Commissione medica all'atto della visita accede, attraverso la rete internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico dell'interessato contenente la domanda telematica completa del certificato medico.
A tal fine le ASL dovranno segnalare all'INPS i nominativi dei medici e dei funzionari da abilitare all'accesso e alla compilazione dei verbali, nonch‚ tutte le variazioni che interverranno al riguardo.
La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale trovera' precompilati i campi relativi alla sezione anagrafica.
Nel verbale saranno registrati tutti i dati della visita:
* dati identificativi della Commissione;
* dati anagrafici;
* estremi del documento di riconoscimento;
* antecedenti lavorativi;
* tipologia della domanda (invalidita' civile, cecita', sordita');
* tipologia dell'accertamento (ambulatoriale, domiciliare, primo accertamento, aggravamento, revisione);
* documentazione sanitaria esibita;
* anamnesi;
* obiettivita';
* richiesta di ulteriore documentazione / ulteriori accertamenti;
* diagnosi con indicazione della codifica DM 5.2.1992 e ICD-9 e adozione della procedura next-mate in caso di valutazioni percentualistiche;
* valutazione, con riferimento alla tipologia della domanda ed all'eta' dell'istante;
* eventuale indicazione di una revisione programmata;
* eventuale indicazione della ricorrenze degli estremi del DM 2.8.2007 e della relativa voce dell'allegato;
* gruppo firma informatizzato, con registrazione per ognuno dei componenti del giudizio "favorevole" o "contrario" al fine di selezionare automaticamente i verbali definiti all'unanimita' o a maggioranza.
La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potra' essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS in caso di necessita'.
Per le domande di disabilita' la Commissione medica integrata redige una relazione in cui e' formulata la diagnosi funzionale sulle capacita' lavorative del richiedente per il collocamento mirato. La relazione, dopo il giudizio definitivo da parte dell'INPS, deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.
Tutti i verbali definiti devono essere stampati in duplice copia e firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall'INPS.
A conclusione della seduta, inoltre, ciascuna Commissione dovra' stampare un verbale riepilogativo delle visite effettuate con i relativi esiti, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.
Tale verbale di seduta dovra' essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e conservato agli atti della ASL e dell'INPS.


L'esito della visita medica
L'accertamento sanitario potra' concludersi con:
A. giudizio medico-legale espresso all'unanimita' dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS;
B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.
Poich‚ il nuovo processo dell'invalidita' civile prevede che l'accertamento definitivo sia di competenza dell'INPS, queste due fattispecie seguiranno un'operativita' differente di seguito descritta.

A Giudizio medico-legale espresso all'unanimita' dei componenti della Commissione
Fermo restando che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09, l'accertamento definitivo e' in ogni caso effettuato dall'INPS, il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestivita', alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico dell'istituto da lui all'uopo delegato.
Qualora il Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione del verbale, l'iter successivo sara' identico a quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza.
Nell'ambito della validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche successivamente all'invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali.
A seguito della validazione, il verbale sara' trasmesso da parte dell'INPS, al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sara' contestualmente attivato il flusso amministrativo per l'erogazione dello stesso.
L'invio del verbale al domicilio che il richiedente ha indicato nella domanda e' effettuato dall'Istituto.

B. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
In questi casi l'INPS sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria.
Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potra', entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni.
La visita sara' effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (fra cui ovviamente l'Unione) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
La Commissione medica potra' avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici gia' convenzionati con l'Istituto.


Commissione Medica Superiore
Resta salva la possibilita', previa indicazione della Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo dei verbali, di estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti, anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.
L'accertamento potra' consistere nell'esame della documentazione agli atti o in una visita diretta.
La Commissione Medica Superiore puo' ricevere da parte del Responsabile del Centro Medico Legale segnalazioni di posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti, anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.
Inoltre, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la Commissione Medica Superiore cura l'effettuazione dell'attivita' di verifica campionaria, da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 ed il 5% dei verbali, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo sulla base degli atti da parte di Centri Medico Legali dislocati in Regioni diverse da quelle in cui e' avvenuto l'accertamento.
La Commissione Medica Superiore e' nominata dal Coordinatore Generale Medico Legale, su delega del Direttore Generale, tenendo conto prioritariamente della rappresentanza territoriale.


Trasmissione del verbale
A conclusione dell'iter sanitario la procedura provvede all'inoltro del verbale all'interessato, al domicilio indicato nella domanda, con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato e' in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
L'invio del verbale attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.
L'iter procedurale differisce tra le regioni dove l'INPS ha la titolarita' della concessione e quelle dove tale titolarita' e' ancora di competenza di Enti diversi.
Nel primo caso la comunicazione a cui e' allegato il verbale sanitario contiene anche la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio economici, nonch‚ delle certificazioni da esibire alla sede INPS territorialmente competente.
Si sottolinea che e' possibile, accedendo alla procedura, completare on line i dati relativi all'accertamento dei requisiti socio-economici e quelli relativi al pagamento delle prestazioni. Sul sito e' disponibile in stampa la modulistica necessaria.
In ogni caso, il cittadino o la Sezione da lui delegata potra' provvedere all'inserimento dei dati in questione in anticipo rispetto alla ricezione del verbale, seguendo le indicazioni presenti nel sistema di tracciabilita' della pratica.
L'unita' organizzativa della struttura territoriale INPS competente effettua tutti i controlli amministrativi e reddituali e avvia i successivi adempimenti per la concessione e la liquidazione della prestazione. In procedura potranno essere consultati solo i dati non sensibili.
Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero il provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell'unita' organizzativa della struttura territoriale INPS.
Nel caso in cui la concessione sia di competenza di Enti diversi dall'INPS, l'Istituto, in attesa dell'implementazione della procedura informatica relativa alla consultazione, invia all'ente concessore, tramite posta, la comunicazione e il verbale con il solo giudizio finale. Anche all'interessato vengono inviati per posta il verbale e la comunicazione che contiene l'elenco dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio economici, nonch‚ le certificazioni da consegnare all'ente concessore.


Verifica straordinaria della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 20 comma 2 della legge 102/2009
Le verifiche della permanenza dello stato invalidante (cosiddette verifiche straordinarie), saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nel Piano delle attivita' annualmente deliberato dall'Istituto, secondo criteri che di volta in volta saranno definiti dal CGML sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a eventuali disposizioni normative in materia.


Sinergie INPS-REGIONI
L'organizzazione del nuovo processo dell'invalidita' civile si basa essenzialmente sulla collaborazione tra l'Istituto e gli Enti fino ad oggi interessati al processo stesso.
In relazione a quanto sopra l'INPS operera' a stretto contatto con le Regioni (in particolare le Aziende Sanitarie Locali, ed i Comuni gia' titolari del potere concessorio) e con le rispettive articolazioni territoriali e si attivera' per rendere compatibili i flussi informatici delle domande d'invalidita' civile con i sistemi attualmente in uso presso le ASL stesse, anche ai fini della concessione da parte degli enti competenti di altri benefici socio-sanitari connessi allo stato di invalidita' civile.
I flussi comunicativi tra Istituto e Regioni saranno strettamente coordinati e monitorati a livello centrale.
Al fine di garantire la massima facilita' di accesso per i cittadini alle procedure informatiche di presentazione e trasmissione all'INPS delle domande stesse, in sede di prima attuazione delle procedure di trasmissione telematica delle domande di invalidita' civile ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della legge n.102/2009, a partire dall'1.1.2010 con riferimento agli accordi che saranno raggiunti tra le Direzioni regionali INPS e le Regioni, le ASL, o altro ente locale gia' responsabile dell'accettazione delle domande di invalidita' civile, potranno accettare le domande procedendo tempestivamente all'acquisizione delle stese nella procedura di presentazione.
Atteso quanto definito al punto 3.2 della circolare in ordine alla compilazione della domanda ed al rilascio della ricevuta, la decorrenza delle domande sara' quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema informativo dell'Istituto.
Le modalita' per l'attribuzione delle credenziali di accesso alla procedura informatica dell'Istituto, per la trasmissione delle domande, verranno definite negli accordi stessi, secondo le specifiche tecniche indicate dall'INPS.
I Direttori regionali, d'intesa con le strutture centrali competenti, in attesa della sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni per la disciplina delle modalita' di affidamento all'Inps delle attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile di cui al citato articolo 20 della legge 102/09, e della stipula delle specifiche convenzioni necessarie per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti collegati alla stessa invalidita' civile, si dovranno attivare con immediatezza per costituire tavoli tecnici - tra INPS e Regioni - per la realizzazione di un costante e continuo confronto diretto ad individuare le soluzioni piu' idonee per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 102/09, al fine di garantire la qualita' del servizio erogato ai cittadini.


Monitoraggio
L'insieme di tutte le attivita' connesse all'invalidita' civile sara' sottoposto a costante monitoraggio sia sotto l'aspetto della funzionalita' del sistema sia sotto l'aspetto del controllo dei tempi di lavorazione. La procedura informatica, attraverso un'apposita funzione, monitora tutte le fasi del processo, compresa l'attivita' delle Commissioni Mediche Integrate, al fine di rispettare l'obiettivo di 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda entro cui devono essere liquidate le prestazioni.


Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 alle ASL e delle visite mediche di revisione.
Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009
Con riferimento alle domande presentate fino al 31/12/2009 presso le ASL, si evidenziano due percorsi differenti a seconda che la visita sia stata effettuata entro il 31/12/2009 oppure sia stata calendarizzata a far data dal 01/01/2010
Le domande con visite effettuate dalle Commissioni ASL entro il 31 dicembre 2009, non entrano nella nuova procedura e continuano ad essere gestite secondo l'iter attualmente in essere con la procedura INVCIVNEW.
Poich‚ dall'1/1/2010, per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, l'accertamento definitivo spetta all'INPS, i verbali relativi all'accertamento effettuato dalle Commissioni Mediche delle ASL, dovranno essere sottoposti all'esame di una Commissione medica costituita da un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML con funzioni di presidente, al quale compete il giudizio definitivo, e da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
L'accertamento potra' consistere nell'esame della documentazione agli atti o nella programmazione di una nuova visita.
I verbali relativi alle domande presentate entro il 31/12/2009, con visite effettuate dalle Commissioni Mediche Integrate dal 01/01/2010, devono essere gestite con le modalita' in essere (procedura INVCIVNEW).
Sui verbali dovra' essere evidenziato se il giudizio medico legale sia stato espresso all'unanimita' o a maggioranza della Commissione medica integrata.
Poich‚ ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09, l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS, il processo di validazione dovra' essere quello descritto al punto 7. della presente circolare.
Gli operatori INPS, laddove non siano in essere le cooperazioni applicative ASL-INPS, dovranno continuare ad acquisire le domande in procedura INVCIVNEW per consentire al CML la lavorazione informatica del verbale, ai fini di validare o meno il giudizio medico legale gia' espresso, ottemperando cosi' a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, L. 102/2009.
Il verbale cartaceo trasmesso dall'ASL dovra' essere acquisito entro 48 ore dalla sua ricezione e per tale attivita' saranno predisposti appositi indicatori di misura e di risultato.

Visite mediche di revisione.
Le visite mediche di revisione programmate dalle ASL prima del 31.12.2009, seguiranno lo stesso iter previsto al punto precedente per le domande cartacee non ancora definite.
Si precisa che le prestazioni per le quali sono gia' indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovra' ovviamente essere effettuata dall'ASL.
Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/8/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avra' cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.



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