Comunicato Numero: 36
Oggetto: COMUNICATO N. 36 - Integrazione scolastica- Finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici alunni con disab
Data: 20/02/2018
Ufficio: ATD
Protocollo: 2178
Care amiche, cari amici,
Con il decreto dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352, attuativo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, art. 7, comma 3, il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università ha informato circa i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo uso di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa ex art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 104/1992, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio.
L’obiettivo è di migliorare l’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.
I punti cardine del suindicato decreto possono essere così riassunti:
- per gli scopi prima indicati, per l’anno scolastico 2017/2018, è ripartita su base provinciale la somma complessiva di 10 milioni di Euro;
- tale somma potrà essere utilizzata per l’acquisto o adattamento di “sussidi didattici” intendendosi per tali: “sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva”;
- gli uffici scolastici regionali dovranno emanare specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie in materia di ausili;
- le istituzioni scolastiche dovranno predisporre, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato, specifici progetti nelle seguenti aree:
a) acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici;
b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione;
c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
Tali progetti saranno valutati da apposite Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali, composte da: un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, un rappresentante della Regione, una rappresentanza dei CTS-Centri territoriali di supporto e dalle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali.
In merito alle modalità di assegnazione del finanziamento e all’erogazione del servizio, l’art. 4 del suindicato decreto, dispone, fra l’altro, che i Centri territoriali di supporto dovranno presentare agli Uffici scolastici regionali i piani di acquisto elaborati sulla base delle graduatorie provinciali.
Tali piani dovranno anche tenere conto di:
- specifici piani delle attività relativi all’erogazione del servizio;
- accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati.
Per concludere, gli uffici scolastici regionali attiveranno un servizio di supporto e monitoraggio sulle azioni programmate e ne verificheranno l’attuazione.
Considerata la particolare importanza che le disposizioni richiamate rivestono per la concreta attuazione dell’integrazione scolastica degli alunni e studenti con minorazioni visive, invitiamo tutti i responsabili territoriali dell’istruzione ad attivare le convenzioni con i centri di consulenza tiflodidattica e altri centri specializzati collegati all’Unione, in tutte le istituzioni scolastiche nelle quali sono presenti alunni con disabilità visiva. Sarà altrettanto importante che un rappresentante o un tecnico di fiducia dell’Unione possa entrare a far parte delle Commissioni di valutazione previste dall’art. 3, co. 5 del decreto, almeno per la presentazione dei progetti concernenti i sussidi tiflodidattici.
Invitiamo inoltre tutte le strutture territoriali e regionali ad adoperarsi in tempi brevi per individuare i nominativi dei rappresentanti per l’UICI, in qualità di esperti, dandone anche comunicazione alla nostra Sede Nazionale, ai seguenti contatti:
tel. 06.699 88 390
e-mail: istruz@uiciechi.it.
A oggi, per quanto ci risulta, solo la Regione Emilia-Romagna e la regione Lazio hanno pubblicato Avvisi per la presentazione di progetti in materia di inclusione scolastica relativamente all’acquisto di sussidi:
http://istruzioneer.it/2018/01/10/avviso-presentazione-di-progetti-di-inclusione-scolastica-con-previsione-di-utilizzo-di-sussidi-didattici-in-riferimento-al-decreto-dipartimentale-del-5-dicembre-2017-n-1325/
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=5993).
Per completezza, di seguito, il testo integrale del decreto.
Vive cordialità.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale
ATD (AL/rn)
S:\Agenziatuteladiritti\Natale\Comunicati\scuolafinanziamentosussidi.docx
All.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA l’indagine annuale condotta dai servizi statistici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) relativa ai dati consolidati delle presenze di alunni e studenti con disabilità iscritti nell’A.S. 2015-2016 nelle diverse regioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni e agli studenti, sulla base delle richieste e delle loro necessità, nonché di fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell’utenza;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione;
PRESO ATTO della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali tenutasi il 28 novembre 2017, convocata con nota prot. 2700 P-4.37.2.2 del 27/11/2017;
CONDIVISA in sede tecnica con ANCI ed UPI la precisazione che il comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs 63/2017 non si applica al comma 3 dello stesso articolo;
DECRETA
Art. 1 (Oggetto)
1.Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio. 2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per «sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104» si intendono «sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva».
Art. 2 (Finalità)
Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche, è ripartita su base provinciale, per l’anno scolastico 2017/2018, la somma di euro 10 milioni, in attuazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. 2. Obiettivo del finanziamento è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.
Art. 3 (Individuazione dei beneficiari)
1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto, e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie. 2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree: a) acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici; b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione scolastica; c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico. 3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della loro valutazione. 3 4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità interne all’Amministrazione, cui partecipa anche un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, un rappresentante della Regione, rappresentanze dei CTS-Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali. 5. La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri territoriali di supporto, delle Scuole polo per l’inclusione o di altre Istituzioni scolastiche, nonché dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, qualora necessario in forma temporanea. 6. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, stila le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio. 7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini della programmazione degli interventi.
Art. 4 (Criteri di assegnazione del finanziamento, erogazione del servizio e monitoraggio)
1. La somma di cui all’art.2 è così ripartita: a) euro 9.900.000,00 sono assegnati alle scuole sedi dei Centri territoriali di supporto, tenuto conto del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti nell’a.s. 2015/2016, come da “Tabella A” allegata al presente decreto; b) euro 100.000,00 sono destinati alla realizzazione e gestione dell’Anagrafe degli strumenti e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica, di cui al successivo art. 5. 2. A seguito dell’assegnazione delle risorse, i Centri territoriali di supporto presentano agli Uffici scolastici regionali i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali di cui al comma 6 dell’art. 3, nonché specifici piani delle attività relativi all’erogazione del servizio, che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati. 3. Non più del 30% della somma assegnata può essere destinato all’acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2. Almeno il 70% della somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici. 4. Ai fini di una tempestiva realizzazione delle finalità indicate nel presente decreto, i Centri territoriali di supporto ricevono, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell'importo assegnato. 5. I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l’inclusione, di cui al D.lgs 66/2017, sulla base dei piani di cui al precedente comma 2. 6. I Centri territoriali di supporto provvedono ad inviare agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti la rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistata dai Revisori dei conti. Tale rendicontazione, convalidata dagli Uffici 4 scolastici regionali, è trasmessa alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo. 7. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell’ambito del territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e ne verificano l’attuazione, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione. 8. Presso la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione è costituito un Comitato tecnico, composto da rappresentanti dell’Amministrazione, delle Regioni e degli Enti locali, con funzioni di monitoraggio delle attività.
Art. 5 (Anagrafe degli strumenti e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica)
1. Ai fini dell’ottimizzazione del servizio e nell’ottica del razionale utilizzo delle risorse, è istituita l’Anagrafe nazionale degli strumenti e degli ausili per la didattica degli alunni con disabilità, finalizzata alla ricognizione delle dotazioni in possesso delle Istituzioni scolastiche, nonché ai fabbisogni di adattamento e trasformazione degli stessi. 2. L’Anagrafe costituisce altresì strumento di consultazione, per le scuole e le famiglie, dei sussidi didattici e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva ed è inserita nel Portale nazionale per l’inclusione scolastica del MIUR. 3. L’Anagrafe è ripartita in una sezione pubblica e in una riservata, cui accedono le istituzioni scolastiche, gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR e gli uffici competenti degli Enti locali per la gestione coordinata del servizio, anche ai fini dell’ottimizzazione delle azioni poste in essere dalle diverse amministrazioni. 4. Per la realizzazione e la gestione dell’Anagrafe degli strumenti e degli ausili nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica, sono stanziati, per l’anno 2017, euro 100.000,00, a valere sui fondi di cui al presente decreto. 5. Le procedure per l’individuazione del gestore dell’Anagrafe e per l’affidamento del servizio sono a cura dell’Ufficio IV della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR.
IL DIRIGENTE Dr. Giuseppe Pierro