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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 8

Oggetto: Chiarimenti dell’INPS sulla qualifica di soggetto “ultrasessantacinquenne”

Data: 15/01/2019

Ufficio: LAPR

Protocollo: 491


Care amiche, cari amici,

faccio seguito al comunicato Uici n. 58 del 2018, con il quale vi informavo dell’incremento di cinque mesi della speranza di vita per l’accesso al pensionamento (trattamento anticipato e vecchiaia) a decorrere dal 1° gennaio 2019, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 5 dicembre 2017, recepito dall’INPS con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018.
Come già fatto presente, è inteso che eventuali novità normative sul Reddito di cittadinanza e “quota 100”, che interessino anche la speranza di vita e il suo attuale incremento, saranno tempestivamente rese note.
Lo stesso Istituto, con Messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, ha precisato che l’innalzamento della speranza di vita interessa anche l’assegno o pensione sociale e, con l’occasione, ha chiarito cosa si intende con la qualifica di soggetto “ultrasessantacinquenne”, che ricorre anche nell’ambiente dell’invalidità civile, cecità civile e sordità, ma che spesso ingenera non poca confusione.
Ricordiamo, infatti, che, per i soggetti “ultrasessantacinquenni”, la pensione di inabilità riconosciuta al 100 per cento d’invalidità, l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali (invalidità dal 74 al 99 per cento), nonché la pensione ai sordi, si trasformano in Assegno sociale.
A partire dal 1° gennaio 2019 dunque, in sede di trasformazione dell’invalidità e sordità civile in assegno sociale, come così per la semplificazione della fase concessoria dell’invalidità civile, cecità civile e sordità, va tenuto presente che i soggetti “ultrasessantacinquenni” sono coloro che, anagraficamente, abbiano compiuto 67 anni (fino al 31 dicembre 2018, quindi prima dell’incremento della speranza di vita, si parlava di 66 anni e 7 mesi).
Ricordiamo, ancora, che, in materia di semplificazione amministrativa, con Messaggio 4463 del 28 novembre 2018, l’INPS aveva annunciato che dal 1° gennaio 2019 sarebbe diventata obbligatoria, per i soggetti “ultrasessantacinquenni”, la domanda semplificata per la fase concessoria dell’invalidità civile, cecità civile e sordità, che prevede, già in fase di invio della domanda di accertamento medico-legale, la raccolta anticipata di alcune informazioni proprie dell’AP70 (ad esempio, sono obbligatori i dati anagrafici dell’assistito e del coniuge, la data del matrimonio o di separazione (se vedovo, la data di morte del coniuge), oltre ai consueti luogo di nascita, indirizzo di residenza e IBAN dell’assistito. È obbligatoria, ancora, la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità. Possono essere anticipati all’INPS la delega alla riscossione e la delega associativa contestuale in favore dell’Uici firmata dall’assistito (precompilazione del Quadro H). Possono essere allegati, altresì, altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda (per la parte sanitaria, è, invece, sufficiente il Certificato telematico introduttivo, inviato dal Medico curante).

Riferimenti normativi: Decreto direttoriale Ministero Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 dicembre 2017, che dispone l’aumento di cinque mesi della speranza di vita, previsto per tutti i trattamenti pensionistici (trattamento anticipato, vecchiaia, assegno o pensione sociali)
Riferimenti amministrativi: Circolare INPS n. 62 del 4 aprile 2018 e Messaggio INPS n. 4570 del 6 dicembre 2018. Per la fase concessoria semplificata INVCIV, Messaggi INPS n. 1930 dell’8 maggio 2018 e n. 4463 del 28 novembre 2018.

Tra gli effetti di maggior portata dell’aumento dell’età per effetto dell’incremento della speranza di vita, sottolineiamo come possano cambiare i requisiti reddituali ai fini del diritto dell’Assegno sociale nei confronti di chi è riconosciuto invalido civile prima, ovvero dopo, il compimento del sessantasettesimo anno.
 Se si è già riconosciuti invalidi prima dei 67 anni: l’assegno sociale spetterà automaticamente a chi è stato riconosciuto invalido e sordo civile. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferirà a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si godeva e si considereranno soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali per i già invalidi “ultrasessantacinquenni” saranno gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile, ovvero: Euro 16.814,34 se si è già invalidi civili al 100 per cento, Euro 4.906,72, se si è già invalidi civili parziali dal 74 al 99 per cento (per tutti gli importi delle provvidenze INVCIV, rinvio alla consultazione del Comunicato n. 2 del 9 gennaio u.s.).
 Se si viene riconosciuti invalidi dopo i 67 anni: si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini sessantasettenni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l’assegno sociale o pensione sociale. In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (non si guarda più al solo reddito personale), ovvero: Euro 5.954,00 se non si è da soli, Euro 11.908,00 se coniugati.

Allegato al presente Comunicato troverete, in copia, il Messaggio INPS n. 4570 del 6/12/2018.

Data l’attualità della notizia, con preghiera di rivolgere particolare attenzione alla procedura di semplificazione amministrativa della fase concessoria dell’invalidità civile, cecità civile e sordità per i soggetti “ultrasessantacinquenni”, invito le nostre Strutture Uici a richiamare alla mente le indicazioni operative trasmesse con messaggio in mailing-list del 29 novembre 2018, per entrare meglio in argomento.

Vive cordialità.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale
D'ordine del Presidente Nazionale Mario Barbuto
Eugenio Saltarel
Componente Ufficio di Presidenza


LAPR (EC/ec)
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