Logo dell'UICI Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 32

Oggetto: Trasporto aereo dei cani guida – chiarimenti normativi e aggiornamenti

Data: 21/05/2026

Ufficio: PN

Protocollo: 5459


Care amiche, cari amici,
sono state apportate importanti novità sul trasporto degli animali d’affezione in relazione alle nuove disposizioni introdotte da ENAC, promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell’intento di rendere il sistema più accessibile e amichevole per gli animali, a partire dal 2025, anche attraverso il superamento dei precedenti limiti di peso per il trasporto in cabina.
È tuttavia fondamentale chiarire che tali nuove norme non riguardano in alcun modo i cani guida e i cani di assistenza, che continuano a essere disciplinati da una normativa specifica e pienamente tutelante.
Rimane infatti confermato che il trasporto dei cani guida e di assistenza è gratuito e senza limiti di peso, non è soggetto a contingentamento e deve essere prenotato con codice SSR SVAN (Service Animal).
I cani guida possono viaggiare in cabina senza trasportino, con guinzaglio e museruola da utilizzare solo se necessario. Devono essere collocati davanti a paratie rigide, salvo alcune eccezioni sui voli di medio raggio, e non possono essere posizionati in prossimità delle uscite di emergenza. Resta naturalmente obbligatorio essere in possesso di tutta la documentazione richiesta dai Paesi di imbarco, transito e destinazione.
Tale quadro si inserisce in un sistema normativo più ampio, come evidenziato nella documentazione allegata, che a livello europeo garantisce una tutela consolidata per il trasporto dei cani guida, in particolare attraverso il Regolamento (CE) n. 1107/2006, che sancisce il diritto all’assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, vietando ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
In Italia, questi diritti sono ulteriormente rafforzati dalla Legge n. 37/1974 e dalla Legge n. 60/2006, che garantiscono l’accesso libero e gratuito dei cani guida nei luoghi pubblici e su tutti i mezzi di trasporto, inclusi quelli aerei.
Pertanto, si ribadisce che i cani guida:
- possono viaggiare in cabina accanto al passeggero;
- non possono essere rifiutati a bordo, salvo comprovate ragioni di sicurezza o sanitarie;
- non sono soggetti ad alcun costo aggiuntivo.
Dal punto di vista operativo, resta fondamentale il rispetto delle procedure di prenotazione e della documentazione richiesta, che può includere certificato sanitario, libretto vaccinale aggiornato, passaporto europeo per animali da compagnia, certificazione di cane guida e identificazione tramite microchip.
È inoltre generalmente richiesta la comunicazione preventiva alla compagnia aerea, di norma almeno 48 ore prima della partenza.
Gli aeroporti sono tenuti a garantire assistenza gratuita ai passeggeri con disabilità, inclusi coloro che viaggiano con cane guida, attraverso servizi dedicati di accompagnamento, supporto nei controlli di sicurezza e assistenza nelle fasi di imbarco e sbarco.
In diversi scali, anche italiani ed europei, sono inoltre presenti aree dedicate ai bisogni dei cani guida, sebbene la loro diffusione e collocazione risultino ancora non uniformi.
Permangono tuttavia alcune criticità, soprattutto nei viaggi internazionali, legate alla mancanza di un riconoscimento uniforme a livello europeo delle certificazioni dei cani di assistenza. Si raccomanda pertanto di contattare sempre la compagnia aerea con adeguato anticipo, verificare le normative del Paese di destinazione e segnalare eventuali esigenze specifiche al servizio di assistenza aeroportuale.
In sintesi, le nuove disposizioni relative agli animali d’affezione non modificano in alcun modo i diritti e le condizioni di viaggio dei cani guida, che continuano a essere pienamente garantiti e prioritari.
Cordiali saluti
Mario Barbuto – Presidente nazionale

Download del File del comunicato

Scelta Rapida