Comunicato Numero: 68
Oggetto: Pensioni previdenziali da lavoro. Nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 1° gennaio 2027. Ef
Data: 04/11/2026
Ufficio: LAPR
Protocollo: 11465
Care amiche, cari amici,
facendo seguito al comunicato UICI n. 3 del 10 gennaio 2025, si fornisce il consueto aggiornamento, a valenza biennale, sulle variazioni dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Si precisa che il presente comunicato riguarda esclusivamente l’ambito previdenziale, cioè le pensioni da lavoro, e non quello assistenziale: le pensioni e le indennità Cat. INVCIV (ciechi civili, invalidi civili e sordi) non sono calcolate sul montante contributivo e nulla hanno a che vedere con i coefficienti di trasformazione, ragione per la quale non subiscono alcun effetto dall’aggiornamento qui illustrato.
Con decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i coefficienti sono stati rideterminati in sostituzione di quelli fissati dal precedente decreto direttoriale del 20 novembre 2024; i nuovi valori entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e si applicheranno alle pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028. Per comprenderne la portata, giova ricordare che il coefficiente di trasformazione è la percentuale che, applicata al montante contributivo, ossia alla somma dei contributi accantonati nel corso della vita lavorativa e rivalutati anno per anno, determina l’importo annuo lordo della pensione, ovvero della quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo. Tale coefficiente è ancorato all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione e risulta tanto più elevato quanto maggiore è l’età del lavoratore. Come è noto, inoltre, in favore dei lavoratori non vedenti opera, a domanda dell’interessato, il beneficio della maggiorazione figurativa di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato nello status medico-legale di privo della vista, che incrementa l’età anagrafica utile all’individuazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole. I relativi meccanismi di calcolo saranno richiamati più avanti.
Proprio questo legame con l’età spiega perché la revisione, prevista ogni due anni dall’art. 1, comma 11, della legge n. 335/1995, segua l’andamento della speranza di vita. Si tratta dell’ottavo aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo con la riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, 2016, 2019, 2021, 2023 e 2025) e anche questo è di segno negativo: i dati demografici trasmessi dall’ISTAT con nota del 27 maggio 2026 registrano un ulteriore aumento dell’aspettativa di vita e, di conseguenza, tutti i nuovi coefficienti risultano inferiori a quelli oggi vigenti. Del resto, tutte le precedenti revisioni, ad eccezione di quella in vigore dal 1° gennaio 2023, che ha scontato gli effetti della pandemia, hanno prodotto un graduale abbattimento dei rendimenti. In concreto, a parità di età di pensionamento e di montante contributivo accumulato, gli assicurati tradurranno in pensione una quota inferiore, con una riduzione percentuale del coefficiente, e quindi dell’importo della pensione, che va da un minimo dell’1,21%, in corrispondenza dei 57 anni di età, a un massimo dell’1,97%, in corrispondenza dei 71 anni, come risulta dal raffronto che segue sulla base dei decreti direttoriali del 20 novembre 2024 e del 16 ottobre 2026.
Età alla decorrenza Coefficienti 2025–2026 Coefficienti 2027–2028 Variazione
57 4,204% 4,153% –1,21%
58 4,308% 4,254% –1,25%
59 4,419% 4,361% –1,31%
60 4,536% 4,475% –1,34%
61 4,661% 4,596% –1,39%
62 4,795% 4,725% –1,46%
63 4,936% 4,863% –1,48%
64 5,088% 5,009% –1,55%
65 5,250% 5,166% –1,60%
66 5,423% 5,334% –1,64%
67 5,608% 5,514% –1,68%
68 5,808% 5,707% –1,74%
69 6,024% 5,914% –1,83%
70 6,258% 6,139% –1,90%
71 6,510% 6,382% –1,97%
L’effetto pratico non è trascurabile e, al solo scopo di renderne l’idea, proponiamo un’esemplificazione semplificata. Un lavoratore che va in pensione a 67 anni con un montante contributivo di 300.000 euro otterrebbe, con decorrenza entro il 2026, una pensione annua lorda di euro 16.824,00 (coefficiente 5,608%); con decorrenza dal 2027 otterrà, invece, euro 16.542,00 (coefficiente 5,514%), con una perdita di 282 euro lordi l’anno, pari a circa 21,70 euro al mese su tredici mensilità, destinata a protrarsi per l’intera durata della pensione. Per le pensioni calcolate con il sistema misto la riduzione interessa, naturalmente, la sola quota contributiva.
Ne discende che la scelta della data di decorrenza assume, nei prossimi due mesi, un peso tutt’altro che formale. I nuovi coefficienti, infatti, non producono alcun effetto per i soggetti con decorrenza della pensione compresa entro il 31 dicembre 2026, né, ovviamente, sulle pensioni già in pagamento: ciò che conta è la data di decorrenza, e non quella di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti. Chi ha già maturato, o maturerà entro l’anno, il diritto a pensione può quindi valutare di collocare la decorrenza entro il 31 dicembre 2026, ottenendo la liquidazione con i coefficienti attuali, più favorevoli. A tal fine occorre però tenere conto delle diverse regole che governano la decorrenza nei vari settori. I dipendenti privati, i dipendenti pubblici statali e, più in generale, i dipendenti pubblici che presentano domanda di pensione in cumulo con altra gestione (ad esempio, per valorizzare gratuitamente contributi pregressi giacenti in una gestione privata) possono accedere a pensione il primo giorno del mese e, per beneficiare degli attuali coefficienti, dovranno necessariamente fissare la decorrenza al 1° dicembre 2026, giacché con decorrenza al 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi valori, anche se i requisiti erano stati maturati in precedenza; per il personale del comparto scuola, poi, resta ferma la decorrenza annuale del 1° settembre, sicché le pensioni con decorrenza 1° settembre 2027 saranno liquidate con i nuovi coefficienti. I dipendenti pubblici iscritti alla Cassa CPDEL (Comuni, ASL), invece, possono fissare la decorrenza della pensione in qualsiasi giorno del mese, il che, sotto questa ottica, consente loro una flessibilità di gestione fino al 31 dicembre 2026.
Si tratta, comunque, di una scelta da ponderare caso per caso, perché presuppone che i requisiti siano effettivamente perfezionati e che siano decorse le eventuali “finestre” previste per alcune prestazioni (ad esempio la pensione anticipata), e perché il vantaggio dei vecchi coefficienti va messo a confronto con quello che deriverebbe dal proseguimento dell’attività lavorativa, che comporta un’età più elevata e un montante più consistente.
Il discorso assume un rilievo anche per la categoria dei lavoratori privi della vista (ciechi assoluti, ciechi parziali e ipovedenti gravi). Ricordiamo, infatti, che i lavoratori non vedenti, proprio in ragione della crescita del coefficiente con l’età, traggono un concreto vantaggio dal meccanismo di favore introdotto dall’art. 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato l’art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (esteso a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti dall’art. 2 della legge n. 120/1991). La norma, che già riconosceva quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, stabilisce che il beneficio vale anche ai fini dell’“incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo”; l’INPS vi ha dato attuazione con la circolare n. 73 del 14 aprile 2017 e con i messaggi n. 2114 del 24 maggio 2018, n. 512 dell’11 febbraio 2020 e n. 774 del 27 febbraio 2020.
Il beneficio continuerà naturalmente ad applicarsi anche con i nuovi coefficienti, ma con un effetto che non va sottovalutato: la maggiorazione, infatti, colloca il lavoratore non vedente nelle fasce di età più elevate della tabella, che sono proprio quelle in cui il peggioramento è più marcato (–1,90% a 70 anni e –1,97% a 71 anni). A titolo puramente esemplificativo, si consideri un lavoratore non vedente che va in pensione all’età di 63 anni esatti, con 21 anni di servizio da non vedente compresi nella quota contributiva: l’incremento è di 84 mesi (21 anni per 4 mesi), cioè di 7 anni, e l’età da prendere a riferimento per il coefficiente sale a 70 anni (cfr., INPS, messaggi operativi nn. 2114/2018 e 512/2020). Su un montante di 300.000 euro, senza il beneficio e con i nuovi coefficienti (63 anni: 4,863%), la quota contributiva annua lorda sarebbe pari a euro 14.589,00; con il beneficio per non vedenti diviene pari a euro 18.774,00 se la decorrenza è fissata entro il 31 dicembre 2026 (70 anni: 6,258%) e a euro 18.417,00 se la decorrenza è successiva (70 anni: 6,139%). Il beneficio vale dunque, nell’esempio, oltre 3.800 euro l’anno, mentre lo spostamento della decorrenza al 2027 costa 357 euro lordi annui.
Per i lavoratori non vedenti che abbiano già maturato, o che maturino entro l’anno, i requisiti per la pensione, la scelta della decorrenza merita pertanto una verifica ancora più attenta.
Come già richiamato in molte altre occasioni, raccomandiamo inoltre a tutti di controllare, nel provvedimento di liquidazione, che il beneficio della maggiorazione per non vedenti sia stato effettivamente riconosciuto, considerato che ancora oggi le sedi territoriali dell’INPS incorrono in errori nella gestione istruttoria di tale maggiorazione figurativa. Tali errori possono riguardare tanto la quota contributiva, con l’incremento del coefficiente di trasformazione, quanto la quota retributiva, che segue un meccanismo di calcolo diverso ma che, in ogni caso, garantisce la copertura economica della maggiorazione spettante. È evidente che un errore di calcolo non rilevato si traduce in un assegno più basso, destinato a protrarsi per tutta la durata della prestazione. Una volta emesso il provvedimento di liquidazione, sia esso provvisorio o direttamente definitivo, l’INPS si limita infatti ad aggiornare annualmente gli importi in base alla perequazione automatica (la cosiddetta rivalutazione annuale delle pensioni, che interessa anche le prestazioni assistenziali di categoria INVCIV), senza rimettere in discussione i meccanismi di calcolo applicati, a meno di una specifica segnalazione. In assenza di tale segnalazione, eventuali errori restano cristallizzati, con un riverbero negativo permanente sull’assegno mensile di pensione. Né la verifica può essere rinviata a tempo indeterminato: per le pensioni liquidate con errori di calcolo da parte dell’INPS, l’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, prevede un termine di decadenza triennale che, pur non facendo venir meno il diritto alla riliquidazione, comporta la perdita delle differenze economiche sui ratei maturati oltre il triennio antecedente la domanda giudiziale. È dunque opportuno che ogni anomalia sia segnalata tempestivamente alle sedi territoriali dell’INPS, così da attivare per tempo le iniziative necessarie alla tutela del diritto, tenendo a mente, al contempo, che solo la proposizione della domanda giudiziale è atto idoneo a impedire la decadenza.
Data l’importanza del presente comunicato, si invitano le Sezioni UICI a darne la massima diffusione.
Vive cordialità.
Mario Barbuto- Presidente Nazionale
Si allegano:
1. decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 16 ottobre 2026, con la tabella dei nuovi coefficienti
2. Nota tecnica della Conferenza di servizi Lavoro–Economia del 22 giugno 2026
3. Circolare INPS n. 73 del 14/04/2017
LAPR (EC/ec)
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