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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Prestazioni degli enti locali a supporto dell'integrazione scolastica

Molti comuni e molte provincie stanno cominciando ad applicare l'art. 59 comma 51 della legge 449/97, il decreto legislativo n. 109/98 (cosiddetto redditometro) ed il decreto applicativo D.P.C.M. n. 221/99, in forza dei quali viene richiesta alle famiglie di alunni minorati della vista la partecipazione ai costi dei servizi quali ad esempio l'assistenza domiciliare pomeridiana, sul presupposto che trattasi di prestazioni "sociali" a richiesta individuale.

In merito questa Unione formula le seguenti osservazioni:

  1. Le prestazioni degli enti locali concernenti l'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista non rientrano nel capo II "Servizi sociali" del Titolo IV "Servizi alla persona e alla comunità" del dlgs. n. 112/98, sul decentramento di funzioni amministrative dallo stato alle regioni ed agli enti locali. Bensì, nel capo III dello stesso Titolo IV del medesimo decreto, intitolato "Istruzione scolastica". Infatti l'art. 139 comma 1 lettera c, contenuto nel Capo III, espressamente stabilisce che sono di competenza degli enti locali "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap...". Pertanto le norme sul redditometro invocate dagli enti locali per i servizi sociali di cui al Capo II, non si applicano "ai servizi di supporto organizzativo" all'integrazione scolastica, di cui al Capo III dello stesso dlgs. N. 112/98.
  2. Il R.D. 1449/41 all'art. 32 comma 1, mai abrogato, stabilisce che "L'obbligo scolastico ... è esteso anche, per quanto concerne i ciechi, allo loro istruzione professionale, oltre i limiti di età fissati per l'istruzione elementare" oggi da intendersi istruzione obbligatoria. E' da tener presente, a tale proposito che la legge n. 9/99 ha innalzato di un anno l'obbligo scolastico per tutti gli alunni e l'art. 68 della legge 144/99 ha creato per tutti gli alunni l'obbligo "di formazione professionale" da adempiersi nei tre anni successivi all'obbligo scolastico, anche tramite la frequenza della scuola superiore. Ora, l'art. 34 comma 2 della Costituzione Italiana stabilisce che "l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". Pertanto la norma del R.D. citato va interpretata sistematicamente alla luce delle due leggi del '99 citate e della Costituzione; pertanto la frequenza della scuola superiore (da considerarsi quindi obbligatoria per gli alunni ciechi) ed i servizi "di supporto all'integrazione scolastica" dalla scuola materna sino al termine della scuola superiore per gli alunni ciechi debbono essere gratuiti.
  3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, avendo riconosciuto il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap e quindi dei ciechi all'integrazione nelle scuole superiori, ha fissato il principio della "pari opportunità" delle persone handicappate al diritto allo studio, rispetto ai compagni non handicappati. Ora, la partecipazione alle spese di supporto all'integrazione scolastica che gli enti locali pretendono dalle famiglie degli alunni ciechi contrasta palesemente con la sentenza citata, in quanto tali servizi debbono considerarsi un mezzo obbligatorio posto a carico della Repubblica per garantire la realizzazione delle pari opportunità e pertanto il loro costo non può ricadere sulle spalle degli alunni con handicap che, a causa della loro minorazione, sarebbero gravati, per esercitare lo stesso diritto allo studio, di un costo che gli altri alunni non debbono sopportare.
  4. E infine da far presente con riguardo alla competenza delle provincie all'erogazione dei servizi gratuiti di supporto all'integrazione scolastica che, il Ministero della Funzione Pubblica, su espressa richiesta di questa Unione, con nota prot.      del         ha formulato il parere secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 139 dlgs. 112/98 che prevede l'attribuzione ai comuni delle competenze di supporto all'integrazione scolastica per la scuola materna e dell'obbligo, nulla innova rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla legge 67/93 che attribuisce tali competenze per gli alunni ciechi alle provincie per tutti gli ordini e gradi di scuola. Il Ministro della Funzione Pubblica ha ufficialmente inviato tale parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno perché venga diramata immediatamente una circolare chiarificatrice che ponga fine ai disagi creati da molte provincie agli alunni minorati della vista.

Roma, lì 21 ottobre 1999

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