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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Tasse scolastiche ed universitarie - Esoneri

In materia di tasse scolastiche, la Costituzione, all’articolo 34, prevede che l’istruzione di grado inferiore sia obbligatoria e gratuita: pertanto nessuna tassa è dovuta per tutti gli anni della scuola dell’obbligo.

Secondo l’articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico in materia di istruzione, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

Gli importi per esse sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali

L’importo delle tasse attuali è riportate nella seguente tabella:

Importi

TIPO DI TASSA

TIPO DI ISTITUTO

IMPORTO

Iscrizione (*)

Tutti

11.700

Frequenza

Tutti

29.300

Esami idoneità

Tutti

23.400

Esami integrativi

Tutti

23.400

Esami qualifica

Istituti Professionali

23.400

Esami ex maturità

Tutti

23.400

Ritiro diplomi

Tutti

29.300

(*) Si paga solo al primo anno, o se si proviene da scuole non statali

Il Consiglio di Istituto può deliberare contributi per spese di laboratorio.

Per quello che concerne i casi di esonero dal pagamento delle tasse prima indicate, esiste una normativa piuttosto dettagliata.

Sono, infatti, previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
Secondo il testo unico prima richiamato, sono dispensati, in generale, dal pagamento delle tasse scolastiche:

Aree d'esonero

Nuclei familiari:
(numero di componenti)

Reddito massimo 1999-2000

1

7.862.000

2

13.047.000

3

16.772.000

4

20.033.000

5

23.292.000

6

26.399.000

7 e oltre

29.501.000

Ai fini dell'individuazione del reddito, si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

  1. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  2. figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  3. ciechi civili.

Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

I benefici prima indicati vengono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Una normativa specifica si applica, invece, agli studi universitari.

La legge 2 dicembre 1991 n. 390 all’art.4 demanda al Governo della Repubblica Italiana il compito di stabilire i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell’accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (senza numero), pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno 1997, n.116, è stato approvato il regolamento concernente la uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

I servizi e gli interventi sono:

Le Università determinano i requisiti relativi al merito e alla condizione economica.

Le procedure di selezione dei beneficiari consistono nella attribuzione agli studenti dei servizi e delle prestazioni mediante concorso tra gli aventi diritto (scuole dirette a fini speciali, diplomi e lauree universitari eccetera). Il termine per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti comunque entro il 31 ottobre. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell’ampiezza del nucleo familiare.

A partire dall’anno accademico 1998/99, i limiti massimi dell’Indicatore della condizione economica e dell’Indicatore della condizione patrimoniale sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato entro il 28 febbraio.

I criteri per la determinazione del merito sono: per gli immatricolati voto diploma non inferiore a 42/60, per gli iscritti agli anni successivi aver superato un determinato numero medio di esami.

Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi le Università valutano la condizione economica del nucleo familiare. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore. Le Università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regioni e che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

Qualora il numero degli esonerati totali superi una certa percentuale, le Università possono determinare per gli studenti risultati idonei modalità di esonero parziale. L’esonero delle tasse universitarie può essere concesso anche agli studenti fuori corso che svolgono un’attività lavorativa, agli studenti per l’anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l’anno di nascita di ogni figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.

Le Università possono determinare ulteriori forme di esonero in particolare per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento, oppure che si trovino nelle condizioni previste dall’art.6 del regolamento. L’importo della borsa di studio, specificato nell’art.7 del regolamento, può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap. Gli importi delle borse di studio vengono periodicamente aggiornati entro il 28 febbraio. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d’onore, che non ottengano il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione. Le Università, infine, possono concedere borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli capaci e meritevoli privi di mezzi.

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