UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
Consiglio Regionale d'Abruzzo

  

 

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 70:

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio.


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto;
IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione Abruzzo, in ottemperanza anche a quanto stabilito dalla legge 104/92, e in considerazione che il diritto all'educazione e all'istruzione non può venire meno per cause dovute a difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà, legate a disabilità che impediscono ai bambini della scuola dell'obbligo di frequentare, intende realizzare la scuola a domicilio.

Art. 2
Destinatari

La scuola a domicilio è rivolta ai bambini che frequentano la scuola dell'obbligo, e che, a causa di malattie di particolare gravità sono costretti ad assentarsi da scuola per periodi superiori a trenta giorni.

Art. 3
Attivazione del servizio

Per attivare gli insegnamenti a domicilio, rivolto ai soggetti di cui all'art. 2, i familiari fanno domanda alla scuola frequentata, corredando la domanda da certificazione del medico curante attestante la impossibilità a frequentare la scuola, per periodi superiori a trenta giorni.

L'Istituto scolastico interessato trasmette al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale dell'Abruzzo copia della domanda e propone un piano operativo per l'attuazione del servizio di scuola e domicilio.

Nel piano devono essere indicati:

- il metodo di insegnamento prescelto;
- il numero dei docenti previsti;
- i mezzi tecnici di videocomunicazione eventualmente necessari;
- la somma complessiva da impegnare per l'attuazione del servizio.

Art. 4
Autorizzazione

Il Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con atto dirigenziale decide nel merito ed:

a - autorizza il servizio di scuola a domicilio;
b - impegna la somma necessaria nei limiti del fondo di cui al successivo art. 6
c - autorizza la corresponsione di un'anticipazione pari al 70% della somma impegnata.
Una decisione dirigenziale negativa o parzialmente negativa deve essere adeguata mente motivata.

Art. 5
Rendicontazione e liquidazione

L'erogazione delle spese autorizzate è effettuata a consuntivo con ordinanza del Dirigente del Servizio previa valutazione della rendicontazione documentata.

Art. 6
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1999 in L.200.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 71520 dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 7
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 Settembre 1999.

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