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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo della Circolare

Circolare Numero: 194

Oggetto: Indennita’ di mansione per centralinisti non vedenti – Legge n. 104/1992, art. 33, comma 6 – Parere Ragioneria Generale

Data: 19/07/2013

Ufficio: LAPR

Protocollo: 12450


Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

Ai Consiglieri Nazionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

Ai componenti del collegio dei Probiviri dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS


LORO SEDI


Questa circolare e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp


OGGETTO: Indennita’ di mansione per centralinisti non vedenti – Legge n. 104/1992, art. 33, comma 6 – Parere Ragioneria Generale dello Stato

Si fa seguito alla circolare UICI n. 216 del 30.7.2012 per informare, con grande piacere, che la Ragioneria Generale dello Stato si e’ espressa positivamente in merito al diritto, in capo ad un centralinista telefonico non vedente, di percepire l’indennita’ di mansione durante il godimento dei permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.
Il caso era nato dal mancato riconoscimento ad un nostro socio, in servizio presso una amministrazione comunale, dell’indennita’ di mansione di cui all’art. 9 della legge n. 113/1985, nei giorni di godimento dei permessi assistenziali per se stesso.
Come associazione storica di categoria, siamo intervenuti reiteratamente di fronte alle ferme resistenze del datore di lavoro, denunciandone il comportamento illegittimo, che contrastava con la ratio normativa a disciplina di tale indennita’ e del diritto alla sua percezione (l’indennita’ di mansione e’ dovuta per ogni giornata di effettivo servizio svolto in quanto si tratta di un emolumento correlato alla menomazione e connesso <… alla maggiore gravosita’ della prestazione che consegue all’esistenza della cecita’>).
La posizione da noi sempre sostenuta e’ quella secondo cui i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennita’ o emolumento nonche’ di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attivita’ (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l’assistenza ad un familiare disabile grave, come previsto dall’art. 71 del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008).
Dalla parte nostra, abbiamo cosi’ ottenuto i seguenti pareri d’autorita’:
* Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento del personale, nota 18.07.2012, Prot. n. 29458 (circolare n. 216/2012 ? all. 1). E’ stata confermata la specialita’ della norma a disciplina dell’indennita’ di mansione, contenente . Interrogato sulla questione, il Dipartimento della Funzione Pubblica si e’ limitato, pero’, ad esporre considerazioni generali, ribadendo il diritto alla percezione di tale emolumento da parte del personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista; ne’ d’altra parte, si legge ancora, tale norma puo’ essere modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto.

* Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro pubblico, UFFICO VII, nota 10.7.2013, n. MEF- RGS-Prot. 59207 (all. 2). Facendo riferimento al caso di specie, la Ragioneria dello Stato ha accolto le nostre argomentazioni, ribadendo chiaramente che . Conseguentemente, essendoci riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 6, della citata legge n. 104, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento degli stessi e’ da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorche’ assente dalla sede di lavoro.

Tutto cio’ considerato, per noi dell’Unione questo e’ un successo.
Ci aspettiamo che situazioni similari, che vanno a ledere gli interessi morali e materiali dei soggetti disabili e a violare palesemente, da parte datoriale, le specifiche disposizioni impartite dal Legislatore, possano essere risolte nel migliore dei modi, ristabilendo nei confronti di tutti gli interessati uno status quo di diritto come centralinisti portatori di handicap visivo, titolari di determinate agevolazioni lavorative.
Come gia’ suggerito con circolare UICI n. 216 del 2012, invitiamo i nostri operatori telefonici non vedenti a controllare in busta paga la giusta percezione di detto emolumento; in caso di decurtazione durante i giorni di godimento dei permessi ex art. 33, occorre che presentiate, al datore di lavoro inottemperante, formale domanda di ripristino dell’indennita’ di mansione, con richiesta di recupero dei ratei maturati e non percepiti.
Tra la documentazione a supporto, il parere della Ragioneria Generale dello Stato di cui stiamo parlando ha un valore assoluto.
La resistenza del datore di lavoro e un eventuale ricorso alle vie legali comporterebbe un aggravio di spese per il datore di lavoro, essendo Voi dipendenti centralinisti non vedenti forti di numerose pronunce giurisprudenziali a favore (tra cui anche la sentenza del Tribunale di REGGIO CALABRIA n. 782 del 2005 nonche’ il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005).

Data l’importanza del dettato, si invitano le strutture in indirizzo a dare alla presente circolare la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele



N.B I relativi allegati vengono trasmetti insieme al formato doc non essendo compatibili con il formato txt



















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