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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 4

Oggetto: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) – incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

Data: 15/01/2002

Ufficio: IV(VB/alm)

Protocollo: 983/2002


Ai Presidenti dei Consigli
Regionali dell’U.I.C.

Ai Presidenti delle Sezioni
Provinciali dell’U.I.C.

Ai Consiglieri Nazionali
dell’U.I.C.

Ai componenti del collegio dei
Probiviri
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 4

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) – incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

I disabili (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili) rientrano in una delicata categoria di soggetti meritevoli di particolare tutela. Da ultimo la legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha previsto per gli invalidi totali con più di 60 anni l’aumento della maggiorazione fino a 516,46 euro mensili.
Nella suddetta legge, all’articolo 38, si legge, tra l’altro, che a decorrere dal 1°gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. Tale età anagrafica può essere ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione. I medesimi benefici sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 381/70 (sordomuti), e dell’articolo 19 della legge 118/71 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Tale maggiorazione è altresì concessa ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità. Le condizioni reddituali per l’ottenimento dell’incremento delle predette maggiorazioni sociali sono le seguenti: 1) non possesso di redditi personali su base annua di 6713,98 euro, se non coniugato o legalmente separato; 2) non possesso dello stesso reddito, se coniugato e non legalmente separato quando il coniuge non ha reddito, mentre se il coniuge ha un reddito proprio, il limite massimo è di 6713,98 euro più l’importo annuo dell’assegno sociale (4557,41 euro) per un totale di 11271,39 euro. Ai fini della concessione di dette maggiorazioni non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. L’indicazione analitica delle voci che costituiscono reddito e di quelle che non vanno computate sono reperibili nel sito www.inps.it sotto la voce assegno sociale. Ai nostri fini è importante tener presente che le pensioni in favore dei ciechi civili, seppure esenti dall’IRPEF sono computabili mentre non costituiscono reddito le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo.
Le modalità di applicazione del più volte citato articolo 38 della finanziaria 2002 saranno quanto prima precisate dalle autorità competenti e, pertanto, fino ad allora, non sarà possibile soddisfare compiutamente le richieste dei non vedenti ai quali, tuttavia, occorre far presente che il limite reddituale è talmente basso da escludere la maggior parte dei ciechi.
Viene spontaneo domandarsi come mai il limite di reddito personale stabilito per la concessione della pensione ai ciechi civili sia quasi il doppio di quello previsto per la maggiorazione di cui alla legge finanziaria 2002. Trattasi probabilmente della sovrapposizione di norme non del tutto coordinate tra loro. Per gli invalidi civili e i sordomuti la maggiorazione di cui sopra può definirsi fisiologica perché al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età perdono diritto alla pensione trasformando la stessa in pensione sociale o assegno sociale. Tale circostanza non si verifica per i ciechi civili per i quali la concessione della pensione è regolata dalla previgente normativa (la legge 382/70) mentre la maggiorazione è disciplinata dalla normativa sulla pensione sociale o assegno sociale.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito e si inviano cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele



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