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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Scheda operativa problematica insegnanti

1. Premessa

Una scheda sui problemi degli insegnanti: l'iniziativa e' buona, perche' torna utile avere in evidenza sintetica difficolta' e proposte, esigenze e soluzioni, carenze e indicazioni operative.

La preistoria dei ciechi in cattedra vede malinconiche figure di maestri, che per vitto, alloggio e qualche lira, insegnavano il Braille o il pianoforte a compagni ancora fanciulli, nelle squallide aule degli istituti di cent'anni or sono. Da allora, da questi maestri un po' insegnanti e un po' ricoverati, oggi siamo giunti ai posti nella scuola pubblica, alle percentuali riservate, ai quattro mesi all'anno di contributi figurativi... Eppure, il fascino di comunicare il sapere, di guidare i piu' giovani lungo il rischioso itinerario dell'esistenza, non sembra esercitare la sua forza in misura crescente; il numero degli insegnanti non aumenta, forse diminuisce. Perche'?

Proviamo a pensarci insieme, per capire se si debba e come si possa lanciare ai nostri giovani un messaggio, che abbia il calore di un invito convincente e trascinatore: non si fermino alle difficolta' degli studi universitari, certo molto serie, ma inferiori a quelle del passato.

Questa scheda vorrebbe fornire la materia grezza per un dibattito approfondito sull'argomento, con il fine di evidenziare in concreto i caratteri e i limiti di un'offerta professionale, irta di problemi, ma non certo avara di gratificazioni.

2. Richiamo storico

Chi voglia ricercare nel passato le premesse essenziali dell'attuale condizione di lavoro e delle prospettive aperte per gli insegnanti, deve necessariamente rifarsi ad Augusto Romagnoli, che nel 1908 otteneva una pronuncia favorevole del tribunale di Bologna, circa il suo contestato diritto di ricoprire un posto d'insegnante nella scuola media statale di secondo grado. Si apriva cosi' un itinerario professionale, per il momento soltanto dichiarato legale, lungo il quale incominciarono a muoversi, con gradualita' inizialmente lenta ma progressivamente crescente i primi pionieri ciechi dell'insegnamento pubblico in Italia. Le materie: Musica e Canto negli Istituti Magistrali, Storia e Filosofia nei Licei, Filosofia e Pedagogia alle Magistrali e Diritto ed Economia negli Istituti tecnici.

Al Romagnoli siamo anche debitori del rinnovamento dei metodi educativi nei nostri istituti, ampiamente e originalmente teorizzato nelle sue opere ed efficacemente dimostrato sul terreno pratico presso l'ospizio Regina Margherita di Roma. Dopo il regio decreto che sanciva l'obbligatorieta' dell'istruzione per i ciechi fino al quattordicesimo anno (n. 3126 del 1923) e la conseguente conversione degli Istituti da Enti assistenziali ad Enti di istruzione, anche la condizione degli insegnanti ciechi che in essi operavano ando' migliorando, liberandosi dal paternalismo spesso peloso dei Consigli d'amministrazione ed avvicinandosi al trattamento del personale statale, fino a raggiungerlo. Si delineavano cosi' in modo netto i due percorsi aperti a chi intendeva dedicarsi all'insegnamento: la scuola pubblica e le scuole elementari dei nostri Istituti, in molti dei quali trovava spazio anche l'apprendimento di lavori manuali e lo studio della musica, sotto la guida di personale vedente e non vedente.

L'istituzione delle scuole di avviamento professionale per ciechi (Decreto Ministeriale del 8-12-1939) apri' negli Istituti nuove possibilita' di occupazione, perche' molte delle cattedre nascenti vennero ricoperte da laureati e diplomati privi di vista.

La statizzazione delle scuole elementari per ciechi (Legge 1463 del 1952) defini' lo stato giuridico dei nostri maestri, equiparandoli finalmente ai colleghi della scuola comune.

L'impegno promozionale dell'Unione Italiana Ciechi toccava un altro significativo successo con la Legge n. 12 del 1955, che disciplinava la partecipazione dei laureati ciechi ai pubblici concorsi, relativi alle discipline gia' citate, sempre con riferimento alla Scuola Media di secondo grado. Il provvedimento legalizzava una situazione di fatto, che vedeva gia' da tempo in cattedra e vincitori di concorso numerosi docenti privi di vista: essi avevano saputo guadagnarsi, per cosi' dire sul campo, stima e considerazione, avevano preso parte ai concorsi, superando le difficolta' formali e sostanziali delle prove scritte, grazie all'applicazione di norme vigenti, interpretate nel caso specifico anche per i candidati ciechi, come il decreto n. 653 del 1925, che indica le modalita' di svolgimento degli esami in presenza di difficolta' fisiche e sensoriali. L'Unione Italiana Ciechi ha proseguito la sua azione di tutela degli insegnanti, lungo le due direttrici sopra indicate.

2.1

a) Istituti: Mentre le scuole di avviamento professionale si convertivano in Scuole medie di Primo Grado con la legge n. 1859 del 1962, venivano potenziate, presso gli Istituti di Firenze e di Napoli (Paolo Colosimo), le Scuole tecniche, le Scuole professionali femminili, i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, i corsi per maestranze ed altri corsi. Si potenziavano e si moltiplicavano le scuole per massofisioterapisti, per centralinisti e anche corsi di scuola popolare: il tutto, con una forte presenza di insegnanti ciechi. Inoltre, veniva istituito l'insegnamento musicale nelle scuole elementari statali per ciechi (Legge n. 190 del 1960) e le scuole di musica di numerosi istituti si trasformavano, negli anni seguenti, in sezioni staccate dei conservatori musicali delle rispettive citta', con indiscutibili miglioramenti di carriera dei docenti interessati, tra i quali molti non vedenti.

Nel 1960 (Legge n. 1396) veniva anche istituito il ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari statali per ciechi, mentre, l'anno dopo (Legge n. 831) si inquadravano in ruolo gli insegnanti ciechi che avevano ottenuto l'idoneita' nei concorsi.

Con la legge n. 946 del 1967 era assicurata ai privi di vista la precedenza assoluta nella copertura dei posti direttivi e di insegnamento, disponibili presso le scuole speciali annesse agli Istituti. L'articolo 2 della stessa legge definisce formalmente privi della vista "coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".

L'inserimento degli alunni minorati della vista nella scuola comune incomincio' a spopolare molti dei nostri Istituti fin dai primi anni Settanta. L'Unione si mosse in conseguenza e con il D.M. 970 del 1975 ottenne, per gli insegnanti ciechi, la facolta' di svolgere attivita' di sostegno in favore di alunni non vedenti, nonche' altre attivita' integrative, presso la Scuola elementare comune, fino allora preclusa ai maestri minorati della vista.

Infine, con la legge n. 312 del 1980, gli insegnanti che avevano operato nelle Scuole speciali per ciechi ottennero un'anzianita' figurativa di quattro mesi all'anno, per il servizio fino allora prestato.

2.2

b) Scuola comune: La legge n. 601 del 1962 allarga il ventaglio delle discipline, che possono essere insegnate da docenti ciechi. Oltre a quelle gia' note, si aggiungono: italiano, latino e greco nei Licei classici, italiano e latino in quelli scientifici, italiano, latino e storia negli Istituti magistrati, italiano e storia negli Istituti tecnici, lingua straniera in ogni ordine di scuola. L'assistente e' obbligatoriamente richiesto durante le prove scritte. La gia' citata legge n. 946 del 1967 autorizza l'insegnamento dei non vedenti anche nelle discipline letterarie della Scuola Media di Primo Grado con l'obbligo dell'assistente ed apre i ruoli dei Conservatori ai privi di vista per numerosi insegnamenti musicali.

Finalmente, l'art. 61 della legge n. 270 del 1982, rende facoltativa la presenza dell'assistente, prescrive la precedenza assoluta per i ciechi nella scelta della sede, riserva il 2% dei posti in concorso ai vincitori non vedenti, in ogni caso, non meno di due posti.

Tutta questa attivita' legislativa e' coronata dalla legge n, 120 del 1991, che riconosce ai lavoratori dipendenti privi della vista una anzianita' figurativa di quattro mesi all'anno e ribadisce la precedenza assoluta nei trasferimenti per gli insegnanti. Inoltre - e non e' certo poca cosa - apre ai non vedenti la carriera direttiva.

Invero, anche prima di questa legge, parecchi nostri amici avevano ricoperto posti di Preside nelle Scuole Medie di primo e di secondo grado, specialmente grazie ad una sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato dell'11 giugno 1971.

Dal 1991 in poi l'accesso alle carriere direttive di ogni tipo non sara' piu' legato a decisione della magistratura, perche' ormai statuito da norme legislative.

3. Problemi aperti di carattere legislativo

3.1 Scuola elementare

Nella scuola elementare statale opera un certo numero di insegnanti non vedenti. Essi provengono:

3.1.1

A) dalle scuole elementari soppresse, gia' annesse agli Istituti per ciechi;

3.1.2

B) dai normali concorsi magistrali, sostenuti e vinti dopo il conseguimento dei diploma di specializzazione monovalente o polivalente per l'insegnamento ad alunni minorati della vista, con precedenza assoluta D.M. 194 del 1986.

Sia i docenti del gruppo A, sia quelli del gruppo B, vengono utilizzati quali insegnanti di sostegno per non vedenti.

Dato il numero ridotto degli alunni interessati, tali insegnanti non hanno quasi mai una sede stabile, ma vengono utilizzati nelle scuole che segnalino l'iscrizione di soggetti minorati della vista. Da questa situazione consegue una mobilita' inevitabile, aggravata recentemente dalle restrizioni ministeriali sul numero degli insegnanti di sostegno; esse tendono ad incidere negativamente sul rapporto uno a uno spesso praticato con gli alunni minorati della vista (Circolare n. 184 del luglio 1991). Inoltre, sussistono difficolta' per eventuali trasferimenti, nonche' per l'utilizzazione degli insegnanti non vedenti, nel caso di assenza di alunni minorati della vista.

Va anche segnalato che esistono casi di maestri assegnati al settore amministrativo con mansioni non sempre gratificanti.

Infine non va sottaciuta l'ipotesi di insegnanti che perdono la vista nel corso del servizio e per i quali si apre quindi il problema della loro utilizzazione.

3.2 Scuola media

3.2.1

A. Come e' noto, l'art. 61 della legge 270/82 prevede la riserva del 2% dei posti disponibili per i vincitori di concorso, a favore dei minorati della vista. E' accaduto spesso, pero', che l'Autorita' scolastica, nel dare attuazione alla norma si sia richiamata anche alla legge n. 482/68 sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili. Poiche' in questo provvedimento la copertura delle aliquote previste viene condizionata allo stato di disoccupazione del richiedente, dal combinato disposto delle due leggi gli Uffici scolastici regionali e provinciali fanno spesso derivare la conseguenza che la "riserva" viene concessa ai non vedenti vincitori di concorso, soltanto se risultano disoccupati. Per usufruirne, gli interessati sono percio' costretti a dimettersi in tempo utile da eventuali posti di lavoro, temporanei o stabili, che ricoprono. Questo grave limite, il piu' delle volte, finisce con l'ostacolare, o con l'impedire del tutto, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 61 della L. 270/82.

3.2.2

B. Secondo il dettato dell'ultimo comma dell'art. 6 della L. 482/68 nell'assegnazione delle supplenze annuali, i ciechi sono considerati alla stregua degli invalidi civili ed usufruiscono quindi della riserva ad essi destinata: il 15% sul 15% del totale dei posti disponibili. Altre aliquote sono riservate ad altre categorie protette, che spesso non hanno aspiranti.
Sarebbe logico attendersi che le percentuali non utilizzate venissero aperte allo scorrimento in favore di quelle categorie, per le quali la percentuale propria risulta insufficiente.

Ma la legge 482/68 demanda ogni decisione in merito agli Uffici Provinciali sul collocamento obbligatorio. Cosi' accade che, in alcune province, lo scorrimento venga autorizzato, in altre, no. In quest'ultimo caso, il 15% dei posti riservati alle categorie protette non viene coperto per intero, perche' alcune categorie (per es. invalidi di guerra) non ne beneficiano per mancanza di richiedenti, altre sono costrette a veder accordato il beneficio solo ad una parte degli aspiranti, in quanto la percentuale assegnata e' insufficiente. Questo accade in particolare per gli invalidi civili e quindi per i non vedenti, cui e' stato riconosciuto il diritto di farne parte. Cosi', una parte dei posti di supplenza annuale, pur destinati alle categorie protette, rifluisce nella graduatoria generale, togliendo al non vedente il beneficio del lavoro.

3.2.3

C. Circa i trasferimenti di sede, agli insegnanti ciechi e' riconosciuta la precedenza assoluta: lo ribadisce la legge 120/91. Come e' noto, trasferimenti e passaggi si attuano a tre livelli: comunale, intercomunale, interprovinciale.

Al privo di vista viene riconosciuta la precedenza in ciascun livello. Se pero' egli e' interessato ad un trasferimento interprovinciale, puo' accadere - e spesso accade - che la sua precedenza assoluta diventi inutile, perche' il posto cui aspira, puo' risultare gia' assegnato con i trasferimenti comunali e intercomunali effettuati nell'ordine prima di quelli interprovinciali.

Per l'efficacia della norma, sarebbe necessario che l'attribuzione della precedenza assoluta avvenisse anteriormente all'esame delle domande del primo livello.

3.2.4

D. Da piu' parti viene segnalato il costo esorbitante dell'aggiornamento professionale per l'insegnante non vedente che, per essere autonomo e documentato, deve dotarsi di strumenti informatici di prezzo elevato, il quale puo' giungere fino a qualche decina di milioni di lire.

Si richiedono pertanto interventi opportuni che consentano la disponibilita' di questi servizi, oggi indispensabili all'esercizio della professione docente.

4. Problemi dell'attivita' professionale

L'insegnante privo di vista, oltre a rispondere alle esigenze proprie della professione, deve anche affrontare le difficolta' derivanti dalla minorazione. Esse possono cosi' riassumersi:

Il superamento delle difficolta' dei primi tre punti dipende in larga misura dal grado di autonomia, che l'interessato ha raggiunto nel movimento e nell'uso dei mezzi tecnologici disponibili. Generalmente i primi anni di lavoro sono i piu' difficili, perche' le variazioni di sede nel periodo delle supplenze non consentono un'idonea e stabile sistemazione logistica.

Molto ci aiuta anche il livello di socialita' che siamo in grado di esprimere. Amici, colleghi, allievi possono alleggerire il carico degli spostamenti e delle scritturazioni che non riusciamo a compiere autonomamente, se sapremo guadagnarci stima e simpatia attraverso comportamenti aperti, disponibili, pronti e generosi.

Il mantenimento della disciplina nelle classi costituisce sempre motivo di apprensione, perche' l'assenza del controllo visivo giustifica costantemente il timore che si verifichino infrazioni silenziose e comportamenti individuali e di gruppo, incompatibili con il buon andamento della vita scolastica. Episodi, frequenti o comunque possibili anche con docenti fisicamente normodotati, vengono facilmente interpretati come limiti oggettivi dell'insegnante cieco.

Il superamento di queste difficolta' passa attraverso l'affinamento dell'attenzione, che ci deve rendere sensibili ai minimi segnali di disturbo: raccomandabile il movimento dell'insegnante tra i banchi. L'apporto maggiore viene pero' dalla competenza professionale, che trascina gli alunni all'ascolto e alla partecipazione nonche' all'adozione di una didattica aperta, non esclusivamente fondata sul controllo o magari sulla repressione, bensi' sull'offerta dell'insegnamento come servizio, sulla provocazione dell'interesse, sulla richiesta di collaborazione, sulla sensibilita' verso i problemi dei giovani.

Le attivita' parascolastiche vanno scelte o accettate con molta cura, orientando le opzioni verso indirizzi culturali o sociali, da cui l'insegnante si senta particolarmente attratto.

L'aggiornamento professionale costituisce un costo che ogni docente deve prevedere, proprio per mantenere quei livelli di alta competenza cui prima si accennava. Oggi esistono possibilita' nuove, che allargano per i non vedenti il ventaglio delle modalita' operative in questo settore: le piu' recenti sono forse le piu' efficaci, ma anche le piu' costose. Non dobbiamo comunque economizzare sull'aggiornamento.

5. Proposte operative

Ormai se non in ogni provincia, certamente in ciascuna regione, gli Organi direttivi dell'Unione Italiana Ciechi dovrebbero aver designato un rappresentante degli insegnanti. All'attenzione di questi colleghi potrebbero venir sottoposte le seguenti indicazioni operative:

5.1

a) riunire i giovani studenti e far loro conoscere il senso, la portata e le prospettive dell'attivita' d'insegnamento. Senza sottacere le difficolta' (decremento delle nascite, scarsa ricorrenza e complessita' delle prove concorsuali, sede disagiata, disciplina degli alunni, ecc.), andrebbero sottolineati anche i vantaggi (riserva negli incarichi e nelle graduatorie dei vincitori, facilitazioni esecutive negli esami di concorso, precedenza assoluta nei trasferimenti, retribuzione e orari di lavoro, prestigio sociale, contribuzione figurativa, etc.).

Se un certo numero di ragazzi preparati sceglieranno la via dell'insegnamento oltre ad una sicura affermazione personale dell'interessato, i ciechi daranno una testimonianza culturale e professionale di elevato contenuto sociale, con ricadute positive sull'attivita' e la gestione dell'UIC.

5.2

b) Poiche' la statistica crea utili premesse di lavoro, sarebbe opportuno raccogliere alcuni dati a livello provinciale o almeno regionale, attraverso apposita scheda, che il responsabile periferico degli insegnanti potrebbe far compilare a ciascuno degli interessati. La scheda potrebbe contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di telefono, titolo di studio, tipo di cattedre o di insegnamento, condizione di supplente o di ruolo, anzianita' di servizio, distanza della scuola dall'abitazione, eventuali pubblicazioni. Nello spazio riservato ad "Altre notizie", ciascuno potrebbe sinteticamente indicare i problemi e le difficolta' che deve affrontare e le proposte che l'Unione dovrebbe prendere in considerazione, per tentare di eliminarle.

5.3

c) Il responsabile dovrebbe altresi' convocare una riunione degli interessati, per raccogliere indicazioni e "desiderata".

5.4

d) Andrebbe previsto un seminario nazionale, con i rappresentanti di ciascuna regione che, ove esistano, dovrebbero aver preventivamente sentito i rappresentanti provinciali. Il seminario dovrebbe mettere a punto le linee operative dell'UIC in questo settore.

5.5

e) Naturalmente i Presidi non vedenti dovrebbero essere coinvolti in modo particolare nelle attivita' sopra indicate o in altre di cui venisse segnalata l'opportunita'.

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