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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

LAVORO E PREVIDENZA

In questa sezione della relazione vengono trattati insieme sia i problemi riguardanti la formazione professionale, sia quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, i problemi connessi con il trattamento di pensioni e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, secondo comma) e 120/91 (articolo 2).

Si rammenta che nella sezione dedicata alla pensionistica si è fatto un riferimento alla legge 68/1999 sul collocamento obbligatorio relativo alla verifica del riconoscimento dell’invalidità. In altri termini, dopo il diffondersi dello scandalo sui falsi invalidi, il Governo ha sollecitato l’emanazione non solo delle norme di verifica da parte del Ministero del Tesoro, ma anche di quelle di controllo indiretto inserite nella nuova legge sul collocamento obbligatorio.

L’Unione Italiana dei Ciechi, nel corso del quadriennio 1998-2001, è stata particolarmente impegnata a seguire l’iter parlamentare della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili della quale si riferisce nel dettaglio nella sezione della presente relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

A tale riguardo, si sottolinea l’importanza dei successi ottenuti negli ultimi due anni in tale ambito, grazie ad una costante azione di pressione. In particolare, malgrado l’orientamento avverso manifestato da più parti, con il quale sono stati costantemente creati ostacoli e sollevate eccezioni in sede legislativa, l’Unione è riuscita: a far salve tutte le leggi speciali riguardanti i lavoratori non vedenti; ad ottenere il riconoscimento degli enti speciali di formazione di emanazione delle associazioni di tutela dei disabili, tra i quali l’I.Ri.Fo.R.; nonché a concretizzare la possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici senza lo stato di disoccupazione.

La legge 68/99, come è noto, si sviluppa intorno ad un principio del tutto innovativo, secondo cui si tende a porre il lavoratore giusto nel posto giusto, indicando in forma sintetica tale orientamento con la locuzione "collocamento mirato". L’U.I.C., da sempre, ha curato la qualificazione dei non vedenti, perché, così facendo, è riuscita ad agevolare la ricerca di un impiego compatibile con la grave minorazione visiva. In altri termini, la persona cieca od ipovedente è stata, per lo più, utilizzata, nel mondo del lavoro, in base alla professionalità raggiunta a seguito di apposita formazione

Si ha il timore, però, che la unificazione delle categorie di disabilità nell’unica graduatoria prevista dalla legge possa involontariamente condurre a non valutare adeguatamente la specificità della minorazione visiva. Ciò si deduce dalla struttura della ripetuta legge 68/99 e dal contenuto del relativo atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.1.2000. L’Unione, quindi, come già ricordato prima, si è impegnata a porre in studio la possibilità di ricercare nuove professioni per i non vedenti, seguendo, entro i limiti delle capacità di ciascuno, l’evoluzione in atto nel mondo del lavoro caratterizzata prevalentemente dalla nascita e dalla progressiva diffusione di nuove professionalità.

In relazione a quanto appena detto, va segnalato il successo ottenuto a seguito delle sollecitazioni effettuate presso il Ministero del Lavoro, il quale ha adottato il decreto 10.1.2000 con cui riconosce, per il collocamento al lavoro dei non vedenti, in applicazione della legge 113/1985, l’equipollenza alla qualifica di centralinista telefonico delle seguenti nuove qualifiche professionali:

Il decreto fa riserva di individuare ulteriori qualifiche, sempre ai fini del collocamento al lavoro dei non vedenti. Il provvedimento ministeriale è applicativo di una specifica norma contenuta nell’articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed è il frutto di una azione di proposta e stimolo che da anni l’Unione Italiana dei Ciechi sta portando avanti per abbattere le barriere professionali che finora hanno limitato la figura del centralinista telefonico, impedendogli sia l’arricchimento professionale sul piano del contenuto delle mansioni, sia lo sviluppo di carriera in posizioni di maggior responsabilità. Ciò senza tener conto delle possibilità occupazionali, ove si consideri che lo sviluppo delle telecomunicazioni va sempre più riducendo i posti di centralinista telefonico.

Nell’ambito della riforma del sistema del collocamento in generale, attuata dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le strutture periferiche dell’Unione sono state sollecitate ad attivarsi durante la formazione delle leggi regionali, cui sono stati trasferiti i compiti precedentemente svolti dagli organi periferici del Ministero del Lavoro relativi al collocamento obbligatorio dei non vedenti, cercando, altresì, di ottenere l’inserimento di rappresentanti dell’Unione nelle commissioni competenti.

Dopo tanta attesa, è stato, poi, approvato il regolamento di attuazione della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili con il D.P.R. 10.10.2000, n. 333. L’Unione ha richiamato l’attenzione dei propri organi periferici sulle novità principali di detto regolamento che possono riguardare da vicino i lavoratori non vedenti: in particolare l’iscrizione agli albi professionali, le procedure di avviamento anche d’ufficio, le graduatorie. Ulteriori informazioni sono state fornite in merito all’applicazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dalla legge 68/99 e alle relative istruzioni emanate dal Ministero del Lavoro.

Inoltre, in materia di collocamento obbligatorio, va ricordata la costituzione dell’Osservatorio Nazionale per il lavoro dei disabili con precipui compiti di monitoraggio, studio, ricerca, documentazione e formulazione di proposte riguardanti l’applicazione della legge 68/99. Fanno parte del suddetto Osservatorio tre rappresentanti della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND).

Inoltre, la Direzione Nazionale ha organizzato, in collaborazione con le strutture territoriali della Sicilia, un convegno di studio sul tema: "Il lavoro dei ciechi nella realtà italiana e nella prospettiva per l’integrazione europea", tenutosi a Palermo nei giorni 23 e 24 aprile 1999, durante il quale sono state approfonditamente analizzate tutte le problematiche inerenti la formazione professionale ed il collocamento obbligatorio dei minorati della vista.

Per ciò che concerne specifiche categorie di lavoratori non vedenti, si rammenta che il Ministro della Sanità, con decreto 10 luglio 1998 ha stabilito che i corsi di formazione professionale per non vedenti per l’acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Lo stesso decreto fa riferimento all’articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sulla determinazione del profilo del massofisioterapista e conclude precisando che i corsi di massofisioterapista per non vedenti continuano ad essere svolti in base al vigente ordinamento degli studi, con il rilascio del titolo abilitante all’esercizio della professione, secondo la vigente normativa.

Nell’informare gli organi periferici dell’Unione sull’approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001, si è ritenuto utile porre in evidenza che l’articolo 19, comma 3, prevede che sono confermati i profili di massaggiatore non vedente e che nell’allegato 12 del contratto i massaggiatori non vedenti sono compresi nella Categoria C, con riferimento alla legge 403/71.

Gli organi periferici dell’U.I.C. sono stati anche informati circa un parere espresso dal Ministero del Lavoro e riguardante il collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti presso le Asl. In sintesi, il suddetto dicastero ha precisato che:

Il Consiglio Regionale U.I.C. della Toscana è riuscito ad ottenere dall’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di medicina e chirurgia, la riserva per i non vedenti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore del corso di diploma in fisioterapia. Si tratta di una notevole conquista in quanto, in genere, l’ammissione ai corsi di laurea breve in fisioterapia avviene con numero chiuso, e da sempre è stata esclusa la partecipazione dei non vedenti a detti corsi.

Successivamente è stato pubblicato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 220/2001). Fra le norme che riguardano i lavoratori non vedenti, si ricorda l’articolo 32 che disciplina il concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione. In base a tale norma, il requisito specifico di ammissione al concorso per i fisioterapisti è il diploma universitario, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. Lo stesso articolo 32, al comma 2, stabilisce che, per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla professione previsto dalla vigente legislazione.

In varie occasioni, inoltre, l’Unione è dovuta intervenire a difesa del diritto dei centralinisti non vedenti a percepire l’indennità di mansione ex articolo 9, comma 1, della legge 113/85.

Infatti, a seguito di numerosi interventi della Presidenza Nazionale, le Poste Italiane S.p.A hanno disposto la corresponsione dell’indennità di mansione, in precedenza contestata, ai centralinisti telefonici non vedenti a far data dal 1° gennaio 1995.

Con viva soddisfazione si è appreso, poi, che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia, con sentenza n. 5204/PC del 12 marzo ­ 9 giugno 1998, ha riconosciuto in favore di un centralinista non vedente, il diritto al pensionamento della medesima indennità di mansione. Tale diritto, infatti, era stato negato dall’I.N.P.D.A.P. cui il centralinista era iscritto.

Nello stesso anno, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti statali ha stabilito l’obbligo per i Ministeri di istituire nei propri bilanci un capitolo di spesa nel quale occorre far confluire tutte le indennità spettanti ai lavoratori. Tale norma ha comportato un ritardo nell’erogazione dell’indennità di mansione e ha fatto sorgere dubbi sul diritto a tale indennità per l’avvenire. È stato necessario, quindi, precisare che l’istituzione di un unico capitolo di spesa costituisce solo un adempimento amministrativo-contabile interno ai singoli Ministeri, senza che ciò possa modificare la natura della indennità di mansione che permane inalterata, in quanto deriva da un diritto soggettivo disciplinato da una legge speciale.

Alcuni Comuni avevano sollevato simili eccezioni in ordine alla stessa materia. L’intervento dell’Unione al riguardo ha potuto produrre un chiarimento da parte dell’ANCI che ha sottolineato il diritto a detta indennità, in quanto scaturente da una norma primaria. Conseguentemente, il dubbio sorto circa l’abrogazione di tale compenso da parte del decreto legislativo 29/93 non ha motivo di esistere.

Nello stesso periodo numerose sono state le preoccupazioni dei non vedenti in ordine alle modifiche apportate al sistema generale pensionistico e previdenziale dalla legge finanziaria 1998 che ha ampiamente esposto i nuovi criteri nell’articolo 59.

Come è noto, il legislatore del 1992 (riforma Amato) e del 1995 (riforma Dini) non ha mai trascurato i diritti dei lavoratori non vedenti, in favore dei quali sono state approvate norme particolari che tengono conto della specificità della minorazione visiva. Una attenta analisi del contenuto del suddetto articolo 59 ha messo in rilievo come le preoccupazioni dei non vedenti risultassero infondate. La riforma Prodi, infatti, ha omogeneizzato la pensione di anzianità, fissando i requisiti di accesso nell’anzianità contributiva minima e nel limite, anch’esso minimo, dell’età anagrafica. Pertanto, il diritto alla contribuzione figurativa di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto dai lavoratori non vedenti è stato mantenuto ai fini del conseguimento dell’anzianità contributiva.

Ferma restando tale particolarità, i lavoratori ciechi possono ottenere la pensione di anzianità solo se sono in possesso degli stessi requisiti previsti per tutti i lavoratori. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le finestre di uscita.

L’I.N.P.D.A.P. con la circolare n. 14 del 16 marzo 1998, ha confermato tale interpretazione, precisando che ai lavoratori privi di vista vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtù di uno status e non a seguito dello svolgimento di particolari attività professionali, per cui tale beneficio non può essere limitato a 5 anni, come avviene per altre categorie di lavoratori.

In ordine al riconoscimento del beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione, è sorto il dubbio circa la decorrenza del beneficio stesso. L’Unione è intervenuta presso l’I.N.P.D.A.P. che ha riconosciuto la qualità di atto costitutivo ai fini previdenziali dell’iscrizione all’albo professionale nazionale dei massofisioterapisti, al pari dell’albo dei centralinisti telefonici

In materia di occupazione va anche rammentato che l’articolo 39 del collegato alla legge finanziaria 1999 (legge 448/98) ha obbligato le amministrazioni dello Stato a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione preventiva in relazione all’assunzione del personale. Tale disposizione ha in pratica ridotto notevolmente la possibilità di procedere all’integrazione lavorativa dei non vedenti. Inoltre, il tempo richiesto per ottenere le suddette autorizzazioni ha comportato un ritardo notevole nei procedimenti di assunzione in corso, alcuni già iniziati fin dal 1998.

L’I.N.P.D.A.P., Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, ha precisato che i benefici previsti dall’articolo 9, comma 2, della legge 113/85 - ed estesi a tutti i lavoratori non vedenti con la legge 120/91 - vanno computati per ogni anno di servizio prestato (anche se anteriore alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge), nelle condizioni previste dall’articolo 6 della legge 482/68.

Inoltre, l’Istituto, ha affermato che, in alternativa al verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l’accertamento dell’invalidità civile, si può presentare copia, debitamente autenticata, del diploma di massofisioterapista unitamente al certificato di iscrizione al relativo albo professionale dei massofisioterapisti non vedenti.

A seguito di apposito quesito formulato dall’Unione Italiana dei Ciechi, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che il part time non esclude l’anzianità figurativa prevista per i non vedenti. Essa, però, viene calcolata in proporzione all’effettivo servizio.

Si rammenta, altresì, che la Direzione Nazionale U.I.C. ha adottato una specifica deliberazione con la quale sono stati estesi i benefici del fondo di solidarietà di lire 300 milioni, già costituito per la concessione di prestiti non onerosi ai non vedenti, a sostegno dell’attività libero-professionale, anche ad attività a contenuto economico-imprenditoriale. Con successiva deliberazione sono stati aggiornati, riducendoli, i contributi a carico dei beneficiari

La Direzione Nazionale ha, poi, istituito un fondo sociale di 100 milioni per le vertenze derivanti da inadempienza all’obbligo di assunzione da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato. Il contributo, su proposta della Sezione Provinciale competente, viene erogato direttamente al richiedente che assume formale impegno di restituirlo sul proprio onore. L’ammontare massimo del contributo è stato fissato in lire 5 milioni.

In relazione al contenuto dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’Unione ha informato le dipendenti Sezioni Provinciali in merito alla circolare 57/99 del Ministero del Lavoro. Detta circolare stabilisce, fra l’altro, che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.

Sono state anche fornite informazioni al personale del comparto scuola in merito alle disposizioni disciplinanti l’autorizzazione per la contribuzione in caso di interruzione o cessazione dal lavoro.

Nel corso del 2001, è stato anche bandito un concorso per il conferimento di una borsa di studio di tre milioni di lire riservata a massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, da assegnarsi sulla base della valutazione di un elaborato originale ed inedito di particolare interesse tecnico e scientifico inerente il massaggio tradizionale occidentale.

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