Iscritta registro delle organizzazioni di Volontariato L.R. 28/06/93
n. 29 Decreto Presidente Giunta Regionale Lazio n. 947 del 25/05/94
L'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi si e' costituita
ad Assisi il giorno 11 marzo 1992 grazie a diciotto soci fondatori,
e per impulso dell'Unione Italiana Ciechi di cui l'U.N.I.Vo.C. rap-
presenta una vera e propria emanazione.
La sua sede legale si trova a Roma presso l'Unione Italiana Ciechi
in via Borgognona 38, mentre la sede operativa si trova a Firenze
presso l'Unione Italiana Ciechi in via Fibonacci 5.
La prima assemblea dei soci fondatori si e'svolta a Roma il 17 giu-
gno 1992, ed ha provveduto a nominare i componenti della prima Dire-
zione Nazionale. Successivamente la Direzione Nazionale, nel proprio
seno, ha eletto presidente il Prof. Tommaso Daniele, e vicepresidente
l'Avv. Gianni Fuca'.
L'U.N.I.Vo.C. si e'liberamente costituita come espressione democra-
tica, apartitica ed aconfessionale, di solidarieta' sociale, ed e'
basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto
impegno personale e disinteressato a favore dei minorati della vista.
L'U.N.I.Vo.C. rappresenta l'impegno ed il tentativo di occupare po-
sitivamente gli spazi che la legislazione sul volontariato ha creato
in un quadro di coordinamento e di armonizzazione con le linee di po-
litica associativa dell' Unione Italiana dei Ciechi. Non si tratta
cioe' di usare semplicemente vedenti di buona volonta' interessati ad
aiutare i ciechi (cosa che nelle sezioni U.I.C. e' sempre esistita),
ma di orientare questa utilizzazione nell'ambito e nell'alveo della
legge 266/91 e delle leggi regionali di attuazione, avendo con chia-
rezza presenti alcuni punti fondamentali:
(1) Se questa operazione non venisse condotta ed accompagnata dalla
U.I.C. attraverso l'U.N.I.Vo.C., altri finirebbero per occupare gli
spazi rimasti disponibili. E cio', lungi dall'essere un problema di
potere, rappresenterebbe un grave danno per i non vedenti che hanno
bisogno di un approccio competente e rappresentativo delle loro effet-
tive esigenze;
(2) I finanziamenti pubblici sono riservati esclusivamente alle strut-
ture convenzionate, e le convenzioni possono essere stipulate solo
dalle strutture di volontariato iscritte negli appositi registri;
(3) I volontari vedenti possono assurgere alla dignita' e alla corre-
sponsabilita' dirigenziale dell'organizzazione.
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