Iscritta registro delle organizzazioni di Volontariato L.R. 28/06/93 n. 29 Decreto Presidente Giunta Regionale Lazio n. 947 del 25/05/94
L'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi si e' costituita ad Assisi il giorno 11 marzo 1992 grazie a diciotto soci fondatori, e per impulso dell'Unione Italiana Ciechi di cui l'U.N.I.Vo.C. rap- presenta una vera e propria emanazione. La sua sede legale si trova a Roma presso l'Unione Italiana Ciechi in via Borgognona 38, mentre la sede operativa si trova a Firenze presso l'Unione Italiana Ciechi in via Fibonacci 5. La prima assemblea dei soci fondatori si e'svolta a Roma il 17 giu- gno 1992, ed ha provveduto a nominare i componenti della prima Dire- zione Nazionale. Successivamente la Direzione Nazionale, nel proprio seno, ha eletto presidente il Prof. Tommaso Daniele, e vicepresidente l'Avv. Gianni Fuca'. L'U.N.I.Vo.C. si e'liberamente costituita come espressione democra- tica, apartitica ed aconfessionale, di solidarieta' sociale, ed e' basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei minorati della vista. L'U.N.I.Vo.C. rappresenta l'impegno ed il tentativo di occupare po- sitivamente gli spazi che la legislazione sul volontariato ha creato in un quadro di coordinamento e di armonizzazione con le linee di po- litica associativa dell' Unione Italiana dei Ciechi. Non si tratta cioe' di usare semplicemente vedenti di buona volonta' interessati ad aiutare i ciechi (cosa che nelle sezioni U.I.C. e' sempre esistita), ma di orientare questa utilizzazione nell'ambito e nell'alveo della legge 266/91 e delle leggi regionali di attuazione, avendo con chia- rezza presenti alcuni punti fondamentali: (1) Se questa operazione non venisse condotta ed accompagnata dalla U.I.C. attraverso l'U.N.I.Vo.C., altri finirebbero per occupare gli spazi rimasti disponibili. E cio', lungi dall'essere un problema di potere, rappresenterebbe un grave danno per i non vedenti che hanno bisogno di un approccio competente e rappresentativo delle loro effet- tive esigenze; (2) I finanziamenti pubblici sono riservati esclusivamente alle strut- ture convenzionate, e le convenzioni possono essere stipulate solo dalle strutture di volontariato iscritte negli appositi registri; (3) I volontari vedenti possono assurgere alla dignita' e alla corre- sponsabilita' dirigenziale dell'organizzazione.
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