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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

 

Osservatorio Siti Internet

(O.S.I.)

 

LEGGE 9 gennaio 2004, n.4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Obiettivi e finalita)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.".

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3.
(Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di
riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e
alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi
per l'accessibilita' non si applicano ai sistemi informatici
destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per
disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".

Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilita)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parita'
di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata
considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale
acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e'
adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono
stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la
modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino
i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o
novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della
presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per
l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da
parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la
predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla
rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita'
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n.
68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del
comma 4, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili), e' il seguente:
"1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli
uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti
delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) omissis;
b) omissis;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di
tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.".

Art. 5.
(Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la
fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Art. 6.
(Verifica dell'accessibilita' su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita'
dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente
ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso
del requisito dell'accessibilita';
d) le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere
del requisito stesso.

Art. 7.
(Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come
sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente
legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali
delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere
rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui
all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno
nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al
miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per
l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione
di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle
tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di
configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunita' dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo
scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di
hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita'
culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' alle opere
multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e
sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le
regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi
di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei
sistemi informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche
relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del
personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art.
176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' il
seguente:
"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.".

Art. 8.
(Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei corsi di formazione
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e
nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei
pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di
studio a carattere fondamentale le problematiche relative
all'accessibilita' e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata
con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di
aggiornamento professionale sull'accessibilita'.

Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera
g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
"8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)-f) omissis;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;".

Art. 9.
(Responsabilita)

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e
civili previste dalle norme vigenti.

Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Abrogato].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.
"Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1.
Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione
della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un
procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".

Art. 10.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali
per l'accessibilita';
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno
reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie
applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo
3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in
materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera soppressa.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Art. 11.
(Requisiti tecnici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei
criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo
10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli per l'accessibilita';
b) le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di
valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Art. 12.
(Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle
comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento
delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3978):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per
l'innovazione e le tecnologie (Stanca), dal Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica (Mazzella), dal
Ministro senza portafoglio per le pari opportunita'
(Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (Maroni) il 15 maggio 2003.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 26 maggio 2003
con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X, XI, XII,
XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), il 19 giugno 2003, 1° luglio 2003, 23,
24, 30 settembre 2003 e 1°, 7, 14 e 15 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 15 ottobre 2003 ed approvato il
16 ottobre 2003 in un testo unificato con A.C. 232 (on.
Piscitello), A.C. 494 (on. Bono), A.C. 2950 (on. Jannone),
A.C. 3486 (on. Campa e on. Calmieri), A.C. 3713 (on.
Labate), A.C. 3845 (on. Zanella), A.C. 3846 (on. Di
Teodoro), A.C. 3862 (on. Lusetti).

Senato della Repubblica (atto n. 2546):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2003 con
parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 10 dicembre 2003 ed
approvato il 17 dicembre 2003.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione
e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

 

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