Numero 3 del 2013
Titolo: ITALIA- Noi e i falsi ciechi
Autore: Tommaso Daniele
Articolo:
Lettera aperta ai Comandanti Generali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri
Illustrissimo Signor Generale, le scrivo nella mia qualità di Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per esprimerLe il mio apprezzamento per l'opera della Guardia di Finanza nel combattere la corruzione, la sofisticazione, l'evasione fiscale ed altre furberie della società e, soprattutto, per il proficuo impegno nella individuazione dei falsi ciechi percepiti come una delle piaghe sociali di questo tempo. I falsi ciechi tolgono ai ciechi veri il lavoro, l'indennità di accompagnamento, la pensione, la dignità: tutto ciò che viene dato ai falsi ciechi viene tolto ai ciechi veri; inoltre, questo fenomeno getta discredito su tutta la categoria dei disabili visivi che si sente negativamente coinvolta nelle campagne scandalistiche.
Per questi motivi, la nostra Unione da sempre si è costituita parte civile nei processi penali contro i falsi ciechi, che vanno individuati, unitamente ai medici che hanno avallato la loro truffa, processati e puniti come le leggi dello Stato prevedono; tuttavia, non posso non rilevare che spesso i Suoi uomini, sicuramente per mancanza di adeguate informazioni, prendono degli abbagli e denunciano come falsi ciechi persone che tali non sono, gettandoli in pasto ai giornali, scandalistici e non, che finiscono col fare di "tutt'erba un fascio" discreditando l'intera categoria dei disabili visivi che si sente umiliata ed offesa.
La presente lettera intende offrire la nostra collaborazione affinché questi errori siano evitati; troverà di seguito alcuni elementi sulla normativa vigente utili a gettare luce sulla problematica, normativa che potrà inserire sul sito web della Guardia di Finanza e pubblicare sulle riviste di categoria.
Le propongo, inoltre, di realizzare un filmato avente come protagonisti le persone denunciate come falsi ciechi e risultate, invece, perfettamente in regola con la legge. Dalla visione del filmato si capirà che i comportamenti ritenuti sospetti, sono perfettamente compatibili con la cecità. La informo, inoltre, che il 70% dei ricorsi dei falsi ciechi vengono accolti dalla Magistratura.
Ecco il quadro della normativa vigente.
La Legge 3 aprile 2001 n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", formulata secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevede cinque livelli di minorazione visiva e prende in considerazione due parametri oggettivi: l'acuità visiva espressa in decimi e il campo visivo perimetrico binoculare espresso in percentuale.
La concessione di benefici economici spetta ai soggetti di cui agli art. 2 e 3 della succitata legge, ovvero ai ciechi totali ("coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento") e ai ciechi parziali ("coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento"). Come espresso dalla legge 138/2001, quindi, a percepire indennità e provvidenze non sono solo i soggetti ciechi totali, ma anche i soggetti ciechi parziali, la cui condizione è ritenuta di gravità tale da assimilarli alle persone totalmente cieche.
Detto questo, occorre aggiungere che, accanto ai parametri oggettivi (acuità visiva e campo perimetrico) su cui la legge 138/2001 si basa per classificare i gradi di minorazione visiva, esistono altri fattori, difficilmente oggettivabili, che concorrono in maniera decisiva a determinare l'autonomia e le capacità del soggetto: il tipo di patologia, la data di insorgenza della stessa, l'ambiente socio-culturale nel quale vive il soggetto, il lavoro, il grado di scolarizzazione, le attitudini personali, il carattere etc. Da ciò discende che due soggetti disabili visivi, pur avendo lo stesso grado di minorazione e rientrando pertanto nello stesso articolo della legge 138/2001, possono vantare un numero di capacità e un livello di autonomia molto diversi tra loro.
Esiste poi un terzo fattore che concorre all'autonomia della persona disabile visiva: la riabilitazione e l'educazione. Negli ultimi vent'anni le tecniche di riabilitazione così come le tecnologie assistive hanno fatto molti progressi, consentendo ai non vedenti e ai ciechi parziali accesso a possibilità ed ambiti un tempo del tutto preclusi.
Oggi, l'assunto che un cieco non possa deambulare autonomamente o svolgere alcuna delle attività quotidiane è anacronistico: appartiene ad una concezione del cieco vecchia di almeno un secolo. Una concezione che lede tanto l'immagine della categoria, quanto gli interessi della società, poiché un non vedente pienamente autonomo non può che contribuire al benessere comune, sollevando la società da doveri di tipo assistenziale.
Signor Generale, mentre scrivo queste note il mondo è turbato, sconvolto ed emozionato per l'annuncio delle dimissioni del Santo Padre e per l'esperimento nucleare della Corea che ha provocato un sisma di notevole entità in quei luoghi. Il nostro problema è sicuramente di dimensioni irrilevanti rispetto ad eventi di così enorme gravità, eppure, la nostra Unione è fortemente impegnata a far luce sul fenomeno dei falsi ciechi e della sua dimensione; in altre parole, vuole fortemente che emerga la verità.
Sicuro che farà quanto in Suo potere per assecondare questo nostro desiderio, La saluto cordialmente.
Il Presidente Nazionale
Prof. Tommaso Daniele