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Corriere dei Ciechi

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Numero 2 del 2019

Titolo: 10 ANNI DI CONVENZIONE ONU- L'accessibilità ai beni e ai servizi culturali

Autore: Carlo Giacobini


Articolo:
La costruzione del cosiddetto bagaglio culturale di ognuno di noi non è il mero risultato di una formazione scolastica più o meno approfondita, ma anche di percorsi di ricerca individuale nella quale pesano anche personalissime passioni, inclinazioni, interessi. Leggere, viaggiare, visitare luoghi e siti rimarchevoli, godere dell'arte nelle sue mille espressioni sono opportunità che arricchiscono ciascuno.
Gli ostacoli frapposti alla fruizione di quelle opportunità impediscono di fatto l'esigibilità di quello che può ben dirsi un diritto umano. Le persone con disabilità ne sono spesso vittime finendo per subire un'esclusione che le rende differenti e svantaggiate rispetto agli altri cittadini.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dieci anni fa ratificata dal nostro Paese, fissa un messaggio chiaro: alle persone con disabilità devono essere garantiti, in condizioni di pari opportunità, gli stessi diritti che sono riconosciuti a tutti gli appartenenti alla specie umana, nella loro comunità in un'ottica di inclusione.
Se questo è il messaggio soprastante, la Convenzione però entra anche nel merito dedicando un articolo specifico, il 30, alla Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.
Ed è proprio nel primo comma di quell'articolo che è incardinata l'indicazione relativa all'accessibilità delle strutture e dei servizi culturali.
L'accessibilità non è limitata alle strutture e ai luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale ma è estesa anche ai prodotti culturali, che devono essere garantiti in formati accessibili.
Tuttavia, la lettura limitata al solo articolo 30 non restituisce la reale portata della Convenzione su questi aspetti. Oltre ai principi fondanti (inclusione, non discriminazione, pari opportunità) è necessario tenere bene a mente uno degli articoli più ponderosi e carichi di ricadute e cioè l'articolo che riguarda l'accessibilità.
L'accessibilità non investe meramente la prevenzione e la rimozione di barriere ed ostacoli di natura fisica sullo spazio costruito, ma anche, ad esempio, l'accesso alle nuove tecnologie, alla comunicazione e all'informazione, ai servizi di trasporto, di emergenza, di commercio, alla cultura, all'istruzione, allo svago e al turismo, al lavoro, all'esercizio del diritto di voto.
In tal senso le soluzioni per garantire e promuovere l'accessibilità riguardano la realizzazione dei prodotti di comune reperibilità, ma anche la disponibilità di tecnologie di supporto, il ricorso all'assistenza personale e alla mediazione (esempio interpretariato), la cura dell'informazione, della comunicazione, della segnalazione, della lettura facilitata in modo da garantirne la fruizione in condizione di pari opportunità da parte di tutti.
Ora, se immaginiamo un museo, un sito archeologico, una pinacoteca o un monumento, possiamo già elencare mentalmente da un lato tutti gli ostacoli che potremmo incontrare, anche a seconda delle differenti personali difficoltà, e dall'altro tutti gli elementi che possono invece facilitare il godimento (non usiamo questo termine a caso) dei beni culturali lì disponibili. Infatti alcune buone prassi e l'attenzione di alcuni operatori museali, unitamente all'impegno di alcune organizzazioni di persone con disabilità, ci consentono e impongono di affermare oggi che in quei luoghi non vi è più solo necessaria una mera eliminazione di barriere architettoniche o l'istallazione di efficaci sistemi di orientamento o segnalazione, ma la sfida attuale e futura è anche nella applicazione della progettazione universale, altro concetto intrinseco alla Convenzione, nell'uso delle nuove tecnologie, il consolidarsi di modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione più flessibili e attente a tutta l'utenza.
La Convenzione impone quindi di ripensare profondamente quei luoghi in modo profondamente operativo, pratico, applicando soluzioni.
A ben vedere un precedente normativo in questa direzione esisteva da prima della ratifica della Convenzione ONU. È infatti del 28 marzo 2008 uno specifico decreto con cui il Ministero dei Beni culturali ha emanato le "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale". Al di là del titolo che appare ovviamente datato, quel documento di indirizzo tentava di fornire indicazioni per i diversi ambienti delle strutture museali e nei diversi momenti e servizi, dall'area esterna, all'accoglienza, ai percorsi espositivi. Indubbiamente uno sforzo con indicazioni utili e che, se adottate in modo strutturale avrebbero già prodotto cambiamento.
A leggerlo ad 11 anni di distanza ci si rende conto però di quanti e quali siano state nel frattempo le innovazioni e i cambiamenti di scenario. Un esempio per tutti: la disponibilità e l'uso di tecnologie informatiche e della comunicazione, ma potremmo citarne molti altri che riguardano il modo di organizzare, presentare, curare mostre ed esposizioni.
Più di recente, in effetti, sono intervenuti altri atti che in qualche modo potrebbero imprimere una gradita accelerazione verso l'accessibilità dei beni cultuali.
Alcune tracce significative le troviamo nel decreto del Ministero dei beni cultuali del 21 febbraio 2018, che prevede l'adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale. In esso l'assenza di barriere architettoniche viene considerato requisito minimo insieme ad altri parametri obbligatori, tutti interconnessi con l'accessibilità alle persone con disabilità: l'organizzazione e l'impiego degli spazi interni, la sicurezza. Una certa attenzione è rivolta all'accessibilità multimediale.
Nel frattempo si è tentato anche di aggiornare le citate linee guida del 2008. Purtroppo l'esito è stato formalizzato non con il peso di un decreto ma con una Circolare interna del 6 luglio 2018 pur molto articolata e innovativa rispetto al decreto di 11 anni fa.
Senza entrare nel dettaglio delle singole indicazioni pratiche va segnalata una maggiore e decisa attenzione verso le nuove tecnologie e quindi anche verso la loro accessibilità, una più significata rilevanza alle soluzioni che riguardano le disabilità sensoriali e intellettive proprio in funzione del reale accesso alle opere, più che alle strutture. Una migliore descrizione della qualità dei servizi collaterali (arrivare, informarsi, bigliettazione e riservazione della bigliettazione online).
È rilevante che in atto molto rilevante come il Piano Strategico per lo sviluppo del Turismo (2017-2022) si sia assunta fra i principi trasversali l'accessibilità/permeabilità fisica e culturale. Vi si rammenta che strategie, interventi e azioni del Piano Strategico devono contribuire a rafforzare sistematicamente l'accessibilità fisica e culturale dei luoghi e dei territori aperti alla valorizzazione turistica. "Questo termine ha diverse accezioni, che riguardano: l'accessibilità alla fruizione turistica per tutte le persone senza distinzione alla loro condizione di età o di salute; l'accessibilità di luoghi e territori attraverso sistemi di mobilità sostenibile; la possibilità data ai visitatori di comprendere e interpretare la storia, la complessità e la varietà del patrimonio visitato (permeabilità culturale)".
Questi presupposti rappresentano per le organizzazioni delle persone con disabilità una leva e uno strumento per avviare interlocuzioni e coprogettazioni con i moltissimi operatori museali presenti nel nostro Paese dall'ineguagliabile patrimonio culturale. Ma sono anche lo strumento per i singoli per rivendicare il loro diritto a godere di un patrimonio che è di tutti a prescindere dalle condizioni personali.



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