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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 36

Oggetto: Niente indennita’ di accompagnamento nel calcolo ISEE

Data: 04/03/2016

Ufficio: PN

Protocollo: 3249



Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp


OGGETTO: Niente indennita’ di accompagnamento nel calcolo ISEE.


Care amiche e cari amici,
con vero piacere, desidero segnalare una importantissima sentenza del Consiglio di Stato, depositata in cancelleria il 29 febbraio scorso, che certamente avra’ effetti molto importanti nel campo delle prestazioni socio-assistenziali destinate alle persone con disabilita’.
Con tale sentenza, respingendo il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del lavoro e dal Ministero di Economia e Finanze, il Consiglio stabilisce definitivamente che le indennita’ di accompagnamento percepite da quanti soffrono delle forme piu’ gravi di disabilita’, non possono essere calcolate ai fini dell’ISEE.
Tutte le principali associazioni di persone con disabilita’, compresa la nostra Unione, da anni e in vario modo, hanno sempre contestato la legittimita’ morale e legale di tale norma, costituita, nella fattispecie, dall’art. 4, comma 2, del DPCM 159/2013 (che considera ai fini del calcolo reddituale per l’ISEE anche i trattamenti assistenziali e indennitari percepiti dalle persone con disabilita’).
Di enorme valore sono le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato e’ giunto alla formulazione della sentenza, lungamente auspicata da molte famiglie e da tutte le Associazioni delle persone con disabilita’.
Il Consiglio, infatti, non solo ritiene il DPCM citato un atto di per se’ immediatamente lesivo dei diritti dei soggetti interessati per l’effetto “distorsivo” che comporta l’inclusione di tutti i trattamenti indennitari tra i redditi rilevanti ai fini ISEE, ma si spinge ben oltre nelle proprie argomentazioni.
Le indennita’, si legge nella sentenza, non sono ne’ un reddito, ne’, tanto meno, un reddito “disponibile” ai sensi delle norme citate e, addirittura, le Amministrazioni appellanti “non riescono a fornire … la ragione per cui le indennita’ siano non solo o non tanto reddito esente, quanto reddito rilevante ai fini ISEE”.
Esse sono, infatti, prestazioni “presidiate da valori costituzionali aventi pari dignita’ dell’obbligo contributivo” e , percio’, se di indennita’ o di risarcimento veri e propri si tratta (com’e’, p. es., l’indennita’ di accompagnamento), ne’ l’una, ne’ l’altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunta dal diritto vigente.
Il Consiglio coglie inoltre l’occasione di svolgere alcune precisazioni che per la loro valenza meritano di essere citate per esteso: “l’indennita’ di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunche’, ne’ certo all’accumulo del patrimonio personale, bensi’ a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioe’ indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilita’ che provoca in se’ e per se’ disagi e diminuzione di capacita’ reddituale. Tali indennita’ o il risarcimento sono accordati a chi si trova gia’ cosi’ com’e’ in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parita’ morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al piu’ mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacita’ selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non puo’ compiere l’artificio di definire reddito un’indennita’ o un risarcimento, ma deve considerali per cio’ che essi sono, perche’ posti
a fronte di una condizione di disabilita’ grave e in se’ non altrimenti rimediabile”.
Le parole del Consiglio di Stato non credo abbiano bisogno di ulteriori commenti, rendendo chiaro ancora una volta e per sempre, che l’indennita’ di accompagnamento non puo’ e non deve in nessun caso essere considerata un reddito per chi la percepisce e cio’ non solo ai fini fiscali, ma anche e soprattutto ai fini della concessione di prestazioni sociali di ogni genere.
Come abbiamo sempre sostenuto, infatti, il tentativo di “ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili, significherebbe voler considerare la disabilita’ alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidita’… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l'art. 3 del dettato Costituzionale.”.
Alla luce di tale pronuncia, l’Unione nelle sue varie articolazioni nazionali e territoriali, dovra’ attivarsi in tutte le sedi opportune affinche’, come espressamente indicato dallo stesso Consiglio di Stato, venga corretto in tempi brevissimi il disposto dell’art. 4 del DPCM 159/2013 per tornare a una definizione piu’ realistica e umanamente piu’ accettabile e nel contempo piu’ precisa del concetto di «reddito disponibile» e per consentire a soggetti che ne hanno pieno diritto l’accesso a tutte le specifiche prestazioni assistenziali di cui necessitano, in condizioni di parita’ sostanziale con gli altri cittadini.
Vive cordialita’
Mario Barbuto
Presidente Nazionale

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