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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 168

Oggetto: IVA Reverse charge e servizi di pulizia: chiarimenti.

Data: 12/12/2017

Ufficio: SEGR GEN

Protocollo: 14943





Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp




Oggetto: IVA Reverse charge e servizi di pulizia: chiarimenti.

Da più parti sono pervenute richieste relativamente all’applicazione e al funzionamento della procedura relativa alla fatturazione c.d. in “Reverse charge”.
In proposito si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.
Preliminarmente giova ricordare che il reverse charge è un meccanismo secondo il quale gli obblighi di assolvimento dell’IVA si trasferiscono dal prestatore di servizi (impresa di pulizia nel caso che ci occupa) al committente del servizio stesso.
In via generale, il prestatore del servizio di pulizia emetterà la fattura senza applicazione (e addebito) dell’IVA – avendo cura di specificare che si tratta di un’operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DRP 633/72 - mentre il committente, a sua volta, provvederà a registrare la fattura ricevuta secondo un preciso meccanismo (annotazione sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti) ai fini della detrazione dell’Imposta.
Gli Enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale non sono interessati al meccanismo del reverse charge prima illustrato e, pertanto, riceveranno le fatture con l’ordinario addebito dell’IVA.
Gli Enti non commerciali titolari di partita IVA sono interessati al meccanismo del reverse charge secondo le seguenti distinzioni:
i. Enti non commerciali titolari di partita IVA che hanno optato per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 398/91: non sono interessati al meccanismo del reverse charge, riceveranno le fatture con l’ordinario addebito dell’IVA;
ii. Enti non commerciali titolari di partita IVA che hanno optato per l’applicazione del regime ordinario: tali enti sono interessati al meccanismo del reverse charge relativamente all’attività commerciale svolta. A tale riguardo, l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 14/E del 27 marzo 2015) ha avuto modo di considerare la circostanza del committente ente non commerciale che acquista un servizio di pulizia in parte destinato allo svolgimento della propria attività commerciale ed in parte all’attività istituzionale. Ricorrendo tale circostanza, ai fini dell’individuazione delle modalità di applicazione del tributo, bisognerà far riferimento a criteri oggettivi quali i contratti tra le parti, l’entità del corrispettivo pattuito le superfici degli uffici oggetto del contratto. In sintesi, occorrerà determinare in maniera proporzionale la parte di corrispettivo riferito all’attività commerciale da quello riferito all’attività istituzionale.
Si fornisce un esempio di applicazione dei predetti principi:
- Corrispettivo del servizio Euro 10.000,00;
- Percentuale dello spazio dedicato all’attività istituzionale 80%;
- Percentuale dello spazio dedicato all’attività commerciale 20%.
Per quanto precede, il corrispettivo imputabile all’attività commerciale - e quindi assoggettabile al regime del reverse charge - sarà di Euro 2.000,00.
Si rimane sempre e comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore occorrenza.
Cordialità.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale

D'ordine del Presidente Nazionale Mario Barbuto
Eugenio Saltarel
Componente Ufficio di Presidenza



AMM (CSL/fs)
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS
Presidenza Nazionale






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