Comunicato Numero: 2
Oggetto: Importi anno 2026 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi
Data: 15/01/2026
Ufficio: LAPR
Protocollo: 414
Care amiche, cari amici,
si illustrano di seguito gli importi e i limiti reddituali relativi alle prestazioni assistenziali per ciechi civili, invalidi civili e sordi, valevoli per l’anno 2026. Tali aggiornamenti sono stati definiti dall’INPS con la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025.
È opportuno premettere che i meccanismi di rivalutazione economica seguono criteri distinti. Le pensioni di invalidità sono adeguate secondo la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, che per il 2026 è stata fissata in via provvisoria al +1,4%. Le indennità, invece, sono rivalutate in base alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, risultata pari a +4,16%. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni sono stati incrementati dell’1,3%. Dette percentuali sono state stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre scorso, pubblicato in GU n. 277 del 28 novembre 2025.
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Prestazioni per i Ciechi Civili
Le provvidenze economiche destinate ai ciechi civili per l’anno 2026 sono articolate come segue. Salvo diversa indicazione, le prestazioni spettano sia ai soggetti maggiorenni che minorenni.
• Pensione: Il diritto alla pensione è subordinato al non superamento di un limite di reddito personale annuo lordo, fissato per il 2026 in euro 20.029,55.
L'importo mensile della pensione è di euro 340,71 per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente e per i ciechi parziali (ventesimisti), minorenni e maggiorenni
Per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati, l'importo mensile è elevato a euro 368,46.
• Indennità: Tali prestazioni sono erogate indipendentemente dalle condizioni reddituali del beneficiario.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 1.064,98 mensili.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 238,14 mensili.
• Assegno a vita per ipovedenti gravi (decimisti, ad esaurimento): Per questa categoria, il limite di reddito personale annuo è di euro 9.629,68 e l'assegno mensile ammonta a euro 252,88.
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Prestazioni per i Sordi
• Pensione: Il diritto alla pensione per i sordi è soggetto a un limite di reddito personale annuo lordo di euro 20.029,55.
L'importo mensile della pensione, erogata ai maggiorenni fino al compimento dei 67 anni, è di euro 340,71. Al raggiungimento di tale età, la prestazione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
• Indennità di comunicazione: L'importo mensile è di euro 274,17 ed è indipendente dal reddito.
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Prestazioni per gli Invalidi Civili
• Invalidità Totale (100%):
• Pensione: Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 20.029,55.
L'importo mensile della pensione, per i soggetti maggiorenni fino a 67 anni, è di euro 340,71.
• Indennità di accompagnamento: Pari a euro 552,57 mensili, spetta ai soggetti non ricoverati gratuitamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed è indipendente dal reddito
Nota Bene: In caso di ricovero gratuito a carico del SSN per un periodo superiore a 29 giorni, l'erogazione dell'indennità viene sospesa. È onere del beneficiario comunicare tale circostanza all'INPS. Questa regola non si applica ai ciechi civili assoluti, per i quali il ricovero comporta unicamente una riduzione della pensione.
• Invalidità Parziale (dal 74% al 99%):
Assegno mensile di assistenza: Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 5.852,21. L'importo mensile dell'assegno, per i soggetti maggiorenni fino a 67 anni, è di euro 340,71.
Nota Bene: Tale assegno può interessare anche i soggetti ipovedenti gravi ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile di almeno il 74%, poiché questi, pur essendo "non vedenti", non rientrano nella categoria dei "ciechi civili".
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L'Indennità di Frequenza per i Minori
Questa prestazione è destinata ai minori con invalidità civile parziale (dal 74% al 99%).
• Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 5.852,21
• L'importo mensile dell'indennità è di euro 340,71
Note importanti:
1. L'indennità è sospesa in caso di ricovero del minore per oltre 29 giorni.
2. Spetta anche ai minori da 0 a 3 anni che frequentano l'asilo nido.
3. È compatibile con la presenza in comunità di tipo familiare a bassa intensità assistenziale.
4. Ne hanno diritto anche i minori stranieri con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
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Trasformazione in Assegno Sociale al Compimento dei 67 Anni
Al compimento del 67° anno di età, la pensione e l’assegno di invalidità (rispettivamente, per chi ha una invalidità al 100% totale o per chi ha una invalidità parziale dal 74%) e la pensione per sordi si trasformano in assegno sociale sostitutivo. Questa trasformazione è un onere dell'INPS e avviene d'ufficio, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'interessato. L'importo base di tale assegno per il 2026 è di euro 444,86, maggiorabile fino a euro 546,24. È fondamentale distinguere due scenari per i requisiti reddituali:
• Soggetti già titolari di prestazione di invalidità prima dei 67 anni: Per la trasformazione base, si continuano ad applicare i limiti di reddito previsti per la prestazione originaria, considerando unicamente i redditi personali del beneficiario e non quelli del coniuge. I limiti sono quindi:
euro 20.029,55 per chi percepiva la pensione di invalidità totale o per sordi.
euro 5.852,21 per chi percepiva l'assegno di assistenza per invalidità parziale.
• Soggetti a cui l'invalidità civile viene riconosciuta dopo i 67 anni: Si applicano le regole generali previste per l'assegno sociale, che comportano la valutazione del reddito cumulato con quello del coniuge. I limiti per il 2026 sono:
euro 7.101,12 se il richiedente non è coniugato.
euro 14.202,24 se il richiedente è coniugato.
Nota Bene. L’assegno sociale che sostituisce la pensione di invalidità viene erogato nel suo importo base (nel 2026, 444,86 euro), ovvero senza le maggiorazioni sociali previste da varie normative (come l’art. 67 della legge n. 448/1998 e l’art. 52 della legge n. 488/1999). Di conseguenza, l'importo dell’assegno sociale sostitutivo è di regola inferiore a quello dell'assegno sociale ordinario (che include le maggiorazioni), pur rimanendo superiore all’importo della pensione di invalidità che sostituisce. Per l’ottenimento delle maggiorazioni di cui all’art. 70 della legge 388 del 2000 (che può portare l’assegno, nel 2026, fino a 546,24 euro) si applicano i requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale ordinario, che includono il cumulo del reddito personale con quello del coniuge. In sintesi, il meccanismo è a doppio binario:
1. Trasformazione in assegno sociale sostitutivo (importo base, euro 444,86): avviene automaticamente al compimento dei 67 anni. Il diritto è verificato sulla base dei limiti di reddito personale previsti per la pensione di invalidità civile.
2. Concessione delle maggiorazioni (fino a euro 546,24): è subordinata a una verifica reddituale più severa, che considera i limiti previsti per l’assegno sociale ordinario e richiede il cumulo dei redditi del beneficiario con quelli del coniuge.
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Maggiorazioni e Incrementi Economici
• Aumento ex art. 70, legge 388/2000. Spetta un aumento di euro 10,33 mensili ai ciechi (parziali e assoluti) senza limiti di età, a condizione che il reddito non superi, per il 2026, euro 7.235,41 (per il solo assicurato) o euro 15.189,46 (se coniugato)
• "Incremento al Milione". A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, attuata con DL n. 104/2020, i titolari di pensione per cecità assoluta, invalidità civile totale (no parziale 74-99%) e sordità possono beneficiare, a partire dai 18 anni, di un incremento che porta l'importo della prestazione fino a euro 748,29 mensili per il 2026 (calcolato come somma della pensione base di euro 340,71 e dell’aumento di euro 407,58).
1. Limiti di reddito 2026: Il diritto è subordinato a limiti reddituali più restrittivi: euro 9.727,77 (reddito personale) o euro 16.828,89 (reddito coniugale).
2. Redditi esclusi dal calcolo: Non concorrono alla determinazione del reddito la casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia e altri specificati dalla normativa. Concorre, invece, l'importo della pensione stessa.
3. Procedura: Qualora l'incremento non sia erogato automaticamente, è necessario presentare all'INPS una domanda di ricostituzione reddituale (modello AP70)
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Oltre agli aspetti puramente economici, è utile integrare il quadro con importanti chiarimenti procedurali forniti dall'INPS e dalla normativa vigente.
Validità delle Prestazioni con Revisione Sanitaria Scaduta
Si conferma che i titolari di prestazioni di invalidità, cecità, sordità, handicap, in attesa di essere sottoposti a visita di revisione sanitaria conservano tutti i diritti acquisiti, fino al giorno di visita collegiale INPS. Questa disposizione, introdotta dall'art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014, ha l’obiettivo di semplificare l’iter ed evitare l'interruzione dei benefici (“6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”, comprendendo anche le agevolazioni fiscali, assistenziali di assistenza ex legge n. 104/1992, etc). L’INPS continuerà a erogare i pagamenti anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, fino alla conclusione del nuovo accertamento sanitario.
Dal punto di vista fiscale, detta garanzia viene ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate, come riportato, da ultimo, nella guida alle agevolazioni fiscali per disabili, edizione 2025, alla p. 14: “… Il decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”. Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa (Circolare Inps n. 127/2016)”.
L’intero processo di revisione è gestito dall'INPS, che ha la competenza esclusiva di convocare a visita il beneficiario (INPS, circ. n. 127 dell’8 luglio 2016). L'iter può avere diversi esiti:
1. Conferma dei requisiti: La prestazione prosegue senza interruzioni.
2. Accertamento di un aggravamento: La Commissione può riconoscere un grado di invalidità superiore a quello precedente (INPS circ. n. 10 del 23 gennaio 2025).
3. Mancata conferma dei requisiti: La prestazione viene revocata dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.
4. Assenza ingiustificata a visita: L'assenza non giustificata alla visita di revisione comporta la sospensione cautelativa della prestazione. Se entro 90 giorni non vengono fornite motivazioni valide, l'INPS procede alla revoca definitiva del beneficio. In caso di giustificazione accolta, viene fissata una nuova data per la visita.
5. Per semplificare l'iter di revisione, è stato introdotto da anni il servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. Questo strumento consente al cittadino, ai patronati e alle associazioni di categoria abilitate (come l’UICI) di trasmettere online la documentazione sanitaria, permettendo alla commissione medica INPS di effettuare una valutazione "sugli atti", senza necessità di una visita fisica, qualora la documentazione sia sufficientemente probante (cfr., Comunicato UICI N. 31 del 2024).
Nota bene. È importante ricordare che, per specifiche patologie stabilizzate o ingravescenti, come la cecità assoluta, il D.M. 2 agosto 2007 prevede l'esonero permanente da qualsiasi visita di revisione per i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione. L’INPS stesso, sulla base degli atti, identifica tali casi per evitare convocazioni non necessarie (INPS circ. n. 10 del 23 gennaio 2025).
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Valutazione Medico-Legale e il "Doppio Giudizio" (valevole per i verbali d’invalidità civile e per le valutazioni di base presso le Province dove è in corso la sperimentazione per la Riforma della Disabilità)
Un aspetto fondamentale del processo di accertamento è la modalità con cui viene formulato il giudizio medico-legale (INPS mess hermes n. 4449 del 9 novembre 2017).
• Giudizio Medico-Legale Complessivo: Questo giudizio tiene conto di tutte le minorazioni diagnosticate, incluse quelle già riconosciute per altre tutele (cecità, sordità, causa di guerra, servizio o lavoro). Questo giudizio complessivo è utile per l'accesso a benefici non economici ma legati a una percentuale di invalidità, come il collocamento mirato, l'assegnazione di alloggi pubblici, l'esenzione dalla spesa sanitaria o l'APE sociale.
• Giudizio ai Fini dell’Invalidità Civile: Un secondo giudizio, specifico per la liquidazione delle prestazioni economiche di invalidità civile. Questo permette di separare la valutazione complessiva dello stato di salute dalla valutazione finalizzata alla sola erogazione delle provvidenze economiche.
Vive cordialità.
Mario Barbuto- Presidente Nazionale
Si allegano (con l’evidenza delle parti di maggior interesse per l’UICI):
1. circolare INPS n. 153 del 19/12/2025
2. Decreto interministeriale 19 novembre 2025
3. tabella INPS, con il rinnovo pensioni 2026 (e indicazioni delle corrispondenti fasce Cat. INVCIV)
4. “Foglio di lavoro” con la sintesi degli importi Cat. INVCIV
5. Schema riepilogativo UICI, con l'evidenza delle principali maggiorazioni sociali per ciechi civili
LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\CIRCOLARI AL EC\IMPORTI PROVVIDENZE\2026\COMUNICATO UICI PENSIONI E INDENNITÀ INVCIV 2026.DOCX