Comunicato Numero: 11
Oggetto: Questionario censitario sui Corsi in osteopatia
Data: 24/02/2026
Ufficio: PN
Protocollo: 2038
Il Comitato Nazionale Fisioterapisti ha prodotto un questionario censitario (Allegato 1) di tutti i soci UICI per verificare effettivamente quanti hanno effettuato Corsi in osteopatia del variegato mondo della formazione ante istituzione del D.U. in Osteopatia nell’ambito delle Professioni Sanitarie della Prevenzione A.A. 2025.26; lo scopo è di censire tutti coloro che risultano già in possesso di un diploma universitario in fisioterapia o di un titolo professionale di massofisioterapista post 99, ma soprattutto coloro che non risultano nelle precedenti condizioni formative e lavorative.
Tale necessità censitaria è fondamentale per comprendere non solo quanti hanno il titolo in osteopatia ma soprattutto il loro piano formativo acquisito oggi all’attenzione della Consulta Stato Regioni che ha prodotto l’ACCORDO (vedi allegato 2) tra Stato, Regioni e PP.AA. nel valutare i titoli pregressi e le modalità operative per il riconoscimento della futura equipollenza.
Il Censimento che sarà svolto in ogni sezione attraverso una propria modalità per acquisire i questionari individuali e trasferirli ai presidenti Regionali entro il 30 aprile p.v. in collaborazione con coordinatori referenti regionali del Comitato Fisioterapisti, a loro volta dovranno trasmettere tutte le schede con il relativo riepilogo al Comitato Nazionale Fisioterapisti UICI entro il 31 maggio alla seguente e-mail: comitato.fisioterapisti@uici.it.
Il 2025 segna l’epilogo del lungo processo di riconoscimento dell’Osteopatia come professione sanitaria autonoma in Italia, un percorso iniziato con la Legge Gelli-Bianco del 2017, la Legge n. 3/2018 e definito successivamente dal DPR 131/2021.
Questa riforma ha trovato piena concretezza con la definizione dei criteri per l’accesso e la regolarizzazione dei titoli pregressi.
Il cuore di questa svolta è il recente Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, il quale stabilisce i criteri precisi per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli e per la valutazione dell’esperienza professionale.
Per ogni Osteopata, l’obiettivo finale e obbligatorio è l’iscrizione all’Albo professionale, istituito presso gli Ordini TSRM e PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).
L’elemento più significativo della riforma è la volontà di elevare la qualità formativa a standard universitari, un passo cruciale per la tutela della salute pubblica.
L’articolo 6 dell’Accordo stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2025, il Corso di studio per il conseguimento del titolo di Osteopata potrà essere attivato solo dalle Università, previo accreditamento del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), ponendo così fine all’era delle scuole private come unico canale formativo.
Per il nuovo professionista, il percorso è netto: una volta ottenuta la Laurea in Osteopatia e superato l’Esame di Stato abilitante, dovrà procedere con l’iscrizione diretta all’Albo professionale. Questo inquadramento garantisce automaticamente la natura sanitaria dell’attività, permettendo l’esenzione IVA delle prestazioni e la loro detraibilità come spese mediche da parte del paziente.
Regolarizzare il Titolo Pregresso: Elenchi Speciali e Scadenza dei 36 Mesi
La fase più critica e urgente riguarda gli Osteopati che si sono formati prima del completamento della riforma. Per loro, l’Accordo ha istituito gli Elenchi Speciali ad Esaurimento presso l’Ordine TSRM e PSTRP, i quali rappresentano il passaggio obbligato verso il riconoscimento.
Chi può Iscriversi all’Elenco Speciale?
L’iscrizione agli Elenchi è riservata a coloro che si sono iscritti a un corso di formazione in Osteopatia di almeno tre anni entro il 31 agosto 2025 e che lo hanno concluso. L’Accordo distingue due casistiche per l’accesso, basate sulla preesistenza o meno di un titolo sanitario: i Professionisti Senza Laurea Sanitaria Pregressa (Art. 1, comma 2, lettera b) devono possedere un titolo di Osteopata conseguito con almeno 2.400 ore di formazione teorica e 1.500 ore di tirocinio pratico; i Professionisti con Laurea Sanitaria Pregressa (Art. 1, comma 2, lettera c) devono invece possedere una laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria e un titolo di Osteopata conseguito con almeno 1.500 ore di formazione teorica e 1.000 ore di tirocinio pratico.
La Valutazione dell’Esperienza Lavorativa
Laddove il monte ore minimo di tirocinio pratico non sia stato raggiunto, l’Accordo consente di valutare l’esperienza lavorativa. Tale esperienza deve essere stata svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a partire dall’entrata in vigore della Legge 3/2018 fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo, ed è fondamentale che sia documentata fiscalmente (ad esempio, con la documentazione della Partita IVA o contratti di collaborazione).
L’Esame di Abilitazione: Il Termine Ultimo
L’iscrizione all’Elenco Speciale è solo provvisoria. Entro 36 mesi dalla data di iscrizione all’Elenco, il professionista deve sostenere un esame di abilitazione presso un’Università che eroga il corso di Laurea in Osteopatia, poiché la mancata effettuazione dell’esame entro questo termine è causa di cancellazione dall’elenco. Per i professionisti senza una precedente Laurea Sanitaria, l’ammissione all’esame richiede l’acquisizione di specifiche conoscenze integrative (es. Medicina Legale, Etica e Deontologia, Organizzazione Sanitaria). Superato l’esame di abilitazione, l’Università rilascerà l’attestato di equipollenza, permettendo all’Osteopata di iscriversi finalmente all’Albo professionale ordinario.
Valutando quanto affermiamo sopra, il Comitato richiede la massima attenzione dei Presidenti Provinciali, Referenti Coordinatori Provinciali del Comitato Fisioterapisti dove essi siano presenti, dei Presidenti Regionali o delle Province Autonome, a statuto speciale con funzioni Regionali, Referenti Coordinatori Regionali del Comitato Fisioterapisti dove essi siano presenti e si prega di far proprio codesto comunicato oltre che al Gruppo di Lavoro 1 (Lavoro e Previdenza) anche del Gruppo di Lavoro 2 (Istruzione e Formazione).
Vive cordialità.
Mario Barbuto - Presidente nazionale
All. 2
PN (cs)