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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 22

Oggetto: Chiarimenti in materia di IMU e dichiarazione IMU ENC ed esenzione dei redditi degli immobili destinati ad attività non

Data: 22/04/2026

Ufficio: AMM

Protocollo: 4316


Care amiche e cari amici,
gli immobili posseduti dagli Enti non commerciali – tra i quali rientrano gli ETS – destinati allo svolgimento con modalità non commerciali, tra l’altro, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall’IMU (cfr. art. 1 co. 759, lett. g della Legge 160/2019 e artt. 82 e 79, comma 5 del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore).
In sintesi, per beneficiare dell’esenzione IMU occorrono:
- un requisito soggettivo: essere qualificato quale ETS che svolge attività non commerciale nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
- un requisito oggettivo che prevede lo svolgimento di una delle seguenti attività:
• attività assistenziali;
• attività previdenziali;
• attività sanitarie;
• attività di ricerca scientifica;
• attività didattiche;
• attività ricettive;
• attività culturali;
• attività ricreative;
• attività sportive.

Le condizioni per usufruire dell’agevolazione
Gli ENC e gli ETS, a differenza di tutti gli altri oggetti passivi IMU (persone fisiche ed enti commerciali) che presentano la dichiarazione al verificarsi di modifiche e/o variazioni riguardanti gli immobili posseduti, debbono presentare la dichiarazione IMU ogni anno per poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta.
La presentazione della dichiarazione è obbligatoria, a pena di decadenza dalla fruizione dell'esenzione.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo al quale la dichiarazione si riferisce, indipendentemente, quindi, dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta.
La dichiarazione IMU relativa all’anno 2025, pertanto, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Gli immobili a destinazione mista
Nell’ipotesi di immobili utilizzati promiscuamente, quindi sia per attività non commerciali che per attività commerciali, l’esenzione IMU spetta limitatamente alla porzione immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività non commerciale/istituzionale. Qualora non sia possibile distinguere fisicamente la parte destinata all’attività istituzionale, l’esenzione si applica in proporzione all’effettivo uso non commerciale, secondo i criteri del DM 200/2012.
Il legale rappresentante dell’Ente dovrà rilasciare una propria dichiarazione nella quale saranno indicate le modalità di calcolo e la conseguente individuazione sia della porzione immobiliare esente, sia di quella soggetta al pagamento del tributo.

Esenzione dei redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali
La Circolare n. 1/E del 19/02/2026 emanata dall’Agenzia delle Entrate, rubricata “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”, ha fornito, tra l’altro, l’interpretazione riguardo l’esenzione dall’Ires dei redditi fondiari degli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali da parte sia delle OdV (Art. 84, comma 2, del CTS), sia delle APS
(Art. 85, comma 7, del CTS).
Le disposizioni contenute nei citati art. 84, comma 2 e 85 comma 7 del CTS prevedono, dunque, che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle OdV e delle APS sono esenti dall’IRES. Rientrano nella previsione dell’art. 84 anche gli Enti filantropici iscritti nella specifica sezione del RUNTS.
Tale impianto normativo riprende ed estende alle APS quanto già espresso dalla Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 75 del 21.12.2023 sugli Enti filantropici, nella quale veniva precisato che devono essere considerati esenti da IRES i redditi che le OdV, e quindi anche gli Enti Filantropici, traggono dagli immobili, “a condizione che detti redditi vengano destinati allo svolgimento di attività non commerciali.
Al riguardo, si ritiene che rientrano nell’esenzione i redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ”contesto produttivo”, ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa”.
Le condizioni necessarie per poter usufruire dell’esenzione Ires sui redditi dei fabbricati è che gli stessi devono essere utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS ovvero che i redditi dagli stessi ricavati sotto forma di canoni di locazione siano impiegati per il conseguimento delle attività istituzionali dell’Ente a nulla rilevando il periodo di utilizzo/impiego di tali redditi.
A tale riguardo è sempre opportuno costituire idonea documentazione probatoria dell’impiego di tali redditi per le finalità istituzionali.
Si allegano:
• Modello dichiarazione IMU ENC e relative istruzioni;
• Art. 1 comma 759 L 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020);
• Art. 1 comma 770 L 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020);
• DM 200/2012;
• Circolare ministeriale n. 2/DF del 16 luglio 2024
• Circolare ministeriale n. 1/E del 19 febbraio 2026
Vive cordialità e buon lavoro.

Mario Barbuto - Presidente Nazionale

AMM (EDD/edd)
S:\Amministrazione\Comune\ARCHIVI CONTABILITA'\BILANCI\Bilancio aggregato\Bilancio aggregato nuova contabilità\Anno 2024\Comunicato codice ATECO.doc

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