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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 26

Oggetto: Ritorno alle commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità degli anziani non autosufficienti di età pari

Data: 04/05/2026

Ufficio: LAPR

Protocollo: 4751


Care amiche, cari amici,

vi informo che con l’art. 4, comma 4-quater, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, è stato novellato l’art. 28, comma 7, del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane), sostituendo il termine “entro il 31 dicembre 2025” con “e non oltre il 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62”. La disposizione è stata adottata in attesa dell’entrata a regime della nuova procedura di valutazione multidimensionale unificata prevista dal Decreto Legislativo n. 29/2024 per le persone anziane ultrasettantenni, la quale non entrerà in vigore in via sperimentale prima del 1° gennaio 2027 e su tutto il territorio nazionale prima del 1° gennaio 2028.
Ciò significa che, per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni, non autosufficienti, si mantiene il percorso tradizionale:
 certificato medico introduttivo redatto dal medico curante;
 presentazione della domanda amministrativa all'INPS da parte dell’interessato o tramite intermediario autorizzato (Patronato, Associazione di categoria);
 accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche delle ASL, con la partecipazione di un medico INPS, secondo le modalità previgenti alla riforma della disabilità (INPS, circolare n. 42 del 17 febbraio 2025).
Come è noto, la sperimentazione della riforma della disabilità di cui al Decreto Legislativo n. 62/2024, avviata in più province a partire dal 1° gennaio 2025, aveva attribuito la funzione di accertamento alle commissioni mediche INPS, escludendo di fatto le persone anziane over 70 dal canale ASL previgente. Con il D.lgs. n. 29/2024 del 18 marzo, l’unico finora attuativo della Legge Delega Anziani n. 33/2023 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, venivano rinviati di almeno un altro anno tutti gli altri decreti attuativi della riforma, di fatto stabilendo solo il funzionamento della Prestazione Universale. Il nuovo Decreto-Legge n. 19/2026 posterga ulteriormente l’emanazione di tutti quei decreti che servono a stabilire:
1. i criteri di accesso ai Punti Unici di Accesso (PUA) nelle Case della Comunità;
2. la composizione, le modalità di funzionamento e i criteri della nuova Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che dovrebbe sostituire l’attuale Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale;
3. lo strumento unico nazionale per l’accertamento della non autosufficienza e la definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
4. la sperimentazione nazionale del nuovo sistema.
Le nuove scadenze sono così aggiornate in 30 mesi di tempo (non più 18) per emanare i decreti attuativi, passando dalla scadenza del settembre 2025 a settembre 2026. La sperimentazione ovviamente non parte più nel 2026, ma dal 1° gennaio 2027 e l’entrata a regime della riforma a livello nazionale non sarà prima del 1° gennaio 2028.
Ciò detto in punto di tempistiche, si precisa che, a oggi, la novella normativa esclude sostanzialmente gli anziani ultrasettantenni non autosufficienti dalla sperimentazione della riforma della disabilità nei territori in cui essa è in corso, reintroducendo per loro la procedura di accertamento presso le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali, secondo le modalità previgenti alla riforma.
Tale impostazione è confermata dal Messaggio INPS n. 1377 del 23 aprile 2026 (in allegato), che ha fornito le prime indicazioni operative.
La reintroduzione della procedura ASL non ha portata generale: essa riguarda esclusivamente le persone anziane che, congiuntamente, abbiano compiuto i 70 anni di età, siano affette da almeno una patologia cronica e si trovino in condizioni cliniche caratterizzate dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari (art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 29/2024). Tutti e tre i requisiti devono ricorrere simultaneamente.
Le province attualmente interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità — e quindi soggette alla nuova disciplina — sono le seguenti: dal 1° gennaio 2025, Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; dal 30 settembre 2025, Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza; dal 1° marzo 2026, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano/Bozen, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vibo Valentia. Nelle province non rientranti in tale elenco, le procedure previgenti alla riforma della disabilità continuano ad applicarsi per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età.
Lo snodo normativo e procedurale tra il Decreto Legislativo n. 29/2024, le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4-quater, del Decreto-Legge n. 19/2026, e il Decreto Legislativo n. 62/2024 risiede precisamente nella valutazione che il medico curante — o, più in senso lato, il medico prescrittore accreditato — esprime sulla persona ultrasettantenne che si trova di fronte. Se la ritiene non autosufficiente ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.lgs. n. 29/2024 — ossia se rileva la compresenza di almeno una patologia cronica e di condizioni cliniche di progressiva riduzione funzionale suscettibili di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana — si attiva il percorso ASL secondo la procedura previgente alla riforma. Se invece la ritiene autosufficiente — e dunque non ravvisa la sussistenza dei requisiti cumulativi richiesti — trova applicazione la procedura della riforma della disabilità di cui al D.lgs. n. 62/2024, con accertamento demandato alle commissioni INPS — e ciò, naturalmente, nelle sole province in cui la sperimentazione è stata avviata.
Ai fini pratici, quindi, l’elemento determinante per individuare il percorso corretto è il contenuto del certificato medico introduttivo. Come detto prima, è in sede di redazione di tale certificato che il medico valuta se il paziente di età pari o superiore a 70 anni versa o meno nelle condizioni di non autosufficienza di cui all’art. 27, comma 2, del D.lgs. n. 29/2024.
Se il medico curante ritiene che sussistano le condizioni di non autosufficienza, l’assistito è indirizzato verso la procedura previgente presso la ASL. In tal caso, la domanda amministrativa deve essere presentata, a pena di decadenza del certificato medico introduttivo, entro 90 giorni dal suo rilascio. L’accertamento viene effettuato dalla Commissione Medica della ASL competente per territorio, con la partecipazione di un medico INPS; l’esito è quindi validato dall’INPS entro 60 giorni e il verbale è trasmesso all’interessato con il riconoscimento dell’eventuale prestazione economica. Restano salvi i casi in cui sia operante una convenzione tra INPS e ASL per l’accentramento degli accertamenti presso l’Istituto (c.d. C.I.C.), ai sensi dell’art. 18, comma 22, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011.
Se il medico curante non ritiene che sussistano le condizioni di non autosufficienza, l’assistito è indirizzato verso la procedura ordinaria della riforma della disabilità di cui al D.lgs. n. 62/2024, con accertamento demandato alle commissioni INPS. In questo caso la domanda amministrativa è già inglobata nel certificato medico introduttivo.
È importante precisare che la valutazione espressa dal medico curante nel certificato introduttivo non è vincolante per la Commissione procedente. La Commissione INPS, pur investita del caso perché il medico non aveva ritenuto sussistenti le condizioni di non autosufficienza, può autonomamente accertare la non autosufficienza; specularmente, la Commissione ASL, pur investita del caso perché il medico aveva ritenuto sussistenti tali condizioni, può autonomamente accertare la sufficienza.
Il certificato medico introduttivo svolge dunque una funzione di indirizzo procedurale, non di pre-determinazione dell’esito.
Si invitano le Sezioni territoriali a informare tempestivamente gli assistiti di età pari o superiore a 70 anni circa il rilievo determinante del certificato medico introduttivo ai fini dell’individuazione del percorso valutativo e a segnalare alla scrivente Presidenza Nazionale eventuali difficoltà operative o mancate prese in carico da parte delle commissioni ASL o INPS nel dare applicazione alla nuova disciplina. Per necessità e/o chiarimenti sul doppio binario accertativo riservato agli ultra70enni, gli Uffici centrali UICI restano a Vostra disposizione.

Vive cordialità.

Documenti allegati:
INPS messaggio hermes 1377 del 23/04/2026


Mario Barbuto – Presidente nazionale

LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\ACCERTAMENTI SANITARI E TUTELA GIUDIZIALE\2026_RIFORMA DELLA DISABILITA (ULTRASETTANTENNI ANZIANI)\COMUNICATO ANZIANI. MODIFICHE EX DL 19 DEL 2026. COMPETENZA ALLE ASL.DOCX


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