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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

ASSISTENZA

Uno dei più importanti provvedimenti che hanno caratterizzato il quadriennio 1998-2001 è stato rappresentato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di cui si è fatto cenno anche in precedenza), in merito al quale i Consigli Regionali e Sezionali U.I.C. sono stati anche sollecitati a seguire con la massima attenzione la stampa locale e i Bollettini Ufficiali delle Regioni, nel precipuo intento di promuovere, in tempo utile, interventi nei procedimenti di formazione delle leggi regionali di attuazione del medesimo decreto legislativo.

Tra le iniziative del 1998 va ricordato che, nel corso della cerimonia di presentazione della bolletta Enel in Braille, è stato illustrato il progetto di alto valore sociale per l’informazione ai sordo-ciechi, che, al fine di rompere il grave stato di isolamento di tali soggetti, prevede di dotare le persone affette dalle suddette pluriminorazioni di un computer, di un modem e di un display Braille.

Il Ministero delle Finanze, con proprio decreto 14 marzo 1998, ha stabilito le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% per gli acquisti e le cessioni di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. L’Unione, nel dare pubblicità a tale decreto, che trova origine dall’articolo 8 della legge 449/97, ha suggerito ai propri uffici periferici che, in caso di contrasto con le aziende Usl, sarà opportuno chiedere la consulenza all’oculista di fiducia inserito nelle Commissioni mediche competenti.

La Direzione Generale dell’I.N.A.I.L. ha comunicato che, in linea con la propria funzione sociale, allo scopo di istituire un flusso informativo continuo con i portatori di handicap visivo, l’Istituto ha avviato la stampa in Braille delle istruzioni e circolari che interessano gli utenti e ha realizzato la propria Carta dei servizi su audiocassetta e su floppy disk per computer dotato di scheda audio, completo di istruzioni per l’uso anche in linguaggio braille.

Il collegato alla legge finanziaria 1998 (legge 449/97) all’articolo 59, nei commi dal 44 al 49, ha stabilito fra l’altro, che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per le politiche sociali e, in particolare, l’istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Con decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 sono state approvate alcune norme sulla disciplina in via sperimentale, in talune aree, di tale istituto affidato in gestione ai Comuni.

Per quanto concerne il 1999, nel campo che fa riferimento all’assistenza, due sono gli eventi che meritano di essere trattati, tenuto anche conto dei riferimenti già fatti nella parte generale della relazione: il Seminario di formazione per dirigenti e dipendenti degli organi periferici dell’Unione e la prima Conferenza Nazionale sulle politiche dell’handicap.

Durante il seminario, che si è svolto nell’arco di dieci mesi nelle varie sedi regionali, sono state ampiamente illustrate le materie comprese nell’area giuridico-amministrativa, fra cui l’assistenza e la previdenza.

Il seminario ha fornito la possibilità di illustrare alcune tra le più importanti fonti normative che regolano la materia in favore dei ciechi. È stato predisposto anche un manuale che di volta in volta veniva distribuito ai partecipanti ai vari incontri unitamente alla legge 104/92 aggiornata con le leggi 162/98 e 17/99. In esso erano succintamente trattati tutti i principali argomenti relativi all’assistenza dei ciechi e degli ipovedenti.

Per quanto concerne i lavori della conferenza, si rimanda a quanto già detto nella parte relativa all’organizzazione.

Inoltre, particolare importanza hanno assunto due sentenze della Corte di Cassazione. Infatti, la Sezione Lavoro della suprema Corte, con sentenza 28 aprile/30 luglio 1999, ha accolto il ricorso presentato dai ciechi titolari di trattamento di invalidità I.N.P.S. connesso all’esercizio di attività lavorativa, affermando il principio della integrazione al minimo dei trattamenti anzidetti.

La decisione della Cassazione è di grande rilevanza, anche perché afferma che il legislatore ha voluto apprestare una disciplina speciale per tutto quanto attiene al trattamento previdenziale ed assistenziale di una categoria di assicurati (i ciechi) meritevoli di una tutela rafforzata.

La Corte di Cassazione con la sentenza 23 settembre 1998/26 maggio 1999, n. 5138 ha, poi, affermato che il diritto del cieco assoluto alla pensione non reversibile prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 è distinto nei fondamenti e nei presupposti dal diritto alla pensione per inabiltà civile che pure spetta al non vedente. La Corte ha affermato, infatti, che il trattamento previsto dalla legge del 1962 è da riconoscere, a differenza della pensione di inabilità, anche agli ultrasessantacinquenni, dal momento che non ha la specifica funzione di compensare l’inabilità e non è normativamente legato all’età lavorativa. Se la pensione di inabilità è legata a condizioni previste dalla legge, e tra queste quelle di reddito e di età, quella non reversibile non può essere revocata al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

È stata data diffusione anche al contenuto dell’articolo 39 del collegato alla legge finanziaria 1999 che evidenzia la possibilità, in favore dei soggetti riconosciuti disabili, di autocertificare lo status invalidante, ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati dai soggetti pubblici o gestori esercenti pubblici servizi.

È stata data, altresì, ampia pubblicità al contenuto della circolare n. 11 del 2 febbraio 1999 del Ministero del Lavoro che, uniformandosi alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98, ha precisato che i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, ivi compresi anche i non vedenti, hanno diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché alle prestazioni e provvidenze di assistenza sociale previste in favore anche dei ciechi civili.

Il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 ha disposto, fra l’altro, la revoca di tutte le esenzioni postali. Tale norma ha fatto sorgere dubbi interpretativi sia all’interno dell’Unione, sia agli operatori degli uffici postali. L’Unione è intervenuta direttamente presso l’Amministrazione Centrale dell’Ente Poste, ottenendo l’assicurazione sul mantenimento dell’esenzione dalle tasse postali per la spedizione, tra gli altri, di cecogrammi e delle registrazioni sonore, prevista dalla Convenzione Postale Universale.

Successivamente, nel corso del 2000, due sono gli eventi di maggior rilievo che si devono segnalare.

In primo luogo, sono stati avvertiti i primi effetti dell’applicazione del principio del decentramento amministrativo, derivanti dall’analisi e dall’interpretazione del complesso delle nuove norme legislative e regolamentari poste in essere a livello locale e nazionale.

Al riguardo, assume particolare importanza, non tanto il trasferimento delle funzioni dallo Stato agli Enti Locali, i cui effetti saranno registrati negli anni futuri, quanto piuttosto l’abbandono delle tradizionali classificazioni dei disabili in categorie rigide a vantaggio della valutazione dei singoli soggetti portatori di handicap in relazione alle loro particolari necessità sociali, di gruppo e personali allo stesso tempo.

L’altro evento di spicco nel settore è consistito nel sostanziale incremento nell’uso dei nuovi mezzi di comunicazione. Ciò, da una parte ha consentito ad una significativa percentuale dei ciechi e degli ipovedenti di superare, almeno parzialmente, le barriere dell’informazione e della comunicazione, attraverso i nuovi strumenti tiflo-informatici, con un notevole miglioramento della loro integrazione sociale. Dall’altra parte, questo processo ha comportato, di pari passo con lo sviluppo organizzativo realizzato all’interno dell’associazione, un aumento del flusso della corrispondenza, in relazione ai quesiti posti dai non vedenti in generale, sia soci che no, con un conseguente positivo sviluppo dei rapporti con la base associativa.

Più in particolare, nel settore socio-assistenziale si devono segnalare soprattutto due questioni che hanno interessato da vicino i non vedenti e, conseguentemente, hanno impegnato le risorse organizzative dell’Unione: le agevolazioni concesse per l’acquisto di una autovettura i cui problemi interpretativi risalgono al 1998 e le modifiche apportate alla legge-quadro sull’handicap dalla legge 53/2000. Di entrambi questi argomenti si riferisce anche nella sezione della presente relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

Per quello che riguarda le agevolazioni fiscali introdotte, relativamente ai mezzi di locomozione per non vedenti, dall’articolo 6, comma 1, lett. e) della legge finanziaria 2000 e dal successivo articolo 50 della legge 342/2000 collegato alla Finanziaria dello stesso anno, sono stati pubblicizzati i risultati ottenuti da una attività di pressione dell’U.I.C. durata più di due anni e volta ad eliminare una evidente sperequazione introdotta dalla precedente normativa (in particolare, da un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva posta in essere dal Ministero delle Finanze rispetto al comma 1 dell’articolo 8 della legge 449/1997, che aveva introdotto tali agevolazioni). Con le predette disposizioni sono state apportate modifiche all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, aggiungendo ai mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti i cani guida e gli autoveicoli. Tale modifica normativa ha compreso, oltre i soggetti con difficoltà motorie, anche i soggetti non vedenti ed i sordomuti.

Ciò ha comportato che le agevolazioni di cui possono godere i non vedenti in tale settore sono le seguenti:

  1. la detrazione dall’IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’autovettura fino ad un tetto massimo di 35 milioni;
  2. la riduzione dell’IVA al 4% per l’acquisto di un’autovettura di cilindrata non superiore a 2500 cc se a benzina e 2800 cc se diesel;
  3. l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Tali agevolazioni riguardano anche i veicoli non adattati e potranno essere fruite anche da un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico. Le agevolazioni sono riferite all’acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi particolari.

L’Unione, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti da più parti, ha ritenuto, inoltre, necessario dare pubblicità alle disposizioni applicative emanate dal Ministero delle Finanze, circa la detrazione d’imposta prevista a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida e fissata nella misura forfetaria di 1.000.000 di lire.

Si è data adeguata pubblicità anche all’articolo 69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 che ha stabilito la franchigia di un miliardo di lire per l’applicazione della imposta di successione o donazione quando beneficiari siano persone con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92.

Per quello che riguarda, invece, l’altro argomento, va detto che, stante il numero elevato dei lavoratori ciechi che, riconosciuti in situazione di gravità, fruiscono dei permessi disciplinati dall’articolo 33 della legge-quadro 104/92, l’Unione si è premurata di comunicare le modifiche apportate a detto articolo 33 dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 sui congedi parentali (riportate nel dettaglio nella sezione della presente relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento), avendo cura, nel contempo, di diffondere il nuovo testo aggiornato.

Le strutture periferiche dell’Unione sono state informate sulle prime disposizioni applicative di detta legge, emanate dall’I.N.P.S. con la circolare n.133 del 17.7.2000. In particolare, è stata richiamata l’attenzione sugli articoli 19-20 che hanno modificato ed integrato l’articolo 33 della già citata legge-quadro 104/1992. Successivamente è stata data adeguata pubblicità al D.P.C.M. 21.07.2000, n. 278 con il quale è stato approvato il primo regolamento della legge 53/2000. Con l’occasione sono state riportate le principali norme che possono interessare i minorati della vista, siano essi lavoratori o meno.

Allo scopo di fornire ulteriori informazioni in ordine alle provvidenze istituite dalla più volte menzionata legge 53/2000, l’Unione ha ritenuto utile sintetizzare le istruzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, in merito, ha diramato la circolare 16.11.2000, n. 14. Sui punti che interessano più da vicino i non vedenti sono state compilate apposite schede, distinte per istituto. In merito sono state anche illustrate le disposizioni di dettaglio relative al trattamento giuridico ed economico di tali istituti.

Su tale argomento va anche ricordato che la legge finanziaria 2001, collegandosi alla facoltà prevista dall’articolo 4 della legge 53/2000, ha offerto a genitori o fratelli di disabili gravi la possibilità di usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni. La normativa precisa che, a condizione che lo stato di gravità dell’handicap sia accertato da almeno 5 anni, ad avere diritto a tale congedo sono i genitori lavoratori, anche adottivi, del disabile anche con modalità alternative. In caso di morte di entrambi i genitori, può usufruire del congedo un fratello o una sorella se convivente. Durante il periodo del suddetto congedo sono sospesi per i genitori i permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/92.

Sulla stessa materia sono state fornite informazioni in merito agli accrediti figurativi, ai riscatti e ai versamenti volontari da effettuare presso l’I.N.P.S., con particolare riferimento ai seguenti istituti:

L’Unione, in conformità ai principi attuativi del decentramento amministrativo, ha informato e sollecitato i propri organi periferici a controllare l’applicazione del contenuto del decreto 332/1999 del Ministro della Sanità, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in favore delle persone disabili, comprensivo di modalità di erogazione e tariffe.

È previsto, in detto regolamento, che i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per gli ausili per la minorazione visiva, al pari degli apparecchi protesici, siano determinati mediante procedure pubbliche di acquisto. È stato utile richiamare l’attenzione delle Sezioni Provinciali U.I.C. sulla circostanza che il nuovo nomenclatore tariffario ha eliminato la categoria degli ausili "a contributo". Pertanto il Servizio Sanitario Nazionale ha assunto l’intera spesa degli ausili e protesi previsti nel nomenclatore medesimo.

In attesa del riordino della normativa riguardante l’assistenza farmaceutica e gli accertamenti clinici e di laboratorio in favore delle persone con disabilità, l’Unione ha dato la massima pubblicità al comunicato del Ministero della Sanità 4.2.2000 secondo cui la validità degli attuali tesserini per fruire dell’esonero dal pagamento del ticket sanitario, già rilasciati dalle Asl in favore dei non vedenti, continua ad avere efficacia.

È stata, poi, perfezionata con il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ­ ACAI una convenzione per l’assistenza fiscale dei minorati della vista. Le tariffe applicate sono sensibilmente inferiori a quelle normalmente applicate dagli altri CAAF; inoltre l’ACAI ­ CAAF procederà ad elargizioni liberali a favore delle Sezioni, erogazioni che faranno carico alla quota che il CAAF riceve dall’assistenza finanziaria. Particolare importanza assume tale iniziativa soprattutto per l’assistenza alla compilazione dei modelli RED dell’I.N.P.S., richiesti ai fini dell’erogazione delle provvidenze economiche erogate ai non vedenti da detto istituto per conto dello Stato.

Al riguardo, va anche segnalata l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, contenuto nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Detto documento è rivolto alle Regioni a statuto ordinario e speciale che con proprio provvedimento legislativo hanno l’obbligo di regolare le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. In particolare, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono attività di competenza dei Comuni. Tra le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono comprese, ovviamente, quelle a favore delle persone con disabilità.

Nel corso del 2001, infine, è stata resa nota un’importante sentenza del Tribunale di Milano (la n. 2581 del 26.11.1999) con la quale è stato stabilito per la prima volta che i permessi usufruiti dal lavoratore portatore di handicap non incidono sul calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità perché retribuiti. La limitazione prevista dalla legge 1204/1971 si riferisce ai permessi al genitore di figlio minore portatore di handicap e non a quelli fruiti dai lavoratori riconosciuti in situazione di gravità. Pertanto, il carattere retributivo del permesso non pregiudica la piena maturazione della tredicesima mensilità, né la fruizione del congedo ordinario. Sulla base di tale pronuncia, è auspicabile che si arrivi a far modificare l’atteggiamento contrario assunto da numerosi datori di lavoro pubblici e privati su questa delicata materia.

Servizio civile

Il passaggio della competenza sulla gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, ha comportato, purtroppo, un notevole rallentamento nell’assegnazione degli obiettori e nella loro gestione, ponendo in crisi gli enti convenzionati con il Ministero della Difesa e, conseguentemente, creando disfunzioni nella realizzazione dei servizi assistenziali collegati con la collaborazione dei giovani che hanno richiesto, in luogo del servizio militare, quello civile.

Dietro costante segnalazione dell’Unione, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, di recente costituzione, ha disposto l’assegnazione di un congruo numero di obiettori di coscienza agli uffici periferici dell’associazione che erano rimasti scoperti a causa dei mutamenti organizzativi prima ricordati. Tali problemi si sono, peraltro, riproposti con una certa continuità, a causa dell’accoglimento delle molteplici richieste di esonero dal servizio, e del fatto che, in seguito ai pronunciamenti dei TAR, sono stati dispensati oltre 50 mila ragazzi.

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha precisato le modalità da seguire per ottenere il rimborso da parte degli enti convenzionati delle spettanze corrisposte agli obiettori di coscienza, con il precipuo scopo di normalizzare le procedure relative a tale rimborso. L’U.I.C. si è premurata di dare la massima diffusione ai suddetti adempimenti indispensabili per ridurre i tempi di attesa tra l’erogazione delle somme anticipate dagli organi periferici dell’Unione e il ricevimento del corrispondente mandato di pagamento da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il competente ufficio della Sede Centrale ha reso note le nuove norme e gli adempimenti emanati dall’Ufficio medesimo, riguardanti la gestione degli obiettori di coscienza, precisando, nell’occasione, l’obbligo di utilizzare una nuova modulistica. Inoltre, gli uffici periferici dell’Unione sono stati informati sull’obbligo di precisare con cadenza annuale l’entità degli obiettori di coscienza da assegnare.

Ulteriori informazioni sono state date in merito ai rapporti da tenere con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, nonché sulle varie modalità per la concessione della dispensa dal servizio e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

In merito all’istituzione del Servizio Civile Nazionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, si rimanda alla sezione della presente relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

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