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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

ASSISTENZA

In questa parte della relazione viene raggruppata l’attività svolta dall’Unione, nel corso del 2001, diretta ad una pluralità di argomenti che non rientrano né nella "pensionistica" né nel "lavoro e previdenza". Pertanto, la sintesi che si espone riguarda l’assistenza in senso lato rivolta principalmente alle richieste e ai quesiti dei non vedenti e quelli che pervengono dagli organi periferici.

La Presidenza del consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. 14 febbraio 2001, ha emanato un atto di indirizzo e di coordinamento sulle prestazioni socio sanitarie

Detto documento è rivolto alle Regioni a statuto ordinario e speciale che con proprio provvedimento legislativo hanno l’obbligo di regolare le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. In particolare, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono attività di competenza dei Comuni. Tra le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono comprese, ovviamente, quelle a favore delle persone con disabilità.

Nel corso del 2001 è stata resa nota un’importante sentenza del Tribunale di Milano (la n. 2581 del 26.11.1999) con la quale è stato stabilito per la prima volta che i permessi usufruiti dal lavoratore portatore di handicap non incidono sul calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità. In sintesi, il Tribunale ha affermato che non ha alcun fondamento l’incidenza negativa dei permessi sulla tredicesima mensilità e sul congedo ordinario perché retribuiti, come dispone il decreto-legge n. 324/1993, convertito nella legge n. 423 dello stesso anno. La limitazione ­ si legge nella sentenza ­ prevista dalla legge n. 1204/1971 si riferisce ai permessi al genitore di figlio minore portatore di handicap e non a quelli fruiti dai lavoratori riconosciuti in situazione di gravità. Pertanto, il carattere retributivo del permesso non pregiudica la piena maturazione della tredicesima mensilità, né la fruizione del congedo ordinario. Sulla base di tale pronuncia, è auspicabile che si arrivi a far modificare l’atteggiamento contrario assunto da numerosi datori di lavoro pubblici e privati su questa delicata materia.

La legge 104/92 prevede, fra l’altro,che la persona handicappata in situazione di gravità possa usufruire di tre giorni mensili di permesso.

L’INPS, con circolare 87/2001, ha precisato che i sudddetti periodi di permesso sono considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici, a condizione che gli aventi diritto ne chiedano esplicitamente l’accreditamento. L’Unione ha dato la massima diffusione alla circolare dell’INPS per evitare che i lavoratori non vedenti vengano danneggiati da tale disposizione che subordina ­ incredibile a dirsi ­ il computo dei permessi ai fini pensionistici ad una formale richiesta.

Nel comunicare agli organi periferici l’emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), l’Unione ha posto nella dovuta evidenza l’articolo 42 che disciplina i riposi e i permessi per i figli con handicap grave

La quasi contemporanea emanazione da parte dell’INPS di due circolari su questo argomento (la n. 136 e la n. 138 del 2001) ha consentito di effettuare alcune precisazioni, in particolare sulle disposizioni contenute nel citato articolo 42.

Le disposizioni dell’INPS coordinano ed armonizzano la disciplina dei permessi già riconosciuti dagli articoli 4 e 20 della legge 8.3.2000, n. 53, dall’articolo 33 della legge 5.2.1992, n.104 e, da ultimo, dall’articolo 80 della legge 388/2000 (finanziaria 2001).

È stato precisato, infatti, che tutti i permessi stabiliti dall’articolo 42 del Testo Unico 151/2001 in favore dei genitori lavoratori con figli portatori di handicap in situazione di gravità si vanno ad aggiungere e possono essere cumulati con quelli già previsti per tutti i genitori in caso di nascita e di malattia dei figli.

Il Ministero delle Finanze ­ Agenzia delle Entrate ­ con circolare 30.7.2001, n. 72/E, ha fornito chiarimenti volti a definire quali sono i soggetti non vedenti e sordomuti destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli previste dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 488/1999 e dall’articolo 50 della legge 342/2000.

Il Ministero ha così accolto pienamente le argomentazioni presentate dall’Unione in appositi quesiti, già condivise dal Ministero della Sanità nel parere tecnico espresso con nota 22.6.2001, specificando che, per l’esatta individuazione dell’ambito di applicazione delle norme prima citate, si debba fare riferimento all’articolo 1, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68 che, come è noto, individua come "non vedenti" quei soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Confermando tale definizione, la circolare in esame ha cura di precisare che nella categoria di disabili così individuata devono comprendersi i soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge 3.4.2001, n. 138 che individuano con precisione le varie categorie di non vedenti interessati dalle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).

Il favorevole esito dell’intervento dell’Unione (alcune Agenzie delle Entrate avevano eccepito che per non vedenti dovevano intendersi solo i ciechi assoluti) ha definitivamente riconosciuto che i benefici concernenti l’acquisto di un veicolo spettino a coloro che rientrano in una delle seguenti categorie di non vedenti:

L’Unione ha dato una adeguata diffusione al contenuto della circolare INPS 153/2001 sulle istruzioni operative per la valutazione della situazione economica per ottenere le prestazioni sociali ed ha, pertanto, posto in evidenza che per i cittadini, ciechi compresi, richiedenti le prestazioni subordinate all’ISE (indicatore della situazione economica del nucleo familiare) o all’ISEE (rapporto tra l’ISE ed il parametro fornito dalla scala di equivalenza, che tiene conto di situazioni particolari, come, ad esempio, la presenza di persone con disabilità) è sufficiente riempire i modelli di domanda già predisposti, con l’eventuale assistenza dei CAF o dei professionisti convenzionati con l’INPS.

L’Unione Italiana dei Ciechi ha altresì dato la dovuta pubblicità al contenuto della nota 9 ottobre 2001, prot. n. 89330, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la quale il Ministero, accogliendo il rilievo formulato dall’Unione stessa, ha comunicato di aver provveduto a rettificare il contenuto di una precedente disposizione, nel senso che non ci sono limiti alla fruizione dei permessi giornalieri "ad ore" previsti dal comma 2, dell’articolo 33 della legge 104/92.

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