Data: 04/03/2026
Gruppo Docenti
UICI - UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
INSEGNANTI NON VEDENTI – COMITATO NAZIONALE
SEDUTA DEL 4 MARZO 2026
CONVOCAZIONE: Prot. UICI002182 del 26.2.2026
MODALITÀ: online
AVVIO LAVORI: h. 16:00
CHIUSURA LAVORI: h. 18:15
SEGRETARIA VERBALIZZANTE: Marinica Mecca
PRESENTI:
La Coordinatrice, Francesca Panzica
I Componenti: Zolo Bachisio (fino alle 18:00), Antonio Bartolozzi, Lucia Bucciarelli, Maria Grazia Magli, Natale Todaro, Paola Vagata
PARTECIPANO:
La Vicepresidente nazionale, Linda Legname (dalle 16:30); il Coordinatore nazionale, Angelo Camodeca (fino alle 17:15); l’Avv. Valerio Bocchini (fino alle 16:45)
ORDINE DEL GIORNO:
1) Insediamento del Comitato
2) Ricognizione e localizzazione degli insegnanti in servizio ad oggi
3) La figura del tutor d’aula e il servizio civile universale
4) Normativa vigente sulla “culpa in vigilando”
5) Proposte di eventuali percorsi di formazione
6) Programmazione e calendarizzazione degli incontri del Comitato per l’anno 2026
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
1) INSEDIAMENTO DEL COMITATO
La Coordinatrice verifica che i convenuti, della cui identità è certa, sono in grado di partecipare e di intervenire alla discussione, prende atto che i neo-eletti Bachisio, Bartolozzi, Bucciarelli, Magli, Todaro e Vagata accettano la nomina a Componenti del Comitato nazionale Insegnanti e dichiara il predetto Organo regolarmente insediato.
Cede la parola al Coordinatore nazionale (d’ora in poi: Coordinatore), che ringrazia e saluta i presenti a nome proprio e dell’intera Direzione nazionale e avverte che, dovendo raggiungere entro sera Chiavari per poter l’indomani mattina presenziare alle esequie di Cristina Minerva, lascerà la riunione anticipatamente. Prosegue, confermando che le proposte di intervento, che il Comitato riterrà di formulare, saranno tutte tenute nel debito conto. Segnala, tuttavia, che l’attuazione delle singole proposte si lega alla loro concreta fattibilità. Invita, di conseguenza, a individuare e proporre iniziative di fatto realizzabili.
La Coordinatrice ringrazia e dà la parola alla sopraggiunta Vicepresidente nazionale (d’ora in poi: Vicepresidente), che saluta, auspica un quinquennio di proficua collaborazione, segnala che all’incontro partecipa l’Avv. Valerio Bocchini, consulente legale della Presidenza nazionale, che ha cortesemente accettato di parlare della culpa in vigilando degli insegnanti e rende la parola.
La Coordinatrice ringrazia e, per evitare di intrattenere inutilmente l’esperto legale, propone di anticipare la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno.
La proposta è accolta all’unanimità.
La Coordinatrice prende atto e pone in discussione il punto:
4) NORMATIVA VIGENTE SULLA “CULPA IN VIGILANDO”
Ciò fatto, cede la parola all’Avv. Bocchini, che apre il proprio intervento, illustrando le norme che hanno disciplinato e che disciplinano l’istituto dell’assistente d’aula.
Prosegue, dicendo delle conseguenze dell’omessa vigilanza.
Conclude, rispondendo alle richieste di chiarimento dei convenuti. e richiama le norme del diritto alla parità, della tutela dei dati personali e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per brevità, i singoli interventi vengono omessi e la discussione viene sintetizzata come segue.
La figura dell’assistente d’aula è stata introdotta, nel nostro ordinamento, con la legge n. 601/1962 che, all’art. 2, dispone inequivocabilmente:
«Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.
All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell’assistente prescelto per l’anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.
In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona».
La norma non si esprime sul punto, tuttavia il mancato gradimento deve essere espresso nell’interesse dell’efficienza organizzativa della scuola o della corretta gestione del personale; non può essere arbitrario.
Nel 1982, ritenendo l’imposizione dell’assistenza potenzialmente lesiva della dignità professionale degli insegnanti non vedenti, il legislatore ha modificato l’obbligo in facoltà. Con l’art. 9 della legge n. 270/1982 ha, infatti, disposto:
«Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall’articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946 , la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa».
Secondo la normativa attualmente vigente, l’insegnante cieco può, dunque, scegliere se dotarsi o meno di un assistente, in base ad una valutazione che tiene conto della condizione complessiva della classe.
Resta fermo che l’assistenza è finalizzata unicamente al controllo disciplinare.
Al riguardo, va considerato che il Codice civile, all’art. 2048, “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte”, statuisce:
«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».
Lo scopo della norma è chiaro: tentare di impedire che i minori compiano atti dannosi per se stessi o per gli altri.
Il docente è responsabile della sicurezza e della incolumità degli alunni che gli sono affidati per tutto il tempo dell’affidamento. In caso di danno, si libera della culpa in vigilando solo se dimostra di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e di non aver potuto evitare il fatto dannoso perché repentino e imprevedibile.
Il docente non vedente è tenuto, al pari dei colleghi, ad adottare tutte le misure idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo; dove ravvisi delle condizioni o dei fattori di rischio, deve darne comunicazione al dirigente scolastico, perché dette condizioni e detti fattori vengano eliminati o, quando ciò non sia possibile, ridotti al minimo.
Rispetto ai colleghi, il docente non vedente ha l’ulteriore responsabilità di valutare con attenzione se avvalersi o meno di un assistente d’aula, tenuto conto del numero, dell’età, del livello di autodisciplina e dell’affidabilità degli allievi, della presenza di alunni con bisogni educativi speciali, dei rischi presenti nei locali, ecc. L’omessa o la negligente valutazione possono, infatti, in caso di evento lesivo, configurare una culpa in vigilando.
Resta fermo che il dirigente scolastico non può sollecitare la presenza dell’assistente d’aula, perché il legislatore, nel rendere tale presenza facoltativa, ha stabilito che l’insegnante non vedente è capace di adempiere autonomamente ai doveri di sorveglianza.
Resta, ugualmente, fermo che il dirigente scolastico non può negare all’insegnante non vedente di esercitare una facoltà che la legge gli riconosce.
Va detto che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ha la responsabilità della corretta valutazione dei rischi e dell’elaborazione del relativo Documento di valutazione dei rischi (DVR). Nella valutazione del rischio e nel correlato piano di prevenzione, vanno considerate tutte le situazioni di pericolo che possono determinarsi negli spazi di apprendimento (aule, laboratori, palestre, ecc.), nello svolgimento delle attività principali e in tutti i momenti della vita scolastica (entrata e uscita da scuola, ricreazione, cambio d’ora, spostamento di classe, gite scolastiche, gestione dei medicinali per gli allievi affetti da specifiche patologie, ecc. …). Nel DVR vanno, tra l’altro, indicate le misure adottate a tutela del personale scolastico e degli allievi con disabilità, ivi inclusi i docenti, gli ATA e gli allievi con disabilità visiva.
Va anche detto che, ai sensi dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il docente è, nel contempo “lavoratore”, del quale va tutelata la sicurezza e la salute, anche in relazione allo stress-lavoro correlato, e “preposto”. Come tale, ha cura, oltre che della sicurezza, anche della salute degli allievi che ha in custodia; vigila, quindi, per prevenire non solo gli infortuni, ma anche i danni alla salute derivanti da atti di bullismo, cyberbullismo, revenge porn o da tossicodipendenza.
Occorre, poi, considerare che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica, è “titolare” del trattamento dati e il personale ATA e il personale docente sono “incaricati” del medesimo trattamento.
Sulla base di quanto detto, il docente non vedente che si avvale dell’assistente d’aula deve aver cura di circoscriverne i compiti, “necessariamente” di solo controllo disciplinare, anche con riferimento alle predette normative.
Infine, quando le prestazioni dell’assistente d’aula sono regolate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il docente è committente, con obblighi contributivi e assicurativi, e sostenuto d’imposta.
Al termine della discussione, la Coordinatrice ringrazia l’Avvocato per gli elementi di conoscenza e gli spunti di riflessione forniti e lo saluta, con l’intesa di nuovi incontri.
Prima di passare ad altro argomento, intervengono Bachisio e Todaro i quali, entrambi, sulla scorta delle proprie personali esperienze, sottolineano che i dirigenti scolastici, se mossi da stereotipi o da pregiudizi, possono rendersi responsabili di comportamenti discriminatori che meritano di essere segnalati, avversati e sanzionati.
2) RICOGNIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN SERVIZIO AD OGGI
La Coordinatrice riferisce che, secondo quanto proposto nel corso dell’Assemblea del 13 gennaio, la Sede nazionale si è rivolta alla Direzione generale per il personale scolastico, alla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e alle Direzioni scolastiche regionali per avere notizia della distribuzione per area geografica, ordine e grado di scuola, tipologia di posto e di contratto del personale docente non vedente. Purtroppo, l’azione non ha avuto gli esiti sperati. Infatti, la DG per il personale scolastico e gli UU.SS.RR. dell’Emilia Romagna e dell’Abruzzo hanno comunicato di non disporre di dati richiesti.
La Coordinatrice prosegue dicendo che, incrociando i dati raccolti nel corso di una specifica indagine svolta nell’autunno 2025 con i dati presenti presso la Sede nazionale, si ricava la seguente statistica:
Numero di Docenti non vedenti per Regione
Abruzzo: 6
Basilicata: 6
Calabria: 14
Campania: 36
Emilia Romagna: 11
Friuli Venezia Giulia: 8
Lazio: 22
Liguria: 6
Lombardia: 29
Marche: 7
Molise: 0
Piemonte: 19
Puglia: 21
Sardegna: 18
Sicilia: 53
Toscana: 23
Umbria: 3
Veneto: 21
Alto Adige: 4
Trentino: 4
Val d’Aosta: 1
Totale: 312.
La Coordinatrice aggiunge che, per quello che le è dato sapere, la presenza di docenti non vedenti è maggiore nella scuola secondaria di secondo grado e decresce progressivamente nelle scuole di ordine inferiore; nella secondaria, le nomine sono prevalentemente su cattedre umanistiche e giuridiche e posti tecnico-pratici; nella scuola dell’infanzia e primaria, su posti di sostegno.
Segue una discussione che la Coordinatrice riassume, formulando le seguenti due proposte, entrambe accolte:
• la Coordinatrice predisporrà una nota che verrà recapitata ai 312 docenti censiti dalla Sede nazionale, per informarli della costituzione del Comitato e per invitarli a contattare il Coordinatore regionale di riferimento, o, in mancanza, la stessa Coordinatrice, con lo scopo di dar vita a forme di comunicazione e di collaborazione diffusa; la proposta è soggetta alla condizione che gli indirizzi digitali dei predetti docenti siano presenti negli archivi della Sede nazionale;
• sempre allo scopo di dar vita a forme di comunicazione e di collaborazione diffusa, i Coordinatori regionali saranno convocati in Assemblea a cadenza trimestrale.
3) LA FIGURA DEL TUTOR D’AULA E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
La Coordinatrice riferisce di avere sentito la Responsabile dell’Ufficio della Sede nazionale UICI preposto alla progettazione e alla gestione dei progetti di Servizio civile universale. A quanto risulta, la UICI di Benevento ha posto un quesito al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per sapere se un volontario, assegnato ai sensi dell’art. 40 della legge 289/2002 a un docente non vedente, possa essere impiegato come assistente d’aula. Il Dipartimento ha negato tale possibilità, perché tale impiego comporta responsabilità eccessive per una persona in via di formazione.
Ciò detto, la Coordinatrice propone di tornare a trattare dell’assistente d’aula e, anche, eventualmente, della destinabilità allo specifico ruolo del volontario civile ad personam, in un incontro successivo.
La proposta è accolta all’unanimità.
5) PROPOSTE DI EVENTUALI PERCORSI DI FORMAZIONE
La Coordinatrice dice di non avere personale esperienza della formazione promossa negli anni passati dal Comitato. Tuttavia, diversi docenti premono perché l’attività venga ripresa. Propone, pertanto, di discutere la realizzazione di un percorso di aggiornamento che, a suo parere, potrebbe avere per oggetto la responsabilità professionale, la protezione dei dati e l’impiego a fini didattici dell’intelligenza artificiale e potrebbe articolarsi in due fasi, una on line e una in presenza.
Segue una discussione, nel corso della quale emergono altri tre oggetti di speciale interesse per la categoria: la prevenzione e il contrasto delle condotte discriminatorie, la gestione dei comportamenti oppositivi e dei conflitti, e l’accessibilità dei sistemi digitali per la scuola, inclusi i registri elettronici.
Tenuto conto che la formazione sarà erogata dalla Sede nazionale dell’IRIFOR, la Vicepresidente propone che l’elaborazione della specifica offerta formativa venga affidata al Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto, di cui ella è Coordinatrice. La proposta è accolta favorevolmente. La Vicepresidente prende atto e si impegna a presentare lo schema dell’offerta in aprile, così che il Comitato possa esprimere una valutazione di merito e proporre eventuali correzioni, con l’obiettivo di avviare il percorso di aggiornamento entro il prossimo novembre.
6) PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DEL COMITATO PER L’ANNO 2026
Tenuto conto di tutto quanto precede, la Coordinatrice formula le seguenti proposte, che vengono integralmente accolte:
a) le riunioni del Comitato saranno mensili;
b) le riunioni dell’Assemblea dei Coordinatori saranno trimestrali;
c) il prossimo Comitato sarà convocato alle 16:00 del 28 aprile; all’ordine del giorno saranno posti i seguenti argomenti:
1) l’assistente d’aula
2) la trascrizione dei libri di testo scolastici
3) lo schema dell’iniziativa di aggiornamento professionale per l’a.s. 2026/2027;
alla discussione del punto 1), i Componenti contribuiranno riferendo dei Colleghi che si avvolgono del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato di cui la d.lgs. 6/2024;
alla discussione del punto 2) sarà invitata a partecipare la Biblioteca Italiana per i Ciechi di Monza.
d) la prossima Assemblea sarà convocata alle 15:00 del 14 maggio e all’ordine del giorno saranno posti i seguenti argomenti:
1) riferimenti sulle attività del Comitato
2) lo schema dell’iniziativa di aggiornamento professionale per l’a.s. 2026/2027.