Circolare Numero: 132
Oggetto: Esercizio del diritto di voto
Data: 20/05/2009
Ufficio: LAPR
Protocollo: 11617
Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Consiglieri Nazionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai componenti del collegio dei Probiviri
LORO SEDI
Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
OGGETTO: Esercizio del diritto di voto
In occasione delle elezioni europee indette per il prossimo 7 giugno 2009, si ritiene opportuno rammentare le modalita' operative per il regolare esercizio del diritto di voto da parte delle persone con gravi menomazioni fisiche.
Voto assistito: I soggetti fisicamente impediti possono farsi assistere durante la votazione da un altro elettore scelto come accompagnatore, purche' iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica.
Condizioni per la richiesta: cecita', amputazione delle mani, paralisi o "altro impedimento di analoga gravita'" tale da impedire l'autonoma manifestazione del voto.
Iter autorizzativo:
1. certificazione medico-legale rilasciata immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, da un funzionario medico designato dai competenti organi delle ASL, provante che l'infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. In sostituzione del certificato medico, solo i non vedenti totali possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione, oppure il libretto nominativo di pensione, all'interno del quale sia indicata la categoria ciechi civili e sia riportato uno dei codici che individuano nel dettaglio la categoria dei ciechi totali;
Codici fascia del Ministero dell'Interno e dell'INPS
Codice
Descrizione
06
ciechi assoluti ricoverati con diritto alla sola pensione
07
ciechi assoluti non ricoverati con diritto alla sola pensione
10
ciechi assoluti non ricoverati con diritto alla pensione e alla indennita' di accompagnamento
11
ciechi assoluti ricoverati con diritto alla pensione e alla indennita' di accompagnamento
15
ciechi assoluti, superiori agli anni 18, titolari di reddito superiore al limite previsto con diritto alla sola indennita' di accompagnamento
18
ciechi assoluti, minori di 18 anni, ricoverati e non ricoverati, con diritto alla sola indennita' di accompagnamento
19
ciechi assoluti, maggiori di 18 anni, con diritto alla sola indennita' di accompagnamento
I soggetti affetti da cecita' parziale nonche' coloro riconosciuti ai sensi della legge 138/2001 in uno stato di ipovedenza (grave, medio-grave e lieve) sono tenuti, invece, a sottoporsi comunque alla visita medico-legale ai fini dell'accertamento della capacita' di espressione autonoma del diritto di voto.
2. presentazione della documentazione medica all'Ufficio elettorale del Comune di residenza. In ottemperanza al decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, gli elettori minorati della vista possono richiedere che l'annotazione del diritto al voto assistito (permanente o temporanea in base alla stabilizzazione dell'handicap) venga trascritta a cura del Comune di iscrizione elettorale sulla tessera personale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice.
3. adempimenti del Presidente del seggio: a) richiedere all'accompagnatore dell'invalido la tessera elettorale per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia gia' svolto la funzione di accompagnatore (all'interno di uno degli spazio per la certificazione del voto viene specificato "Accompagnatore ... (data) ... (sigla del Presidente)", senza il bollo della sezione); b) verificare, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il nome e il cognome; c) trascrivere sul verbale anche il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia accertato l'impedimento e rilasciato il certificato, nonche' il nome e cognome dell'accompagnatore.
Si rammenta che le norme elettorali attribuiscono al Presidente di seggio la facolta' di richiedere ulteriori verifiche sanitarie prima di procedere alla verbalizzazione della effettiva sussistenza dell'impedimento. I non vedenti, pero', in possesso della tessera elettorale cosi' modificata come sopra indicato, devono senz'altro essere ammessi al voto con l'aiuto di un accompagnatore senza altra formalita'.
Ulteriori agevolazioni:
1. servizio di trasporto pubblico.
2. nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, disponibilita' di un adeguato numero di medici deputati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di difficolta' alla deambulazione.
3. opportunita' di esercizio del diritto di voto in una sezione diversa da quella di iscrizione, laddove questa non sia accessibile mediante sedia a rotelle: all'uopo, e' necessario che l'interessato esibisca un certificato medico rilasciato dalla ASL, anche precedentemente per altre finalita', ovvero copia autentica della patente di guida, da cui si evinca l'impossibilita' o la capacita' gravemente ridotta di deambulare.
Voto domiciliare: Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravi infermita' in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e, ai sensi della recente legge 46/2009, gli elettori affetti da gravissime infermita', tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Condizioni per la richiesta: gravissima infermita' o infermita' fisica che comporti dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Iter autorizzativo:
1. certificato medico-legale, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, "che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' ...., con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".
2. presentazione, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di votazione, al Sindaco del Comune di appartenenza di una dichiarazione in carta libera e corredata sia del certificato medico che della copia della tessera elettorale, asserente la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui gli interessati dimorano, non necessariamente quella in cui hanno la residenza ufficiale, indicandone l'indirizzo completo.
3. previa verifica della regolarita' e della completezza della richiesta, inclusione dei nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e trasmissione al competente Presidente di seggio.
4. pianificazione e organizzazione del supporto tecnico-operativo per la raccolta del voto domiciliare. Spetta al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione curare "... con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".
Al riguardo, si rammenta che il voto domiciliare e' possibile solo in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale; per le elezioni comunali e provinciali le disposizioni si applicano solo se l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio rispettivamente del Comune o della Provincia per cui e' elettore.
Per concludere, si pregano le strutture territoriali in indirizzo di dare alla presente circolare la piu' ampia diffusione e, con l'occasione, per completezza di informazione, si riporta di seguito un quadro esaustivo della normativa di settore.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Normativa di riferimento:
* D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 55 e 56
* D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), art. 41
* Legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati)
* Legge 11 agosto 1991, n. 271 (Modifiche ai procedimenti elettorali), art. 9
* Legge 4 agosto 1993, n. 277, (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), art. 8
* Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), art. 29
* Legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita')
* D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), art. 1
* Legge 7 maggio 2009, n. 46, (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione)
* Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi elettorali, n. 6/2003