Circolare Numero: 46
Oggetto: I servizi di assistenza erogati da Trenitalia dopo l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Data: 12/02/2010
Ufficio: IA
Protocollo: 3205
Ai Presidenti dei Consigli Regionali della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Componenti il Consiglio Nazionale della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Componenti il Collegio dei Probiviri della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
LORO SEDI
Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
OGGETTO: I servizi di assistenza erogati da Trenitalia dopo l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Su suggerimento della Presidente della Sezione Provinciale grossetana della nostra Unione, lo scorso 21 dicembre abbiamo chiesto a Trenitalia se le modalita' di erogazione dei servizi di assistenza ai viaggiatori con disabilita' avessero subito modificazioni o integrazioni, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 27 ottobre 2007 e divenuto esecutivo il 3 dicembre 2009, a ventiquattro mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
I chiarimenti richiesti sono stati forniti dal Responsabile della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale di Trenitalia, il quale, con nota prot. UCGR4/2010-1-26/426456 del 28 gennaio 2010, ha comunicato quanto segue:
"Assistenza in Stazione: non sono state introdotte modifiche alle precedenti regole; il servizio viene erogato con le stesse modalita' gia' previste, anche per quanto riguarda i tempi di preavviso (1 ora per le stazioni principali, 12 ore per tutte le altre stazioni, 24 ore per i viaggi internazionali o per richieste inviate via e.mail), che risultano piu' favorevoli nei confronti dei viaggiatori, rispetto alle 48 ore previste, invece, dal Regolamento Europeo.
Assistenza a Bordo: a richiesta del viaggiatore, e' prevista l'effettuazione del servizio di ristorazione al posto. E' inoltre in corso una revisione delle procedure operative del personale di bordo, al fine di migliorare ulteriormente il servizio ed in particolare per garantire l'assistenza per gli spostamenti a bordo e per l'apertura della porta all'arrivo del treno, ove necessario".
Nel restare a disposizione dei Soci che volessero avere ulteriori delucidazioni o che volessero segnalare difficolta' e inconvenienti, riteniamo utile soffermarci brevemente sul Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Composto da un preambolo, trentasette articoli e tre allegati, il Regolamento e' stato adottato, oltre che per tutelare i diritti del passeggero, in quanto parte debole del contratto di trasporto, anche per migliorare i servizi ferroviari in ambito comunitario e favorirne il rafforzamento sul mercato.
Il Regolamento si applica a tutti i viaggi e a tutti i servizi ferroviari, in tutta la Comunita'.
Considerato, tuttavia, che, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, la sua applicazione integrale puo' risultare difficile per le imprese ferroviarie di alcuni Stati membri, e' previsto che gli stessi Stati possano:
* accordare ai servizi ferroviari nazionali per passeggeri una deroga all'applicazione delle disposizioni, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile al massimo per ulteriori cinque anni;
* esonerare i servizi ferroviari urbani, suburbani e regionali per passeggeri dall'applicazione delle disposizioni;
* accordare una deroga all'applicazione delle disposizioni, prorogabile per un periodo massimo di cinque anni, per determinati servizi o viaggi, nel caso in cui una parte significativa del trasporto passeggeri sia operata al di fuori del territorio della Comunita'.
E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di derogare all'applicazione delle disposizioni che:
* garantiscono al passeggero la possibilita' di acquistare il titolo di viaggio a bordo treno, salvo che cio' sia limitato o negato per motivi di sicurezza, a seguito di politiche antifrode, a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragioni commerciali;
* disciplinano la responsabilita' delle imprese ferroviarie rispetto ai viaggiatori e al loro bagaglio;
* fanno obbligo alle imprese ferroviarie di essere adeguatamente assicurate;
* fanno obbligo alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e ai gestori delle stazioni di adottare misure idonee a garantire la sicurezza personale dei passeggeri e a gestire i rischi.
Infine, cio' che piu' conta per noi, e' esclusa la possibilita' di derogare alle disposizioni che garantiscono, alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, l'accesso ai viaggi in treno (art. 2, comma 3).
A vantaggio di quanti volessero conoscere i contenuti delle disposizioni poste a tutela dei diritti dei passeggeri con disabilita', osserviamo, innanzitutto, che esse fanno riferimento all'universo delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta, ovvero all'universo delle persone la cui mobilita' sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilita' o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione richieda un'adeguata attenzione e l'adattamento dei servizi (art. 3, comma 15).
Avvertiamo che, per ragioni di brevita', in quello che segue, parleremo di persone con disabilita', invece che di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, come fa la norma.
Entrando nel merito, le disposizioni regolamentari di nostro specifico interesse stabiliscono che:
1. Le imprese ferroviarie sono tenute a fornire, a tutti i passeggeri e nel formato piu' adatto, le informazioni essenziali di viaggio, specificate nell'Allegato II. Nel fornire tali informazioni, le imprese ferroviarie devono riservare particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazione dell'udito e/o della vista (art. 8).
2. Per la gestione delle informazioni e delle prenotazioni, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti sono tenuti a istituire un sistema informatizzato, che deve contenere anche i dati relativi alla accessibilita' dei treni per le persone con disabilita' (art. 10, comma 1 e art. 3, comma 14, lettera d))
3. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, e' previsto che i passeggeri vengano tempestivamente informati della situazione. In caso di ritardo prolungato, e' previsto che, allorquando sia fisicamente possibile, i passeggeri ricevano gratuitamente pasti e bevande o sistemazione alberghiera, in funzione dei tempi di attesa. In caso il treno sia bloccato sui binari, e' previsto che, allorquando sia fisicamente possibile, i passeggeri vengano trasportati gratuitamente dal treno alla stazione ferroviaria o a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio. In caso il trasporto su rotaia non possa essere proseguito, e' previsto che vengano organizzati, il prima possibile, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. In tutte le fattispecie descritte, l'impresa ferroviaria e' tenuta a prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilita' e dei loro accompagnatori (art. 18).
4. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono norme di accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita'. Le norme sono stabilite con la partecipazione attiva delle organizzazioni delle e per le persone disabili. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilita' senza costi aggiuntivi. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti o i tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilita' e neppure chiedere che detta persona sia accompagnata da altri, a meno che cio' non sia strettamente necessario per conformarsi a quanto previsto nelle norme di accesso (art. 19).
5. Su richiesta, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e/o il tour operator indicano per iscritto le ragioni per le quali abbiano rifiutato di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilita' o abbiano chiesto che detta persona fosse accompagnata da altri (art. 20, comma 2).
6. Su richiesta, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano le persone con disabilita' in merito alle condizioni di accesso ai servizi ferroviari e al materiale rotabile e ai servizi offerti a bordo (art. 20, comma 1).
7. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni garantiscono l'accessibilita' delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilita'. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilita' di avere accesso al trasporto ferroviario (art. 21).
8. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilita' in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo. In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni rendono facilmente accessibili le informazioni relative alle stazioni dotate di personale piu' vicine e all'assistenza direttamente disponibile (art. 22).
9. Le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilita' assistenza a bordo del treno nonche' per salire e scendere dal treno. L'assistenza a bordo e' costituita dagli interventi che permettono alla persona con disabilita' di fruire dei servizi offerti sul treno agli altri passeggeri e ai quali la stessa persona non puo' accedere in modo autonomo e sicuro (art. 23).
10. Il tipo di assistenza richiesta dalla persona con disabilita' deve essere notificato, all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, con almeno 48 ore di anticipo; qualora il biglietto consenta viaggi multipli, e' sufficiente una sola notifica, purche' sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti o i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. In assenza di notifica, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire l'assistenza necessaria alla persona con disabilita' per poter viaggiare. Il gestore della stazione designa, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti, nei quali la persona con disabilita' puo' annunciare il proprio arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza. L'assistenza e' fornita a condizione che la persona con disabilita' si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione; se l'ora non e' stata stabilita, la persona con disabilita' si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale e' richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione; in nessun caso puo' essere chiesto alla persona con disabilita' di presentarsi nel punto designato con oltre 60 minuti di anticipo rispetto l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale e' richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione (art. 24).
11. Se l'impresa ferroviaria e' responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilita' o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilita', il danno e' risarcito senza limiti finanziari (art. 25).
12. Le imprese ferroviarie definiscono le norme di qualita' del servizio e applicano un sistema di gestione della stessa qualita'. Le norme devono essere definite in relazione agli elementi specificati nell'Allegato III, tra i quali figura l'assistenza fornita alle persone disabili (art. 28).
Segnaliamo, a quanti fossero interessati, che il testo integrale del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e' disponibile in rete, in lingua italiana, all'indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:IT:PDF.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele