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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

La determinazione della competenza in materia di assistenza ai soggetti handicappati, per l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione, si presenta, in linea generale, piuttosto problematica, nonostante la chiarezza testuale dei principi enunciati dalla Legge-quadro 104/1992 e dal successivo decreto legislativo 112/1998 che ha previsto, fra l’altro, una devoluzione delle relative competenze agli enti locali.

Secondo tali disposizioni, spetta al Servizio sanitario nazionale, attraverso le Asl e i Comuni, nell’ambito di quanto disposto dalle leggi regionali, attuare nei rispettivi ambiti istituzionali gli interventi di ordine sanitario e sociale.

In tale materia le competenze delle Province e dei Comuni sono elencate nell’art. 139 del predetto decreto legislativo 112/1998, ove è previsto che sono attribuiti alla Provincia, cui spetta la competenza in materia di istruzione secondaria superiore, i compiti concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Secondo il medesimo articolo,compete, invece, ai Comuni, l’iniziativa relativa alle azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione.

Nonostante alcuni dubbi interpretativi, l’enunciato delle disposizioni in esame fa propendere per la competenza della Provincia in materia di servizio di trasporto, dal momento che entro il campo di azione del "supporto organizzativo" si può comprendere anche il trasporto degli studenti handicappati, che rappresenta un servizio strumentale indispensabile per la realizzazione completa del diritto all’istruzione.

Peraltro, in tale materia, è intervenuto successivamente il DPCM 12/12/2000, attuativo degli articoli 138 e 139 del D. Lgs. 112/1998, in base al quale si opera uno slittamento dell’attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all’esercizio delle funzioni delineate a decorrere dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino della struttura dell’Amministrazione centrale e periferica dello stato prevista dall’art. 7 della Legge 59/1997. In tale periodo transitorio, il legislatore ha stabilito che il Ministero della Pubblica Istruzione continua a svolger le funzioni e i compiti precedentemente assegnati.

Dal momento che, però, il servizio di trasporto non è stato mai esercitato dal Ministero, ma era regolato dalla legislazione regionale nell’ambito della disciplina del diritto allo studio, allo stato attuale è necessario fare riferimento alla legislazione vigente nelle singole Regioni, che non può essere ritenuta superata nel periodo transitorio cui si è fatto prima riferimento.

A sostegno di tale tesi si possono richiamare i seguenti articoli della L. 104/1992:

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