Indice
- Art. 1 Servizio di economato
- Art. 2 Economo
- Art. 3 Fondo economale
- Art. 4 Reintegro del fondo economale
- Art. 5 Restituzione del fondo economale
- Art. 6 Riscossione fiduciaria dei mandati
- Art. 7 Custodia valori
- Art. 8 Acquisti di beni e servizi
- Art. 9 Esecuzione di lavori
- Art. 10-11 Deroga
Art. 1 Servizio di economato
1. Presso ogni struttura dell'Unione Italiana Ciechi è costituito un
Servizio Economato.
2. Il Servizio Economato ha il compito di provvedere alle spese per acquisto
di beni e servizi, di uso corrente e di modico importo, nonché per lavori
da effettuare direttamente, con pagamento in contanti.
3. Il Servizio Economato provvede anche alla tenuta degli eventuali conti correnti
postali aperti dalla struttura.
4. Le gestioni speciali con contabilità aziendale procedono autonomamente.
Art. 2 Economo
1. Le funzioni di economo vengono attribuite con formale provvedimento del Presidente
ad impiegato ritenuto idoneo.
2. Ove se ne ravvisi la convenienza più persone possono essere investite
delle funzioni economali, di norma in relazione a settori specifici.
3. L'Economo dipende dal Capo Servizio Amministrazione ove esista, in caso contrario
dal Presidente o da suo delegato.
4. In caso di assenza od impedimento l'Economo è sostituito da impiegato
designato dal Presidente.
Art. 3 Fondo economale
1. Per provvedere ai pagamenti in contanti a favore dell'incaricato delle funzioni di Economo viene corrisposta anticipazione in misura adeguata e comunque non superiore ai seguenti massimi:
- a) € 45.000,00 per la Presidenza Nazionale;
- b) € 10.000,00 per le strutture le cui entrate correnti siano state, nell'esercizio finanziario precedente, superiori a € 240.000,00;
- c) € 3.000,00 per le strutture le cui entrate correnti non abbiano superato, nell'esercizio finanziario precedente, la somma di € 240.000,00.
2. Speciali anticipazioni possono essere effettuate per far fronte a servizi
ed adempimenti transitori.
3. L'incaricato delle funzioni di Economo è personalmente responsabile
del fondo economale, nonché della regolarità dei pagamenti eseguiti.
4. L'incaricato delle funzioni di Economo è autorizzato ad istituire
conto corrente, intestato "Economo dell'Unione Italiana Ciechi",
con indicazione della struttura.
5. Gli interessi maturati sul conto di cui al precedente comma, nonché
gli oneri e spese gravanti sul conto, sono a vantaggio e carico dell'Unione.
Art. 4 Reintegro del fondo economale
1. Il fondo economale viene reintegrato ogni qual volta se ne presenti la
necessità. A tal fine l'Economo, almeno una volta al mese, presenta
rendiconto delle spese sostenute, distinte per capitolo. Il rendiconto è
corredato dai rituali documenti giustificativi.
2. L'Economo è tenuto a presentare rendiconto, anche fuori dei casi
di cui al precedente comma, ogni qualvolta ne sia richiesto.
Art. 5 Restituzione del fondo economale
1. Alla fine di ogni esercizio l'incaricato delle funzioni di Economo restituisce il fondo anticipato. Il fondo verrà ripristinato a carico del nuovo esercizio.
Art. 6 Riscossione fiduciaria dei mandati
1. L'Economo procede alla riscossione dei mandati relativi agli emolumenti, del personale che abbia richiesto
espressamente il pagamento delle proprie spettanze in contante o in assegno non trasferibile.
2. Ugualmente può procedere, ove richiesto, alla riscossione dei mandati
a favore di dirigenti dell'Unione.
3. Nessun altro mandato, oltre quelli emessi a suo favore, può essere
incassato dall'Economo.
Art. 7 Custodia valori
1. Oltre al denaro del fondo economale, l'Economo è tenuto alla custodia di valori comunque pertinenti alla struttura.
Art. 8 Acquisti di beni e servizi
1. L'economo procede direttamente, sotto la sua responsabilità, agli
acquisti di importo non superiore a € 600,00.
2. Per gli acquisti di importo superiore a € 600,00 e fino a € 30.000,00
vengono acquisiti senza pArticolari formalità, almeno 3 preventivi scritti.
3. Per gli importi che si prevedono superiori a € 30.000,00 si procede a formale
invito a non meno di 5 ditte (ridotte a 3 nel caso di forniture ad alta specializzazione).
4. Le offerte, nel caso di cui al 3° comma, devono essere presentate in
doppia busta, di cui quella interna sigillata e con indicazione dell'oggetto
dell'offerta.
5. L'aggiudicazione è effettuata:
- a) per la Presidenza Nazionale: da commissione costituita dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal componente l'ufficio di Presidenza, dal Segretario Generale, dal Capo Servizio Amministrazione e dal Capo Servizio del settore competente;
- b) per le strutture territoriali: da commissione costituita dal Presidente, dal Consigliere delegato, da impiegato prescelto dal Presidente.
6. Per forniture complesse di importo elevato va perfezionato apposito contratto.
7. Gli acquisti e forniture di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati con deliberazione
dell'organo competente.
8. Viene istituito, a cura dell'economo della struttura interessata, apposito elenco dei fornitori di servizi e prodotti di interesse associativo, così come previsto dalla normativa vigente.
Art. 9 Esecuzione di lavori
1. Per l'esecuzione dei lavori viene seguita la stessa procedura di cui al precedente
Art. 8.
2. I lavori possono anche essere eseguiti dall'Economo, previa autorizzazione
dell'organo competente:
- a) in forma diretta, con materiali, utensili e personale dell'Unione, o di cui sia stata acquisita la disponibilità temporanea;
- b) in cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto.
Art. 10 Deroga
1. Si prescinde dall'espletamento della procedura di scelta del contraente
di cui ai precedenti Articoli nel caso in cui il bene da acquistare sia coperto
da brevetto o privativa industriale.
2. Ugualmente si procede quando vengano affidati incarichi, effettuati acquisti
o affidati lavori con riguardo alle specifiche capacità degli incaricati,
alla peculiarità del bene od alla pArticolare competenza della ditta
cui vengono affidati i lavori.
Art. 11
Il Presidente Nazionale ed i Presidenti delle strutture territoriali stabiliscono le modalità pratiche di applicazione del presente Regolamento.