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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

 

Regolamento per la Formazione e la Tenuta degli Inventari

Approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 11 in data 13/11/1999

Indice

Art. 1

1. I beni dell'Unione si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile.
2. I beni immobili e mobili sono iscritti in separati inventari, in conformità di quanto disposto dai successivi Articoli.

Art. 2

1. Gli inventari dei beni immobili indicano, per ciascun immobile, i seguenti dati:

Art. 3 Valore dei beni immobili

1. Ai beni immobili viene attribuito in inventario il valore determinato in base ai criteri fiscali ovvero, se maggiore, quello di acquisto o di stima.
2. Il valore viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti, nonché in base alle eventuali migliorie, adattamenti, e simili.

Art. 4 Diritti reali su immobili

1. Negli inventari dei beni immobili sono iscritti anche i diritti reali nei confronti di immobili di proprietà di terzi.
2. I beni su cui grava il diritto reale sono iscritti secondo la norma di cui all'Art. 2, con evidenziazione che trattasi di proprietà di terzi.
3. Il valore dei diritti è indicato in base ai criteri fiscali.

Art. 5

1. Le strutture territoriali cui è affidata la gestione di beni immobili, di proprietà dell'Unione, a norma di statuto, tengono un inventario di tali beni con indicazione che trattasi di beni in gestione.
2. Resta ferma l'iscrizione di tutti gli immobili nell'inventario della Sede Centrale.

Art. 6 Inventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili indicano, per ciascun bene:

Art. 7 Valore dei beni mobili

1. Ai beni mobili viene attribuito in inventario il valore di acquisto o di stima.
2. Il valore dei beni mobili viene annualmente rideterminato in base alle tabelle fiscali di ammortamento, nonché ad eventuali migliorie.
3. I titoli pubblici sono valutati al valore nominale.
4. I titoli privati sono valutati al valore di listino all'atto della iscrizione in inventario o di rideterminazione.
5. I beni di valore Artistico o antiquario sono iscritti in inventario al valore di stima.

Art. 8 Beni non soggetti a iscrizione in inventario

1 - Non sono inventariati:

2- Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico facente pArte di biblioteca.

Art. 9 Materiali di consumo

Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantità e specie per il materiale di consumo che non venga immediatamente utilizzato.

Art. 10 Responsabilità degli inventari

1. Responsabile della regolare tenuta degli inventari è, per la Sede Centrale, il Segretario Generale.
2. Per le strutture territoriali il responsabile è individuato dal Presidente Regionale e Sezionale.
3. I responsabili della tenuta degli inventari sono legittimati ad impArtire le istruzioni occorrenti.

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