Indice
- Art. 1-2-3 Valore dei beni immobili
- Art. 4-5 Diritti reali su immobili
- Art. 6 Inventari dei beni mobili
- Art. 7 Valore dei beni mobili
- Art. 8 Beni non soggetti a iscrizione in Inventario
- Art. 9 Materiali di consumo
- Art. 10 Responsabilità degli inventari
Art. 1
1. I beni dell'Unione si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
Codice Civile.
2. I beni immobili e mobili sono iscritti in separati inventari, in conformità
di quanto disposto dai successivi Articoli.
Art. 2
1. Gli inventari dei beni immobili indicano, per ciascun immobile, i seguenti dati:
- a) ubicazione, denominazione, consistenza, dati di individuazione e rendita catastale;
- b) titolo di provenienza;
- c) valore;
- d) uso cui il bene è destinato;
- e) servitù , pesi ed oneri;
- f) variazioni.
Art. 3 Valore dei beni immobili
1. Ai beni immobili viene attribuito in inventario il valore determinato in
base ai criteri fiscali ovvero, se maggiore, quello di acquisto o di stima.
2. Il valore viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti,
nonché in base alle eventuali migliorie, adattamenti, e simili.
Art. 4 Diritti reali su immobili
1. Negli inventari dei beni immobili sono iscritti anche i diritti reali nei
confronti di immobili di proprietà di terzi.
2. I beni su cui grava il diritto reale sono iscritti secondo la norma di cui
all'Art. 2, con evidenziazione che trattasi di proprietà di terzi.
3. Il valore dei diritti è indicato in base ai criteri fiscali.
Art. 5
1. Le strutture territoriali cui è affidata la gestione
di beni immobili, di proprietà dell'Unione, a norma di statuto, tengono
un inventario di tali beni con indicazione che trattasi di beni in gestione.
2. Resta ferma l'iscrizione di tutti gli immobili nell'inventario della Sede
Centrale.
Art. 6 Inventari dei beni mobili
1. Gli inventari dei beni mobili indicano, per ciascun bene:
- a) l'ubicazione;
- b) la descrizione;
- c) la data di acquisizione;
- d) il valore ed eventuale reddito;
- e) la destinazione;
- f) gravami;
- g) variazioni.
Art. 7 Valore dei beni mobili
1. Ai beni mobili viene attribuito in inventario il valore di acquisto o di
stima.
2. Il valore dei beni mobili viene annualmente rideterminato in base alle tabelle
fiscali di ammortamento, nonché ad eventuali migliorie.
3. I titoli pubblici sono valutati al valore nominale.
4. I titoli privati sono valutati al valore di listino all'atto della iscrizione
in inventario o di rideterminazione.
5. I beni di valore Artistico o antiquario sono iscritti in inventario al valore
di stima.
Art. 8 Beni non soggetti a iscrizione in inventario
1 - Non sono inventariati:
- a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali e in genere tutto il materiale "a perdere", che debba esser consumato per l'utilizzazione;
- b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o pArticolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'uso negli uffici, pubblicazioni soggette a scadenza, manuali d'uso, elenchi e simili;
- c) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo;
- d) i beni di modico valore utilizzati da più utenti e facilmente spostabili ovvero installati in modo fisso nelle strutture edilizie, di valore inferiore a lire 500.000;
2- Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico facente pArte di biblioteca.
Art. 9 Materiali di consumo
Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantità e specie per il materiale di consumo che non venga immediatamente utilizzato.
Art. 10 Responsabilità degli inventari
1. Responsabile della regolare tenuta degli inventari è, per la Sede
Centrale, il Segretario Generale.
2. Per le strutture territoriali il responsabile è individuato dal Presidente
Regionale e Sezionale.
3. I responsabili della tenuta degli inventari sono legittimati ad impArtire
le istruzioni occorrenti.