Art. 1: Costituzione
e Sede
Art. 2: Rappresentanza
e Tutela
Art. 3: Scopi
Art. 4: Rapporti con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali
Art. 5: Indipendenza Partitica e Confessionale
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Titolo I: Costituzione, Sede e Scopi
- L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26
ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS-APS) ha personalità
giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978,
ed ha la sua Presidenza Nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187.
- L'Unione Italiana dei Ciechi nella propria denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero
l'acronimo "ONLUS-APS".
Art. 2
Rappresentanza e Tutela
- L'Unione Italiana dei Ciechi, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli
interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S.
26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.
- Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, che opera senza fini di lucro
per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, è l'integrazione dei ciechi ed ipovedenti nella società,
perseguendone l'unità .
- L'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite struttureoperative, ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.
- In particolare:
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei
ciechi ed ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito
della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi ed ipovedenti;
- promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi ed ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
- promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi ed ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme
individuali o cooperative;
- attua iniziative assistenziali
rispondenti alle necessità dei ciechi ed ipovedenti, con particolare attenzione
ai pluriminorati e agli anziani ;
- opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
- E' fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del
D. L.vo 460/97,di svolgere attività diverse da quelle di cui ai
commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Rapporti con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali
- L'Unione Italiana dei Ciechi può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi.
Art. 5
Indipendenza Partitica e Confessionale
- L'Unione Italiana dei Ciechi esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana.
- L'Unione Italiana dei Ciechi attua per i soci effettivi una disciplina
uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti, nonchè per la nomina degli organi
sociali.
- L'Unione Italiana dei Ciechi garantisce la libera eleggibilità
dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.
- L'Unione Italiana dei Ciechi adotta il principio della sovranità
della assemblea dei soci.
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