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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Art. 1: Costituzione e Sede

Art. 2: Rappresentanza e Tutela

Art. 3: Scopi

Art. 4: Rapporti con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali

Art. 5: Indipendenza Partitica e Confessionale

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Titolo I: Costituzione, Sede e Scopi

Art. 1
Costituzione e Sede

  1. L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS-APS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua Presidenza Nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187.

  2. L'Unione Italiana dei Ciechi nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS-APS".

Art. 2
Rappresentanza e Tutela

  1. L'Unione Italiana dei Ciechi, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

Art. 3
Scopi

  1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi ed ipovedenti nella società, perseguendone l'unità .

  2. L'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite struttureoperative, ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.

  3. In particolare:

    1. favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi ed ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

    2. promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi ed ipovedenti;

    3. promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi ed ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

    4. promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi ed ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali o cooperative;

    5. attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi ed ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani ;

    6. opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

  4. E' fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97,di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4
Rapporti con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali

  1. L'Unione Italiana dei Ciechi può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5
Indipendenza Partitica e Confessionale

  1. L'Unione Italiana dei Ciechi esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana.

  2. L'Unione Italiana dei Ciechi attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonchè per la nomina degli organi sociali.

  3. L'Unione Italiana dei Ciechi garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.

  4. L'Unione Italiana dei Ciechi adotta il principio della sovranità della assemblea dei soci.

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