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NAVIGAZIONE

 

 

SEZIONI PROVINCIALI

 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

 

Leggi Regionali

 

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna

 

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 19

dicembre 2005, n. 38

 

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 21

 

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

 

Capo I

Norme generali

 

Art.1

Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia e in attuazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e con l’obiettivo di conseguire il riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto collettivo pubblico nell’ambito regionale, al fine di assicurare un coordinato ed integrato sistema idoneo a garantire, anche attraverso un organico sistema di raccordo con gli scali aerei e navali di collegamento esterno, un

efficace diritto alla mobilità dei cittadini.

La Regione, inoltre, adotta concrete misure che assegnino al trasporto collettivo un ruolo fondamentale e principale nello sviluppo socio-economico

della comunità isolana e assicurino il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d’inquinamento ambientale.

 

Art.2

Modalità d’attuazione

1. La Regione:

a) promuove la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali

e, con il concorso delle autonomie locali, il coordinamento delle modalità di

trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle

relative infrastrutture;

b) conferisce alle autonomie locali le funzioni che non richiedano l’unitario

esercizio a livello regionale e definisce, d’intesa con esse, il livello dei

servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse

finanziarie che saranno individuate annualmente nella legge finanziaria;

c) ottimizza i finanziamenti destinati all’esercizio, agli investimenti,

all’introduzione di tecnologie avanzate e introduce regole di concorrenzialità

nella gestione dei servizi;

d) adotta i contratti di servizio, vigila sul mantenimento, a tutela dei diritti

della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi e

sull’adozione, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti

tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi

d’informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti

disabili e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria e realizza

l’integrazione tariffaria;

e) effettua il monitoraggio della mobilità regionale e verifica l’efficienza,

efficacia ed economicità dell’evoluzione della mobilità e dello sviluppo del

territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti

rispetto agli obiettivi ed ai tempi programmati, degli interventi correttivi;

f) riconduce, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal

traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle

infrastrutture, al valore di 0,35 con riferimento al sistema complessivo di

trasporto;

g) trasforma le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di

capitali, salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende

trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società

trasformate, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile.

 

Art.3

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:

a) per “servizi di trasporto pubblico regionale e locale” si intendono quelli,

non di diretto interesse nazionale, individuati dal comma 2 dell’articolo 1 del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l’insieme dei

sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei,

con offerta di servizi sia di linea che non di linea;

b) per “servizi pubblici di linea” si intendono quelli che operano in modo

continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe

prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di

utenti; sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su

percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all’itinerario

di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla

loro necessità;

c) per “servizi pubblici non di linea” si intendono quelli che provvedono, con

funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto

collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non

continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in

volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla

Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi in aree montane previsti dall’articolo

23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed i servizi di cui ai commi 4 e 5

dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) per “collegamenti portanti o rete portante di trasporto” si intende il

complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma,

con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;

e) per “collegamenti di adduzione” si intende il complesso di itinerari e

servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete

portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di

adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e

coordinata;

f) per “collegamenti di area” si intende il complesso di itinerari e servizi ad

orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree

urbane e dei comuni che completano l’offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;

g) per “cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio” si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all’Isola ed i servizi nelle acque interne;

h) per “territori, aree o contesti a domanda debole” si intendono comparti

territoriali che, per scarsità e bassa diffusione dell’utenza residente, per

consistente variabilità nel tempo della stessa, sia nel corso della giornata che

della settimana, e per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di

trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario e di

tariffa.

 

Art. 4

Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di

effettuazione, si distinguono in: a) terrestri;

b) marittimi;

c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;

d) aerei.

2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi regionali;

b) servizi provinciali;

c) servizi urbani, comunali o di area urbana;

d) servizi di granturismo o autorizzati in genere.

3. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all’ambito

territoriale su cui operano, in:

a) servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due

o più province;

b) servizi di linea e non di linea provinciali; sono quelli che:

1) istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa

provincia non in continuità urbana;

2) collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di altra

provincia limitrofa;

3) collegano il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di

provincia;

4) non sono conferibili alle autonomie locali sub-provinciali, nei casi in cui

non sia applicabile il diretto conferimento ai sensi dell’articolo 7 del decreto

legislativo n. 422 del 1997;

c) servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si

svolgono nell’ambito di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi, o di area

urbana;

d) servizi di linea di granturismo, con prevalenti finalità turistiche e con

tariffa remunerativa del costo;

e) servizi autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo.

 

Art. 5

Servizi ferroviari

1. Nell’ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto

pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema

integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la

struttura dell’offerta dei collegamenti portanti di livello regionale.

2. Per il conseguimento dell’obiettivo di riqualificazione del trasporto

ferroviario nell’ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi ferroviari sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative

riguardanti i collegamenti ferroviari sono esercitate dalla Regione per i

servizi portanti, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto

dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di

competenza.

 

Art. 6

Servizi di collegamento aereo

1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in

servizi di linea e non di linea. Essi si distinguono in:

a) servizi aerei di collegamento in senso stretto;

b) servizi elicotteristici.

2. Fino all’approvazione, ai sensi della lettera f) dell’articolo 4 dello

Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa

regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della

Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento

in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle

esigenze della sicurezza delle rotte isolane e del coordinamento con quelle di

corridoio.

3. Le funzioni amministrative attinenti all’esercizio dei servizi

elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni

ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala

sovraprovinciale.

 

Art. 7

Servizi per vie d’acqua

1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali,

fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell’ambito dei porti

dell’Isola e delle sue acque interne sono svolte:

a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali

localizzati sul territorio di più province;

b) dalle province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di

competenza.

2. La Regione delega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare

alle province, qualora la via o specchio d’acqua rientri nella competenza

territoriale di più amministrazioni comunali, ed ai comuni qualora invece

rientri nella competenza territoriale di un’unica amministrazione comunale.

3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la

Sardegna e le sue isole minori, sono classificati:

a) servizi provinciali quando abbiano come scali due distinti comuni;

b) servizi comunali quando abbiano scali appartenenti al territorio di uno

stesso comune.

4. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue

isole minori, i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell’articolo

17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, quali servizi pubblici rientranti

nel sistema di servizi minimi di livello locale.

 

Capo II

Riparto di competenze

 

Art. 8

Competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale

in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge le funzioni

di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e

monitoraggio. Spettano in particolare ad essa:

a) la redazione ed approvazione del Piano regionale dei trasporti;

b) la redazione ed approvazione dei programmi triennali regionali di trasporto pubblico locale, previa intesa con le autonomie locali conseguita ai sensi del comma 3 dell’articolo 15;

c) l’indicazione delle tariffe anche allo scopo di realizzare l’integrazione

tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

d) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi

ed aggiuntivi di livello regionale;

e) la programmazione dei servizi ferroviari ed automobilistici ancora in

gestione commissariale governativa al momento della data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi ferroviari di competenza di Ferrovie dello Stato SpA e la stipula, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

di un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all’ammodernamento tecnico;

f) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la

definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale

territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei

titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto, in forma

unitaria fra essi, dalla scala regionale a quella locale.

2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad

altri organi regionali, provvede l’Assessorato regionale dei trasporti.

 

Art. 9

Competenze delle province

1. Competono alle province in materia di trasporto pubblico locale in attuazione

degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale:

a) la predisposizione e l’attuazione dei piani provinciali di trasporto pubblico

locale;

b) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi

ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete di

livello provinciale;

c) la stipula con l’aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione

amministrativa degli affidamenti, compresa l’attività di controllo quantitativo

della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi,

provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all’applicazione

delle sanzioni;

d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli

investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al

trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza territoriale provinciale;

e) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio

di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, al servizio

delle aree a domanda debole ed attuata in forma integrata con i servizi di

linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione

del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la

cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

g) ogni altra funzione amministrativa trasferita per legge alle province dallo

Stato o dalla Regione.

2. L’esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante

procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti

di servizio previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

Art. 10

Competenze dei comuni

1. Competono ai comuni singoli, obbligati a norma dei commi 1 e 2 dell’articolo

36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e

a quelli associati che costituiscano un ambito adeguato ai sensi dell’articolo 4

della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in materia di trasporto pubblico

locale:

a) la redazione del Piano urbano del traffico;

b) l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi minimi

ed aggiuntivi e l’invio alla Regione e alla provincia del rendiconto annuale dei

contratti di servizio gestiti;

c) la stipula con l’aggiudicatario dei contratti di servizio di propria

competenza, la gestione amministrativa degli affidamenti e l’attività di

controllo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e

normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e

all’applicazione delle sanzioni;

d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli

investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al

trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza del comune;

e) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio

di autovettura con conducente, e ad itinerario ed orario flessibili al servizio

delle aree a domanda debole e da attuarsi in forma integrata con i servizi di

linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione

del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la

cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

g) ogni altra funzione amministrativa trasferita ai comuni dallo Stato.

2. L’esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure

di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio

previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

Capo III

Organi regionali

 

Art. 11

Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

 

1. È istituita, quale direzione generale dell’Assessorato dei trasporti,

l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale competente allo svolgimento

delle procedure concorsuali per l’affidamento della gestione del servizio del

trasporto pubblico regionale.

2. L’Agenzia supporta l’attività di pianificazione e di programmazione della

Regione e delle autonomie locali, favorisce la verifica dell’azione della

pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle

associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la

raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità e il livello dell’offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l’efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l’impatto sull’ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare

riferimento ai costi esterni dei servizi;

g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed

infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze

della carta regionale dei servizi.

3. L’Agenzia individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello

stato della mobilità regionale, promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi

di altri soggetti specializzati nel settore e predispone rapporti periodici,

almeno una volta all’anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue

tendenze, sull’analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull’efficacia

dei servizi offerti. Tali dati sono trasmessi alla Giunta regionale per essere

inseriti nella relazione annuale di cui all’articolo 28.

4. Il direttore dell’Agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite

massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale.

5. In sede di prima applicazione ed in attesa del complessivo riordino

dell’organizzazione regionale, e comunque non oltre il termine massimo di tre

anni decorrenti dalla prima applicazione dei programmi triennali regionali del

trasporto pubblico locale di cui all’articolo 44, l’Agenzia si avvale, per il

suo funzionamento, prioritariamente di personale appartenente al ruolo

dell’Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a controllo, assegnato

temporaneamente all’Agenzia su richiesta del direttore che indica, inoltre, i

profili professionali del personale da utilizzare nell’ambito dei suoi servizi.

Nel caso di profili di personale in possesso di comprovata professionalità ed

esperienza nel settore dei trasporti, l’Agenzia si avvale di personale assunto

sulla base di pubblico concorso, indetto e gestito direttamente dall’Agenzia

medesima.

6. Per l’esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l’Agenzia può

stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e

convenzioni con società, enti qualificati e Università per l’espletamento di

particolari servizi attinenti al settore, nell’ambito dei limiti di cui al comma

4.

 

Capo IV

Strumenti di pianificazione

 

Art. 12

Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo,

finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio, approva il Piano

regionale dei trasporti delle persone e delle merci, che costituisce lo

strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato

alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura

infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di

continuità territoriale.

2. Il Piano, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, lacuale e

fluviale dell’Isola, configura il quadro delle politiche e delle strategie di

intervento pubblico, nel contesto di un sistema

integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture, funzionale alle

previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla

salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente. I piani settoriali per

le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere approvati

anche in tempi diversi.

3. In materia di trasporti delle persone e delle merci il Piano assume, per

tutti gli atti sub-regionali di programmazione e pianificazione, valore

vincolante di atto di indirizzo, ha validità per sei anni ed è aggiornato con

cadenza triennale.

 

Art. 13

Contenuto del Piano

1. Il Piano regionale dei trasporti:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei

trasporti, assicura un sistema che realizzi l’integrazione intermodale,

tariffaria e d’informazione, ottimizza l’accessibilità ai servizi ed il loro

complessivo livello qualitativo, anche in funzione degli obiettivi di

decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell’ambiente;

b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, per

l’elaborazione dei piani delle province e dei piani urbani del traffico dei

comuni e precisa i criteri guida per l’individuazione dei servizi minimi;

c) programma gli investimenti pluriennali per infrastrutture;

d) individua gli ambiti territoriali di più comuni conurbati caratterizzati da

un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante e

sistematica domanda di mobilità;

e) individua gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto da assoggettare a

interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della

direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 e successive integrazioni, concernente

“Valutazione e gestione della qualità dell’aria” e recepita dal decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

f) stabilisce gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di

trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio

per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la

realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di

merci nel continente.

 

Art. 14

Procedure di approvazione del Piano

1. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall’Assessorato regionale dei

trasporti tenendo conto della programmazione delle autonomie locali, è adottato

dalla Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con

l’indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati

relativi e contestualmente inviato alle province.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le autonomie locali, le

organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti

interessati possono presentare osservazioni all’Assessorato regionale dei

trasporti. Trascorso tale termine, il Presidente della Regione provvede ad

indire, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40,

l’istruttoria pubblica articolata per province.

3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, decorrenti

dall’ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la

trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve

avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi

dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 - del parere del

Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 15

Programmi triennali regionali

1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo

strumento di breve-medio periodo, attuativo del Piano regionale dei trasporti,

con il quale la Regione predispone ed approva

gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale e

programma i servizi minimi. Essi contengono:

a) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi minimi, idonea al

conseguimento delle condizioni di accessibilità, sicurezza, efficacia ed

efficienza del servizio di trasporto;

b) l’individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su

ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli

scali della Regione;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti;

d) i criteri e modalità di determinazione delle tariffe e le misure relative

all’integrazione modale, tariffaria e all’informazione;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

f) un sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico.

2. Essi inoltre:

a) individuano i servizi minimi di livello regionale;

b) programmano i servizi minimi delle aree di cui alla lettera d) del comma 1

dell’articolo 13.

3. L’Assessore regionale dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali,

sindacali e le associazioni dei consumatori più rappresentative, elabora la

proposta di delibera contenente l’approvazione dei programmi triennali. La

Giunta regionale, previa intesa con le autonomie locali conseguita in sede di

Conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge

regionale n. 1 del 2005, li approva, dopo aver acquisito il parere della

competente Commissione del Consiglio regionale.

Qualora l’intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della

Conferenza in cui è posta all’ordine del giorno, provvede all’approvazione la

Giunta regionale.

 

Art. 16

Piani provinciali

1. I Piani provinciali di trasporto pubblico locale sono lo strumento di

pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei.

Essi sono approvati dalle province, entro sei mesi dalla prima approvazione dei

programmi triennali regionali, con l’obiettivo di assicurare la mobilità

nell’ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della

pianificazione regionale.

2. I Piani, elaborati sulla base dell’analisi della domanda e dell’offerta di

mobilità, delle infrastrutture e dell’assetto socio-economico e territoriale,

sono finalizzati a:

a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi

vettori, salvo espressa deroga stabilita d’intesa con la Regione;

b) favorire l’integrazione tra le diverse modalità;

c) individuare le aree a domanda debole e individuare ed attuare la rete dei

servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità provinciale;

d) programmare ed attuare eventuali servizi provinciali aggiuntivi da istituire,

previo parere della Regione, per l’accertamento della compatibilità di rete, a

totale carico del proprio bilancio e l’invio alla Regione del rendiconto annuale

dei contratti di servizio gestiti;

e) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze

del trasporto pubblico locale.

3. I Piani che interessano territori appartenenti a più province sono

predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d’intesa con le

altre province e i comuni interessati.

 

Art. 17

Piani comunali

1. I Piani urbani del traffico, fatte salve le prescrizioni dell’articolo 36 del

decreto legislativo n. 285 del 1992 e quanto previsto dalla lettera b) del comma

2 dell’articolo 15, sulla base degli indirizzi della Regione e tenuto conto

della pianificazione provinciale:

a) specificano i programmi comunali d’intervento;

b) individuano ed attuano la rete dei servizi minimi che rientrino completamente

nel bacino di mobilità comunale;

c) programmano e attuano gli eventuali servizi aggiuntivi che il comune ritenga

di voler istituire, a suo totale onere.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono aggiornati, in

coerenza con la pianificazione regionale, con cadenza triennale.

 

Capo V

Strumenti di finanziamento

 

Art. 18

Fondo regionale dei trasporti

1. È costituito il fondo regionale dei trasporti quale specifica unità

previsionale di base del bilancio regionale ove confluiscono le risorse

finanziarie regionali in materia di trasporto, quelle trasferite dallo Stato

alla Regione, quelle derivanti da specifici accordi quadro e di provenienza

comunitaria. Il fondo, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è

determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle

risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del

decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre 1999,

n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.

2. Nel fondo convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare

l’esercizio del trasporto pubblico locale, gli investimenti per infrastrutture,

sovrastrutture, mezzi e sistemi di supporto alla mobilità, a favore di tutte le

modalità di trasporto interne e di collegamento con l’esterno al fine di

favorire lo sviluppo del sistema integrato dei trasporti.

 

Art. 19

Oneri di esercizio e d’investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto

pubblico locale:

a) la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei

servizi minimi;

b) il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e delle

autonomie locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad

ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli, infrastrutture,

sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Al finanziamento annuale degli oneri di cui al comma 1, in applicazione del

comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e nei limiti

delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali, si provvede:

a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di

esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del decreto

legislativo n.422 del 1997;

b) mediante risorse regionali stanziate annualmente nel bilancio della Regione,

a decorrere dall’anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di

investimento sono vincolati alla destinazione d’uso del trasporto pubblico per

la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro

acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non

più funzionali rispetto all’esercizio del trasporto pubblico, essi possono

essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di

appartenenza, previa autorizzazione dell’Assessorato regionale dei trasporti.

 

Capo VI

Servizi minimi e contratti di servizio

 

Art.20

Servizi minimi

l. La Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di

trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso

l’impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di

particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi,

qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla

mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per

ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali. Essi devono

assicurare:

a) l’integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra

i differenti modi di trasporto;

b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi,

socio-sanitari e culturali;

d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento acustico

ed atmosferico;

e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;

f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa

con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di

trasporto, al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2

dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare

quelli riconducibili:

a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a

quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove

forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante

l’impiego di tecnologie innovative;

b) all’intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale

territoriali ed urbane;

c) al sostegno e incentivazione all’uso dei modi di trasporto poco inquinanti e

maggiormente efficaci ed economici;

d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a

soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;

e) alla realizzazione di un’informazione unitaria in riferimento all’intero

sistema di mobilità regionale;

f) all’attuazione di efficaci criteri di integrazione tariffaria.

3. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi

costituiscono per l’ente locale beneficiario entrate a destinazione vincolata.

 

Art. 21

Procedure per l’affidamento

1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di

evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e

stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non

superiore a nove anni.

2. L’affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle

infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440

del 1991, fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di

trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di

gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi

contratti di servizio.

3. La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le

modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all’atto

della stipula, la corrispondenza fra l’importo eventualmente dovuto dall’ente

pubblico all’impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e

le risorse rese effettivamente disponibili.

5. I contratti di servizio prevedono il tendenziale raggiungimento e

miglioramento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi,

al netto del costo dell’infrastruttura. Le autonomie locali, previo parere della

Regione, possono applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi

dell’intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche

attraverso l’apporto

delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma

sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non

convenzionali a chiamata.

6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e

dell’informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la

Regione e le autonomie locali dispongono, nel rispetto delle reciproche

competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di

distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto

impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in

ottemperanza al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del

1997, riferisce l’osservanza tendenziale del rapporto di 0,35 fra ricavi da

traffico e costi operativi, al netto del costo dell’infrastruttura e al

complessivo sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito

anche da più imprese di trasporto.

7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli

enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione delle reti di traffico,

previa intesa con la Regione, conseguita ai sensi del comma 3 dell’articolo 15,

per l’accertamento della compatibilità di sistema, a condizione che non vengano

compromessi i livelli dei servizi minimi.

 

Art. 22

Sub - affidamento dei servizi

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell’ente

affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, nei limiti

consentiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei

trasporti, la Regione stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca

delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) responsabilità dell’affidatario per l’attuazione del contratto di servizio;

b) possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di

viaggiatori, rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di

persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la

qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, di idoneità

morale e professionale da parte dei sub - affidatari, pena la decadenza dal

sub-affidamento;

c) decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del

contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell’ente affidante di

indennizzi a favore dei sub-affidatari;

d) la quota parte dei servizi sub-affidati non può eccedere una quota marginale

dei servizi posti a base di gara dal contratto di servizio; detta quota viene

definita nell’ambito del contratto di servizio;

e) il sub-affidamento dei servizi si effettua mediante procedure in trasparenza,

nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L’affidatario del contratto di servizio, per i servizi a domanda debole e

secondo le modalità di gestione dei servizi, può ricorrere all’impiego dei

sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente,

fatti salvi i principi di cui al comma l.

 

Art. 23

Subentro d’impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell’esercizio del servizio di

trasporto pubblico, il personale dell’impresa cessante è trasferito all’impresa

subentrante, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del Codice

civile, conservando al personale l’inquadramento contrattuale e il trattamento

economico originario del contratto degli autoferrotranvieri, comprensivo degli

eventuali contratti integrativi.

2. È trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la

disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali

infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei

beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall’amministrazione pubblica.

Per i casi di alienazione, all’individuazione di tale valore residuo si perviene

deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l’ammontare dei contributi

pubblici per essi corrisposti e la somma delle

quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto

e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità

dell’affidatario, occorrenti per l’espletamento dei servizi, a norma del

contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa

trasferiti a discrezione dell’impresa cessante in base alla valutazione del

valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi

economico-finanziarie.

4. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono

disciplinate nell’ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento

dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l’obbligo del loro

inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2.

5. L’inventario, così redatto, deve essere trasmesso dal soggetto gestore

all’Assessorato regionale dei trasporti e all’ente che ha affidato il servizio,

entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Art. 24

Contratti di servizio

1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti

di servizio stipulati dalla Regione e dalle autonomie locali, singole od

associate nel rispetto del decreto legislativo n.422 del 1997, della normativa

comunitaria e della Carta regionale dei servizi di mobilità, integralmente

recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

2. I contratti di servizio disciplinano:

a) il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni sei e non superiore

ad anni nove, e le modalità di esercizio dell’opzione al rinnovo;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli

standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione,

comfort, pulizia dei mezzi utilizzati, regolarità, puntualità, affidabilità dei

servizi offerti, comunicazione alla clientela, accessibilità al sistema,

rispetto per l’ambiente, con speciale riferimento all’utenza con disabilità;

c) la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria

nell’ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento

dell’utenza servita;

d) l’indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro

caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli

investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle

reti, degli impianti e dei mezzi;

e) gli importi da corrispondere dagli enti affidanti agli affidatari dei servizi

per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli

eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;

f) le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso

di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni

contrattuali;

g) le modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della

pianificazione triennale regionale;

h) i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con

l’affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell’applicazione

o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e

quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;

i) l’obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti

collettivi di lavoro di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali

nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di

categoria, e gli integrativi aziendali;

l) l’obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base

sull’esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;

m) l’obbligo dell’affidatario di nominare un responsabile di esercizio, della

regolarità e sicurezza nell’espletamento dei servizi di trasporto nei confronti

degli enti preposti e un responsabile della qualità ai sensi della normativa

sulla certificazione di qualità;

n) le modalità ed i termini del controllo quantitativo dei servizi da parte

dell’ente affidante e la regolamentazione di accesso all’informazione sul

servizio reso.

 

Capo VII

Tariffe e agevolazioni tariffarie

 

Art. 25

Tariffe

1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto

pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse

modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli

obblighi di servizio e della necessità di assicurare il graduale conseguimento

tendenziale del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al

netto del costo delle infrastrutture.

2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque

determinate prima della stipulazione del contratto di servizio. Il loro

aggiornamento é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso

d’inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del

servizio e del conseguimento dell’obiettivo della concorrenzialità del mezzo

pubblico rispetto al mezzo privato.

 

Art. 26

Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i

servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:

a) privi di vista con cecità assoluta; con residuo visivo non superiore a un

decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti; i

loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;

c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una

capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o

mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla

legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli

effetti dell’IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra

quelle previste;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto

dall’INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito

personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell’IRPEF, non risulti

superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).

2. La Regione assume l’onere di corrispondere all’impresa affidataria del

servizio l’ammontare del minor introito derivante dall’applicazione delle

agevolazioni tariffarie.

 

Capo VIII

Tutela degli utenti

 

Art. 27

Carta regionale dei servizi di mobilità

1. La Regione, al fine di promuovere la salvaguardia degli utenti e il

miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, il rapporto fra

l’utenza e le imprese di gestione, adotta, sentite le associazioni regionali dei

consumatori e degli utenti operanti in Sardegna, la Carta regionale dei servizi

di mobilità che, sulla base dei principi emanati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 e con la Carta europea di tutela dei

consumatori e degli utenti, costituisce riferimento per le imprese di gestione.

2. La Regione assicura l’obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella

Carta regionale dei servizi di mobilità attraverso il richiamo obbligatorio

della stessa, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio

sottoscritti.

3. La Regione promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da

parte delle autonomie locali, l’utilizzo di efficaci strumenti di completezza

dell’informazione sul sistema di

trasporto pubblico locale e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti

territoriali differenti, anche avvalendosi della collaborazione delle

associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

Art. 28

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le autonomie locali presentano alla Giunta

regionale una relazione contenente l’attuazione della riforma del trasporto

locale nel loro ambito di competenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di

ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di

trasporti una relazione sullo stato di attuazione della riforma del trasporto

pubblico locale al fine di evidenziare:

a) i risultati registrati nel corso dell’ultimo esercizio;

b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio

periodo effettuati, o da eseguire.

 

Art. 29

Conferenza regionale sui trasporti

1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice una Conferenza regionale sul

trasporto pubblico locale e la continuità territoriale. Alla quantificazione dei

relativi oneri si fa fronte con la legge finanziaria dell’anno di competenza.

2. La Conferenza è finalizzata all’analisi, al confronto critico ed

all’elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone e la

movimentazione delle merci con riferimento sia ai trasporti interni che ai

collegamenti esterni da e per la Sardegna.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale indice la Conferenza

regionale sui trasporti entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della

presente legge.

 

Capo IX

Trasformazione dell’Azienda regionale sarda trasporti

(ARST)

 

Art. 30

Trasformazione dell’ARST

1. L’Azienda regionale sarda trasporti (ARST), entro il termine massimo di sei

mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è trasformata in società per

azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della

proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di “ARST Spa”.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della

presente legge, approva una delibera contenente:

a) la determinazione del valore dell’Azienda ARST;

b) la determinazione del capitale iniziale della nuova società per azioni,

quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio;

c) il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica:

1) di una quota di almeno il 30 per cento del capitale sociale a società di

capitali, anche consortili, a cooperative e consorzi, purché non partecipate

dalla Regione stessa o dalle autonomie locali affidatarie dei servizi;

2) delle partecipazioni azionarie anche al fine di favorirne la massima

diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;

d) lo statuto e l’atto costitutivo della costituenda società.

3. Tale delibera è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di

trasporti per l’espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.

4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite

all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita

i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. La nuova società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni

dell’ARST.

6. Tutto il personale dell’ARST transita nella società per azioni, conservando

il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi

integrativi in essere.

Art. 31

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla avvenuta

trasformazione in società per azioni si applicano le norme che regolano il

funzionamento dell’ARST previste dalla legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su

proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, nomina, entro quindici giorni

dall’entrata in vigore della presente legge, un commissario responsabile della

procedura di trasformazione dell’ente strumentale in società per azioni.

 

Capo X

Trasporto di viaggiatori effettuato mediante

noleggio di autobus con

conducente e servizi non di linea

 

Art. 32

Autorizzazioni

1. La Regione, nel rispetto della Legge 11 agosto 2003, n. 218, rilascia

l’autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti

previsti per l’esercizio della professione di trasportatore di persone che

abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio

regionale.

2. L’impresa, al fine del rilascio dell’autorizzazione, deve presentare una

domanda nella quale dichiara:

a) la denominazione aziendale;

b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità

professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;

d) il numero degli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di

noleggio;

e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o

cofinanziati;

f) il possesso o meno dell’attestato di idoneità professionale estesa

all’attività internazionale;

g) la natura giuridica del rapporto del personale dell’azienda;

h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui al comma 8

dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive

modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;

i) l’iscrizione, per le finalità di cui al comma 6, al ruolo regionale dei

conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea di cui alla

Legge n. 21 del 1992.

3. Alla domanda è allegata la dichiarazione del legale rappresentante

dell’impresa contenente:

a) l’indicazione numerica del personale dipendente che si prevede di impiegare;

b) il personale impiegato nell’ultimo anno dall’impresa; c) la tipologia dei

contratti di lavoro applicati con la relativa suddivisione quantitativa del

personale;

d) l’individuazione dei titolari soci e collaboratori familiari impiegati

risultanti dall’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di

commercio competente per territorio.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della

presente legge, approva una delibera, su proposta dell’Assessore regionale dei

trasporti contenente le modalità e procedure per la

verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di

trasporto. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

5. L’impresa comunica alla Regione le eventuali variazioni rispetto ai requisiti

dichiarati e previsti ai commi 2 e 3 entro quindici giorni dall’avvenuta

variazione.

6. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell’autorizzazione

sono abilitate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della Legge n. 218 del

2003, all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n.

21 del 1992.

 

Art. 33

Registro regionale delle imprese

1. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell’Assessore dei

trasporti, istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari

delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in

dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni

pubbliche.

 

Art. 34

Autobus acquistati con contributo pubblico

1. Non è consentito l’uso di autobus acquistati con contributi pubblici

riservati alle imprese concessionarie di servizi ordinari di linea per

l’attività di noleggio, ad eccezione dei casi di cui al comma 1 dell’articolo

22.

2. La Regione può autorizzare l’uso di autobus, immatricolati entro il 2003,

acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende.

L’autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle

aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni

festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1°

aprile e il 30 settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le

caratteristiche di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003. Le aziende autorizzate sono

tenute a corrispondere all’ente concedente una somma giornaliera pari alla quota

di ammortamento dell’autobus determinata sulla base della quantità dei

contributi pubblici ricevuti per l’acquisto dell’autobus stesso.

L’autorizzazione è subordinata alla separazione contabile tra i servizi

sussidiati e i servizi a carattere commerciale, prevista dai regolamenti CEE 26

giugno 1969, n. 1191, e 20 giugno 1991, n. 1893, e dal decreto legislativo n.

422 del 1997 e successive modificazioni.

3. L’autorizzazione, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico

e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta

dell’ente concedente.

 

Art. 35

Autobus destinati al servizio

1. L’impresa di trasporto deve destinare al servizio:

a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore

omologato;

b) gli autobus risultanti nel registro regionale delle imprese;

c) i conducenti in possesso dell’abilitazione professionale.

2. L’impresa deve conservare a bordo del veicolo l’autorizzazione regionale, il

documento attestante la regolarità fiscale del servizio e il nullaosta dell’ente

concedente per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e

destinati al trasporto pubblico locale.

 

Art. 36

Sanzioni

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 34 e delle

lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 35 comporta l’applicazione di una

sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 32 e alla lettera c)

del comma 1 dell’articolo 35 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria

da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.

3. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 dell’articolo 35 comporta

l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo

di euro 1500.

4. L’esercizio dell’attività di noleggio senza l’autorizzazione comporta

l’applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo

di euro 3000.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle

disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto

legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. I proventi sono

introitati dalla Regione.

6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, l’autorità che procede

all’applicazione della sanzione ne comunica la violazione alla Regione. Il

direttore del servizio competente in materia dell’Assessorato regionale dei

trasporti è l’autorità abilitata a ricevere il rapporto sulla violazione delle

disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le

attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell’articolo 25

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed

integrazioni.

 

Art. 37

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Per le infrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 l’autorizzazione è

sospesa:

a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero

delle infrazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle

infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero

di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una

unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci

infrazioni;

b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese

che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi

indipendentemente dal numero degli autobus disponibili, ai sensi dell’articolo 1

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo

2004.

2. Per le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 36, l’autorizzazione

è sospesa:

a) da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero

delle infrazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle

infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero

di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una

unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci

infrazioni;

b) da un minimo di venti ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui

l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero

degli autobus disponibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 marzo 2004.

3. Per infrazione grave si intende l’infrazione che è sanzionata in misura

superiore alla metà del massimo previsto.

4. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa:

a) effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa;

b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio

di trasporto pubblico locale;

c) nell’arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un

periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

 

Art. 38

Norme transitorie

l. Le licenze comunali per l’attività di noleggio con conducente mediante

autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con

l’autorizzazione di cui all’articolo 32. Decorso tale termine, le licenze

comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata

prima di un anno, pena l’inammissibilità.

 

Art. 39

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. I comuni, ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della

Legge n. 21 del 1992, esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai

servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l’adozione di

regolamenti. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in

vigore della presente legge determina, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4

della Legge n. 21 del 1992, i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere

tali regolamenti e i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di

linea.

2. È istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell’articolo

6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti

adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta regionale

individua i requisiti di iscrizione e l’Assessorato regionale dei trasporti

provvede all’accertamento della relativa veridicità.

3. L’Agenzia regionale per il trasporto locale esercita l’attività consultiva

regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di

trasporto non di linea di persone e sull’applicazione dei regolamenti comunali.

 

Capo XI

Norme transitorie e finali

 

Art. 40

Incentivo all’esodo

1. Al fine di favorire, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del decreto

legislativo n. 422 del 1997, i processi di trasformazione delle aziende

pubbliche di trasporto - ad esclusione di quelle in gestione commissariale

governativa - è riconosciuta, al personale a tempo indeterminato, un’indennità

supplementare come incentivo all’esodo.

2. L’individuazione dei requisiti per l’attribuzione di tale indennità, la sua

misura e la durata pluriennale del beneficio sono definiti attraverso uno

specifico accordo, da stipularsi entro e non oltre novanta giorni

dall’approvazione della legge finanziaria regionale per l’anno 2006, tra

l’Assessorato regionale dei trasporti, le aziende di cui al comma 1 e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con

le risorse contenute nella legge finanziaria per l’anno 2006.

 

Art. 41

Atto preliminare di definizione dei

servizi minimi

1. L’atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi

minimi a livello regionale e locale in conformità della lettera a) del comma 2

dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è approvato dalla

Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, entro

sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della

competente Commissione consiliare, espresso dopo aver acquisito le osservazioni

del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 42

Servizi ferroviari

1. Il subentro della Regione nell’esercizio delle funzioni di programmazione ed

amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto

legislativo n. 422 del 1997, è subordinato alla:

a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;

b) stipula ed attuazione dell’accordo di programma quadro di cui all’Intesa

istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento

tecnico - finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così

come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di studi di

fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;

c) stipula, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997,

sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e

conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell’ulteriore accordo di programma

fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere

esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 43

Programmazione ed amministrazione dei servizi

ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato

Spa

1. Nelle more del conferimento alle province di cui al comma 3 dell’articolo 5,

la programmazione e l’amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle

Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale è svolta dalla Regione

per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di attuazione dei

conferimenti assunti sulla base di quanto previsto dagli articoli 9 e 12 del

decreto legislativo n. 422 del 1997.

 

Art. 44

Prima applicazione dei

programmi triennali regionali

1. In sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali possono essere

predisposti anche in assenza del Piano regionale dei trasporti. L’Assessore

regionale dei trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente

legge, elabora, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15, la proposta di delibera

contenente:

a) la regolamentazione ed organizzazione della rete dei servizi minimi;

b) l’individuazione degli ambiti territoriali dei comuni conurbati, come

definiti nella lettera d) dell’articolo 13;

c) l’individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri,

lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;

d) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un

efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull’intera rete

condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto

ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;

e) l’individuazione dei criteri per la riduzione dell’inquinamento.

2. Tali programmi triennali sono approvati secondo la procedura di cui al comma

3 dell’articolo 15.

3. Fino all’effettiva entrata in vigore dei programmi triennali, al sostegno

finanziario in favore del trasporto pubblico locale si provvede con i contributi

in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16.

 

Art. 45

Proroga delle concessioni

1. I servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, esercitati dalle

aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della

presente legge, restano validi fino alla naturale scadenza della concessione.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, a decorrere dal 1°

gennaio successivo alla data di scadenza di cui al comma 1 e fino alla

definizione delle procedure concorsuali ed al materiale avvio dei servizi

stessi, le concessioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche derivanti

dalla razionalizzazione dei servizi.

 

Art. 46

Trasformazione del regime societario e

norme di garanzia

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del

1997, entro il termine del 31 dicembre 2005, le aziende ed i consorzi pubblici

di trasporto completano la loro trasformazione in società di capitali.

2. Al fine di garantire che l’attuazione della presente legge comporti i minori

costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed alle autonomie

locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la

trasformazione delle aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano

senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di

conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all’entrata in

vigore della presente legge.

 

Art. 47

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (Concessioni definitive di

autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi

agricoli);

b) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione

dell’Azienda regionale sarda trasporti);

c) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di

contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti

servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale) a decorrere

dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 44;

d) l’articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);

e) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per

favorire l’abolizione delle barriere architettoniche);

f) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e

pianificazione del trasporto di interesse regionale);

g) l’articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge

finanziaria 1996);

h) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la

continuità territoriale con le isole minori della Sardegna) a decorrere

dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 44.

 

Art. 48

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ad eccezione di

quelli di cui all’articolo 29 e all’articolo 11, valutati in euro 85.783.000 per

l’anno 2006 ed in euro 80.683.000 per gli anni successivi, si fa fronte, a

decorrere dall’anno 2006, con le risorse già destinate agli interventi previsti

dalle leggi regionali delle quali si dispone l’abrogazione con l’articolo 47, e

con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo n. 422 del

1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 si provvede con le

risorse contenute nella legge finanziaria per l’anno 2006.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti

variazioni:

Entrata

in aumento

UPB E13.008 - (ex E13.004) (Denominazione variata) - Assegnazioni statali a

favore del trasporto pubblico locale

PM

UPB E13.012 - (ex E13.008) (Denominazione variata) - Sanzioni nel settore del

trasporto

PM

Spesa

in diminuzione

UPB S13.015 (ex S13.007)

Tariffe agevolate di trasporto

2005 euro ---

2006 euro 1.600.000

2007 euro 1.500.000

(Soppressa)

UPB S13.021

Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea

2005 euro ---

2006 euro 80.583.000

2007 euro 75.583.000

(Soppressa)

UPB S13.022

Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea

2005 euro ---

2006 euro ---

2007 euro ---

(Soppressa)

UPB S13.023

Continuità territoriale

2005 euro ---

2006 euro 3.600.000

2007 euro 3.600.000

(Soppressa)

in aumento

UPB S13.019

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo I - Fondo regionale dei trasporti - parte corrente

2005 euro ---

2006 euro 77.000.000

2007 euro 77.000.000

UPB S13. 020

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo II - Fondo regionale dei trasporti - Investimento

2005 euro ---

2006 euro 8.783.000

2007 euro 3.683.000

 

Art. 49

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 7 dicembre 2005

 

Soru