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Servizio di accompagnamento dei ciechi civili (legge 289/2002)
30/11/2004

La legge 289 del 2003 consente ai ciechi ed agli ipovedenti che percepiscono l’indennità di accompagnamento di richiedere all’U.I.C. un servizio di accompagnamento per comprovate esigenze di lavoro, salute e impegno associativo, rinunciando ad una quota dell’indennità pari a 93 euro mensili. I soci che intendessero usufruire di tale servizio devono presentare apposita domanda, allegando un certificato medico recente da cui risulti lo stato di cecità o di ipovisione con residuo visivo non superiore a 1/20 e:
* per i lavoratori:
la dichiarazione del datore di lavoro contenente l'indicazione della sede presso cui il cieco svolge la propria attività lavorativa ed il relativo orario di servizio;
* per chi ha esigenze terapeutiche:
la dichiarazione del medico curante che la persona necessita di determinate terapie giornaliere o settimanali, con l'indicazione della frequenza di dette terapie;
* per coloro che svolgono attività associativa:
la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione indicante l'attività svolta dalla persona richiedente all'interno dell'associazione stessa.
Poiché il servizio di accompagnamento sarà svolto dai volontari del servizio civile nazionale, la Sezione provvederà ad inoltrare le domande pervenute all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile secondo un calendario annuale prestabilito. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'impiego dei volontari del servizio civile, sarà compito della Sezione e dei diretti interessati procurare volontari disposti a prestare questo servizio per la durata di dodici mesi.
Solo dopo aver trovato volontari idonei ed aver ottenuto una ulteriore autorizzazione dall'UNSC, il servizio verrà effettivamente avviato e sarà disponibile per un massimo di 5 o 6 giorni settimanali e di 25 o 36 ore settimanali a seconda della richiesta a suo tempo formulata dall'utente.

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