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Voto a domicilio per i non deambulanti
9/3/2006

Si informa che il D. L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n. 22 ha, fra l’altro, stabilito quanto segue:
- gli elettori affetti da grave infermita’, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora;
- gli elettori devono far pervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A
tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti
organi dell’Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermita’ fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio;
- ove sulla tessera elettorale non sia gia’ inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato medico di cui sopra attesta l’eventuale
necessita’ di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Le norme contenute nel suddetto provvedimento legislativo si applicano in occasione delle prossime elezioni.

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