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Esami di Stato 2006: regole per gli studenti disabili
6/4/2006

Come ogni anno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (M.I.U.R.) ha Come ogni anno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (M.I.U.R.) ha emanato l'Ordinanza Ministeriale concernente "Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006".
Le istruzioni relative agli esami degli alunni con disabilita' visiva sono riportate all'articolo 17. Rispetto agli altri anni, non si riscontrano novita' di particolare rilievo. Per quanto riguarda gli alunni ciechi ed ipovedenti segnaliamo:
1. Qualora i candidati non possano svolgere le stesse prove assegnate a tutti gli altri candidati, sono ammesse prove equipollenti che in ogni caso "devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame".
2. Per lo svolgimento delle prove di esame, la Commissione puo' (non deve) richiedere l'intervento degli operatori che hanno seguito il candidato durante l'anno scolastico.
3. Le scuole frequentate da alunni ciechi ed ipovedenti possono richiedere direttamente al M.I.U.R. i testi della prima e della seconda prova trascritti in braille.
4. Occorrendo, la Commissione puo' (non deve) concedere un tempo maggiore del previsto per lo svolgimento delle prove, purche' le stesse siano concluse entro la giornata.
5. I candidati ciechi ed ipovedenti con minorazioni aggiuntive " che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento".
6. Per i candidati di cui al punto precedente, "il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto".
7. Agli alunni che hanno il P.E.I. differenziato ma che sono stati ammessi alla frequenza normale dell'ultimo anno "e' attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato".
La nostra Sezione e' a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire tutta l'assistenza possibile per affrontare con serenita' questo importante momento della carriera scolastica.

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