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Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto
7/3/2003

Il 25 febbraio è entrata in vigore la legge 5.2.2003 n. 17 (G.U. n. 33 del 10.2.2003) che detta nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermita'.
La legge dispone (art. 1, comma 1ø) che gli elettori impediti da grave infermità, in primo luogo i ciechi, possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di altro elettore, scelto volontariamente come accompagnatore, purché sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica e non pià nel Comune in cui si esercita il diritto di voto.
La nuova legge dispone anche (art. 1 comma 2ø) che della facoltà di voto assistito sia, a richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, fatta annotazione sulla tessera elettorale personale.
Pertanto i minorati della vista possono, ove lo desiderino, chiedere al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento nella propria tessera elettorale del simbolo o codice attestante il diritto di voto assistito.
La richiesta dovra' essere presentata al Comune corredata della documentazione attestante la minorazione visiva.

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