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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore

L’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 aprile 2000, n. 126, reca le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l’anno scolastico 1999/2000.

L’Ordinanza in questione non apporta modifiche né alle disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d’arte degli alunni in situazione di handicap (disposizioni di cui al testo coordinato dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/1998, confermate dall’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 128/1999), né alle disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore degli allievi in situazione di handicap (disposizioni di cui al titolo II dell’Ordinanza Ministeriale 128/1998).

Si riportano alle pagine seguenti le disposizioni richiamate, limitatamente agli scrutini e agli esami degli alunni e degli allievi in situazione di handicap.

Ordinanza Ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998

Titolo I, art. 3

Comma 3: La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

Titolo II, art. 10

Comma 10: I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola superiore. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Comma 11: Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Comma 12: nei diplomi di licenza di scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, Titolo II, art. 4

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare Ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato.

I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 4 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti Locali.

In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del Decreto Legislativo n. 297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi Consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termini della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 17, comma 4, dell’O.M. n. 38/1999.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia, fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle Circolari n. 163 del 16.6.1983 e n. 262 del 22.9.1998, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art. 318 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre ad indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art. 17, comma 1, dell’O.M. n. 38/1999.

9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art. 318 del Decreto Legislativo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del Decreto Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Chiarimenti ed ulteriori informazioni possono essere richiesti all’Ufficio Istruzione ed Autonomia dell’Unione Italiana Ciechi ONLUS-APS, Via Borgognona, 38 - 00187 Roma ­ tel. 06.69988409, 06.69988390 ­ fax 06.6786815 ­ sito internet: www.uiciechi.it - e-mail: istruzione@uiciechi.it

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