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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Tiflologia per l'Integrazione

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Numero 1 del 2002

Titolo: Notizie utili

Autore: Redazionale


Articolo:
Criteri sui trasferimenti
degli insegnanti di sostegno
L'art. 30, paragrafo a, del vigente Contratto sulla mobilitą (sottoscritto il 17 gennaio 2001) del personale docente disciplina espressamente il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno. In particolare, l'ultimo comma del paragrafo a, precisa che: "Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarą disposto prima nella scuola di titolaritą, in scuole del comune di titolaritą e, successivamente, in assenza di posti disponibili in questo comune, in quello pił vicino secondo le apposite tabelle di vicinioritą. In ciascuna di queste fasi predette il trasferimento sarą disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione secondo il seguente ordine: sostegno per minorati psicofisici; sostegno per minorati dell'udito; sostegno per minorati della vista" (')

(1) Dal momento che, da oltre vent'anni, tutti gli specializzati hanno ottenuto il diploma di specializzazione polivalente, sarebbe interessante sapere come la graduatoria per tipologie potrą essere applicata; infatti, gli specializzati con diploma monovalente, gią ridotti a un numero esiguo, hanno anche maturato un'anzianitą di servizio tale per cui assai difficile risulta immaginare che possano essere ancora soggetti a provvedimenti di trasferimento d'ufficio. N.d R



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