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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 4-4sup del 2012

Titolo: Pensioni ed indennità spettanti ai ciechi civili

Autore: Redazionale


Articolo:
Nuovi importi per il 2012
L'Inps, con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, ha reso noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra l'altro, ai ciechi civili nell'anno 2012, per effetto della perequazione automatica stimata in via previsionale nella misura del 2,1 per cento per i limiti di reddito, del 2,6 per cento per le pensioni e del 2,44 per cento per le indennità dal decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012.
Le pensioni e le indennità in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria Invciv) sono state calcolate applicando dal 1o gennaio 2012 le suddette percentuali di perequazione comunicate dall'Istat, e risultano come segue:
1) limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 15.627,22 euro;
2) limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.513,13 euro;
3) indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 827,05 euro;
4) indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 193,26 euro;
5) pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 267,57 euro;
6) pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 289,36 euro;
7) assegno a vita ad esaurimento 198,57 euro.
Si fa presente, altresì, che il predetto decreto ha determinato nella misura dell'1,6% il valore definitivo di perequazione per l'anno 2011.
Come nel recente passato, ad ogni pensionato verrà inviato a domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote non cumulabili con il lavoro, ecc) e l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni provvidenza.
Inoltre, si rammenta che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 127 del 2007, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è concesso un incremento di pensione per tredici mensilità fino al raggiungimento della somma di 616,97 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti:
a) status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale;
b) età: per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
c) reddito: per l'anno 2012 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 8.020,61 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.597,61 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2012 dell'assegno sociale, pari a 5.577,00 euro. Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.
Per concludere, si ricorda che il testo integrale della più volte citata circolare Inps n. 10 del 2012 con i relativi allegati è consultabile al seguente indirizzo Internet:
http://www.inps.it



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