Numero 4-4sup del 2012
Titolo: Informatutto - Supplemento
Autore: a cura di Alessandro Locati
Articolo:
Supplemento al «Corriere Braille»
n. 4 del 16-29 febbraio 2012
a cura di Alessandro Locati
Guasti auto dovuti a usura, niente sconto ai disabili
D. Abito in provincia di Padova, sono disabile e ho acquistato un'auto a maggio 2004, effettuando le opportune modifiche con adattamenti di guida per disabili, come prescritto dalla commissione medica patenti locale. Per quest'auto (del costo di 10 mila euro più 2 mila euro per le modifiche), ho fruito della detrazione del 19% per 4 anni. A settembre 2011 ho sostituito l'alzacristallo lato destro, perché improvvisamente si è rotto. L'officina mi ha fatto regolare fattura. Posso detrarre nel 730 questa spesa? E' manutenzione straordinaria?
R. E' bene premettere che, con risoluzione 17 settembre 2002, n. 306-e, l'agenzia delle Entrate ha precisato che le spese di manutenzione straordinaria possono essere detratte nel quadriennio fino al limite complessivo (che considera anche quanto già detratto per l'acquisto dell'auto) di 18.075,99 euro. Va, inoltre, ricordato che non sono comunque detraibili le spese che rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo. Ciò premesso, è interpretazione prevalente che alla manutenzione straordinaria non si possano ricondurre gli interventi legati alla normale consunzione ed usura del mezzo quali la sostituzione dei pneumatici, il cambio di olio e del relativo filtro, la sostituzione di una batteria, o le spese per il «tagliando» di controllo. Sono invece riconducibili alla manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo, le spese necessarie per le riparazioni derivanti da sinistri.
Ne consegue che la rottura dell'alzacristallo è riconducibile alla seconda fattispecie solo se causata da un sinistro.
Lavori sulle parti comuni in proporzione delle quote
D. Abito al primo piano di un condominio di 12 appartamenti. Sotto di noi c'è un porticato, e nel periodo invernale non riusciamo a scaldare adeguatamente l'appartamento. Abbiamo chiesto un'assemblea condominiale per approvare dei preventivi per coibentare il soffitto del porticato. E' legittimo chiedere l'approvazione e come dovranno essere ripartite le spese?
R. Trattandosi di parti comuni, l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione incombe su tutti i condomini in proporzione delle rispettive quote, come disposto dall'articolo 1123 Codice civile.
Se le opere necessarie al mantenimento o alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o vi è una delibera negativa, ciascun condomino ha diritto di agire in giudizio per la condanna del condominio all'adempimento dell'obbligo comune di fare.
I permessi al marito per la cura della moglie
D. Io e mia moglie siamo dipendenti Asl. A mia moglie, affetta da neoplasia, è stato riconosciuto l'articolo 33, comma 3, della legge 104 e fruisce per sé di tre giorni di congedo straordinario al mese.
Posso fruire anche io dei tre giorni di congedo mensile, essendo l'unica persona che l'accompagna per le terapie?
R. Sul punto non sembra sussistano particolari controindicazioni. Peraltro, con circolare n. 128 dell'11 luglio 2003, anche l'Inps ha riconosciuto la possibilità, in capo al parente di persona con handicap in situazione di gravità e già titolare dei permessi ex articolo 33, comma 3, legge n. 104 del 1992, di fruire dei suddetti permessi. Si tenga in considerazione che, nella circolare, tuttavia, si subordina il rilascio dei permessi in questione al fatto che siano richiesti per gli stessi giorni rispetto a quelli del lavoratore disabile, visto che, ovviamente, non può essere ammissibile fruire dei suddetti permessi quando, invece, il lavoratore disabile risulta in servizio.
Handicap: il tutore non ha diritto ai permessi
D. Sono dipendente comunale; mio zio, invalido con accompagnamento, con me convivente, è titolare della legge 104 del 1992, comma 3, articolo 33.
Sono stato nominato suo tutore e vorrei sapere se, in base alla nuova legge 119 del 2011, posso fruire dei tre giorni mensili per l'assistenza e se posso altresì fruire del congedo straordinario (24 mesi).
R. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - come recentemente modificato dal d. lgs. 119 del 2011 - il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Ne consegue che gli zii (parenti entro il terzo grado) rientrano nella previsione di cui sopra solo alle condizioni ivi stabilite (ossia qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti); il tutore, invece, non può fruire dei permessi ex articolo 33, comma 3, legge 104 del 1992, non essendo indicato tra gli aventi diritto.
Ovviamente, la qualità di tutore e, quindi, di soggetto privo dei diritti di cui all'articolo 33, comma 3, legge 104 del 1992, non fa venir meno la possibilità, ove sussistente, di ottenere i detti permessi in qualità di parente entro il terzo grado. Infine, per quanto riguarda il congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del d. lgs. 151 del 2001, il tutore non è considerato tra gli aventi diritto né, in questo caso, il dipendente potrà ottenere il beneficio in questione quale nipote, ossia quale parente entro il terzo grado, della persona invalida.
(Redatto da Massimo Sanguini)
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» n. 83 del 28 novembre 2011)
Il riscatto accresce l'anzianità contributiva
D. Due anni fa, ho consigliato a mio figlio di riscattare la laurea che sta pagando con 300 euro al mese per 10 anni. Alla luce della nuova situazione deve sospendere i pagamenti? Perderà quanto versato? Cosa dovrebbe fare?
R. Il riscatto della laurea permette di acquisire un periodo di anzianità contributiva pari agli anni legali della laurea, unito al vantaggio fiscale della deduzione dell'onere.
Anche in presenza della riforma e dell'allungamento dei requisiti, riteniamo conveniente l'operazione di riscatto. Ricordiamo che, a regime, la pensione anticipata potrà essere maturata con almeno 20 anni di anzianità contributiva e 63 anni di età e un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Pertanto, l'anzianità contributiva rappresenta in ogni caso uno degli elementi essenziali per il pensionamento.
(Redatto da Pietro Gremigni)
Le regole per consultare l'estratto conto bancario
D. L'amministratore si rifiuta di rilasciare la copia del conto condominiale, importante documento di riscontro del suo pasticciato rendiconto. Atteso che gli altri condomini non sembrano molto interessati alle necessarie verifiche, neanche in questi tempi bui di crisi; considerato che il ddl sulla nuova legislazione condominiale giace ancora nei cassetti del Parlamento, quali sono, oggi, le procedure legali per venire in possesso dell'estratto conto bancario ed esercitare il proprio diritto di sapere come vengono spesi i soldi?
R. Nel caso in cui l'amministratore si rifiuti di produrre l'estratto conto bancario condominiale, i condomini possono agire giudizialmente nei suoi confronti, per far valere il loro diritto di accesso alla contabilità condominiale. E' peraltro dubbio se il provvedimento giudiziale possa essere richiesto anche con la procedura di urgenza, di cui all'articolo 700, Codice di procedura civile. Si tenga presente che, secondo una giurisprudenza consolidata, «il potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti» (Cassazione 26 agosto 1998, n. 8460).
(Redatto da Silvio Rezzonico)
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» n. 5 del 23 gennaio 2012)
L'effetto dei contributi versati prima del 1995
D. Ho presentato domanda di riscatto del periodo di laurea nel 2010. Ho accettato il decreto nel 2011.
Mi sono iscritto all'università nel 1972.
Mi sono laureato dopo il 2000.
Ho cominciato a lavorare nel 1980 e dunque nel 1995 avevo 15 anni di contributi.
Vorrei sapere se il periodo riscattato può valere per raggiungere 18 anni di contributi nel 1995 e avere il calcolo della pensione col sistema retributivo.
R. La risposta è positiva.
Il lettore, infatti, con gli anni riscattati raggiunge i 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995 con il conseguente diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo.
Per i contributi riferiti dal 1o gennaio 2012 in poi, però, scatterà una quota di pensione calcolata con il criterio contributivo.
Canone Rai escluso per chi ha 75 anni e bassi redditi
D. Oggi ho pagato il canone televisivo per il 2012. Ho appreso successivamente che non avrei dovuto corrispondere tale somma all'agenzia di Torino che mi ha mandato il modulo di versamento perché ho 85 anni.
E' così?
R. L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 248, ha disposto l'esenzione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Per avere diritto all'esenzione occorre: aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone; non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio; possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (ovvero 6.713,98 euro annui).
La domanda di rimborso, per gli anni dal 2008 in poi, dovrà essere effettuata tramite l'apposito modulo che può essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.
La domanda dovrà quindi essere spedita con raccomandata all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello Sat - Casella postale 22 (cap 10121, Torino), oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Le informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e della domanda possono essere richieste al numero verde 848800444 o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Per le annualità successive, i contribuenti già esentati possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni, purché permangano a loro favore i requisiti richiesti dalla norma.
(Redatto da Maurizio Di Rocco)
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» n. 8 del 6 febbraio 2012)