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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 6 del 2012

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica

Amministrazione di sostegno: riconosciuto il diritto all'animale da compagnia. Tribunale Varese, decreto 07 dicembre 2011 Il diritto soggettivo all'animale da compagnia viene ribadito nell'importante pronuncia del Tribunale di Varese che segna l'inizio di un nuovo orientamento giurisprudenziale. Nel riconoscere la portata costituzionale della tutela del sentimento umano per gli animali, il giudice nomina un Amministratore di Sostegno e tra i suoi compiti contempla anche quelli di cura del cane affidato. La vicenda è quella di una signora anziana che, a cagione dell'aggravarsi delle condizioni di salute, si trasferisce presso una residenza per anziani che però vieta gli animali. Costretta ad affidare il proprio cane ad un'amica, l'anziana donna si rivolge al giudice per chiedere che il rapporto venga regolato con compiti da imporre nella cura del cane (come portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto fissando i giorni di visita per poterlo vedere. Il giudice ha dovuto, così, affrontare la questione se l'interesse al rapporto con il cane giustifichi una specifica indicazione dei relativi e necessari adempimenti nel decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno. Trattandosi di un interesse a copertura costituzionale e tutelato penalmente (artt. 544 bis e ss. c. p.), la risposta è positiva. Il sentimento per gli animali è un "valore" tutelato anche dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Legge 4 novembre 2010, n. 201) che riconosce "l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi". Deve essere, pertanto, riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima fortemente la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. Ciò è ancora più vero per i cani guida dei non vedenti, che non solo danno compagnia ma anche un aiuto, per cui sono dei veri e propri ausili di autonomia. Tale importanza del cane guida dei non vedenti, purtroppo, non sempre viene riconosciuto realizzando delle vere e proprie discriminazioni in violazione della normativa vigente in merito (L. 77 del 2006; L. 37 del 1974; L. 376 del 1988; L. 60 del 2006). Cassazione: la casa non fa reddito per il computo della pensione di invalidità Per ottenere la pensione di invalidità la casa non fa reddito. Lo afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 5479 del 2012) che ha respinto il ricorso dell'Inps nei confronti di un uomo di Firenze a cui avevano accertato un'invalidità al 100%. Per calcolare la pensione, secondo l'Inps sarebbe stato necessario calcolare anche il reddito imponibile dell'abitazione. Di diverso avviso però la Suprema Corte che ha quindi bocciato il ricorso dell'istituto di previdenza ed ha ricordato che per riconoscere le pensioni ai cittadini ultrasessantenni "dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione". Nel respingere il ricorso la Corte ricorda che, sul piano normativo, occorre fare riferimento alla legge 118 del 1971 che rinvia per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla legge 153 del 1969 "per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione". Secondo la Cassazione in sostanza si applica la normativa prevista per la pensione sociale in tema di pensione di inabilità. Conta solo il reddito dell'assistito Il Tar Veneto, sez. Iii, con sentenza 3 febbraio 2012, n. 132, si è pronunciato contro il Comune di Verona per l'annullamento di una determinazione dirigenziale del dirigente del Centro responsabilità servizi sociali, del Regolamento comunale per l'erogazione di interventi economici integrativi per il ricovero di anziani presso strutture protette e della richiesta di pagamento inoltrata nei confronti dei familiari di una persona non autosufficiente relativa all'integrazione della retta dovuta per la degenza presso la struttura in parola. La sentenza fa particolare riferimento alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e alla questione della compartecipazione al costo da parte dell'utenza per i servizi a domanda individuale da essa fruiti, confermando la precorsa giurisprudenza in materia (cfr. sul punto Tar Veneto, Sez. Iii, 7 giugno 2011, n. 950 che si era a sua volta richiamato all'orientamento più recente espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2011, n. 5185; id. 16 marzo 2011, n. 1607; 26 gennaio 2011, n. 551). Tra le considerazioni di maggiore interesse si evidenzia l'immediata applicabilità dell'art. 3, comma 2-ter del d. lgs. n. 109 del 1998 e, quindi, la rilevanza dei contenuti soggettivi e oggettivi in esso individuati, che valorizzano la capacità economica del singolo fruitore della prestazione nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo. A tale proposito il giudice ha evidenziato l'immediata applicabilità della medesima norma, a prescindere dall'emanazione del Dpcm colà citato, sulla scorta di quanto ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, confermando, in tal modo, la rilevanza di un principio idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, dunque non derogabile in alcun modo dalle Amministrazioni locali, qualunque livello di competenza esse abbiano. Sul punto va anche rimarcata la possibile dubbia costituzionalità di alcune normative regionali (ad es. L. R. 66 del 2008 della Toscana, attualmente al vaglio della Corte costituzionale, e L. R. 2 del 2003 dell'Emilia Romagna), che introducendo la compartecipazione dei parenti in linea retta entro il primo grado integrano, molto probabilmente, una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. Per tali ragioni, quindi, il Tar veneziano ha annullato il Regolamento comunale, limitatamente alla parte in cui, relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti, esso non tiene conto della situazione economica del solo assistito. Peraltro, in merito alla portata del dispositivo della sentenza in esame, si precisa anche che l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità. Indennità di mansione, spetta anche per i periodi di ferie Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concordato con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nel sostenere che l'indennità di mansione, prevista dall'art. 9 della legge n. 113 del 1985 concernente sia i lavoratori pubblici che privati, spetti anche durante i giorni di ferie. Tale competenza, infatti, non può essere soggetta agli effetti disapplicativi derivanti da misure disciplinanti gli emolumenti accessori, giacché la stessa si pone "essenzialmente quale corrispettivo dell'evidente gravosità della prestazione lavorativa connessa alla minorazione visiva", così come ha dichiarato la Corte Costituzionale con sentenza n. 140 del 2006. Questo è quanto argomentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note 4 aprile 2012, prot. n. 2435 (Direzione regionale Calabria), e partenza - Roma, 11 maggio 2012 prot. 38-0028396-07-07 (Direzione Generale per le Politiche del Personale, l'Innovazione, il Bilancio e la Logistica, Divisioni Ii e Vi), interpellato sul caso di un centralinista telefonico non vedente, a cui la propria Amministrazione non aveva corrisposto per circa tre anni l'importo relativo all'indennità di mansione durante i giorni di ferie. In linea con la posizione dell'Unione nel confermare il diritto del dipendente non vedente a riscuotere le somme arretrate, il Ministero ha, poi, precisato che per quanto attiene alla modalità di pagamento, poiché tutte le indennità nazionali sono disciplinate nell'ambito dell'Accordo integrativo sulle risorse economiche del Fondo unico di amministrazione, fermo restando quanto disposto dalla legge, è solo in sede di accordo decentrato Fua che gli uffici possono attivare l'iter procedurale relativo alla soddisfazione del credito vantato dal dipendente interessato. Ciò considerando, l'invito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a tutti i centralinisti non vedenti è quello di controllare con la massima attenzione la propria busta paga, al fine di verificare la corretta corresponsione dell'indennità di mansione nelle giornate previste per legge (giorni lavorativi, assenze per congedo ordinario e per permesso 104 del 1992, ad esempio), ritardi di contrattazione integrativa di sede permettendo, e, nel caso si ravvisino arbitrarie decurtazioni in sede di pagamento della medesima, di esperire ogni azione formale ritenuta più opportuna contro il proprio datore di lavoro.



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