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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 9 del 2012

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Vitantonio Zito


Articolo:
Una risposta ai quesiti
D. Quando un datore di lavoro provvede all'assunzione al lavoro ai sensi delle leggi speciali con l'avviamento numerico e non con la richiesta nominativa ai sensi della legge 68/99, può incorrere in sanzioni amministrative? R. Come abbiamo più volte precisato, la richiesta nominativa di assunzione al lavoro è possibile solo se prevista da apposita convenzione tra l'ufficio di collocamento e il datore di lavoro; e comunque per i datori di lavoro che occupano soltanto da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, per le organizzazioni sindacali. Inoltre la richiesta nominativa è facoltativa e quindi non può essere causa di sanzioni amministrative per il datore di lavoro. D. Un ex dipendente dello Stato occupato presso un Ente privato può ottenere la ricongiunzione dei contributi statali con quelli versati all'Inps? R. Se i contributi statali non hanno già consentito di maturare la pensione ai sensi della legge 29/79, è certamente possibile la loro ricongiunzione con quelli versati all'Inps, al fine di ottenere la pensione unica. Obiettivo della menzionata legge 29/79 infatti è proprio quello di erogare la pensione unica. D. Quali sono in sostanza gli effetti della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili? R. La legge 68/99 introduce nel nostro ordinamento, lo abbiamo visto più volte, una nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili, mutando così, dopo tanto tempo, il sistema del collocamento obbligatorio. Infatti viene impostato un intervento finalizzato all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro mediante servizi di sostegno al collocamento mirato. Di considerevole importanza sono: - l'introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, con la previsione della chiamata nominativa per le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; - la previsione del sistema delle convezioni, per favorire l'inserimento mirato; - la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di apposite convenzioni utili all'inserimento temporaneo dei disabili; - l'istituzione di un fondo regionale in grado di finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e i relativi servizi; - l'istituzione di un nuovo sistema sanzionatorio; - il diritto per i disabili, alla partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego attraverso la fruizione dell'ausilio delle nuove tecnologie durante lo svolgimento degli esami, al fine di poter concorrere in condizioni di parità con i normodotati. La citata legge 68/99 risponde dunque ai nuovi criteri che collegano l'integrazione lavorativa alle inclinazioni e alle potenzialità dei disabili, compresi i minorati della vista che sono stati e sono i primi in Italia a svolgere il lavoro mirato. D. L'aggravamento delle proprie condizioni di salute ed eventuali modifiche concrete dell'organizzazione del lavoro possono consentire al disabile la richiesta di un serio accertamento sulla compatibilità delle mansioni affidategli con le proprie condizioni di salute o con la nuova organizzazione del lavoro? R. Sicuramente sì. Del resto, anche il datore di lavoro può chiedere che siano accertate le condizioni di salute del disabile dipendente, al fine di verificare se esse consentono ancora l'utilizzo del disabile presso l'azienda o ufficio. L'eventuale aggravamento, incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o l'incompatibilità con una reale variazione dell'organizzazione del lavoro, dà al disabile, ai sensi della Legge 68 del 1999, il diritto di chiedere la sospensione del rapporto di lavoro fino a quando sussiste l'incompatibilità. Tale sospensione, però, non sarà retribuita. Naturalmente, tale diritto è riconosciuto anche ai minorati della vista. La sospensione del rapporto di lavoro ha fine però se nella stessa azienda o nello stesso ufficio vi sono altri posti compatibili con le condizioni del disabile. D. L'Agenzia per la promozione del lavoro, Ala, creata dall'Unione per la promozione del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti anni or sono, come provvede alla promozione del lavoro? R. La promozione del lavoro per i minorati della vista è possibile con il riconoscimento di nuove figure professionali e con il recupero di vecchie attività lavorative. Questo obiettivo si può conseguire con la collaborazione delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. Naturalmente, alla base di una completa azione in tal senso deve esserci una formazione professionale mirata e costante. Il rilancio delle attività manuali tramite l'attività dell'Ala potrebbe favorire il recupero dei minorati della vista divenuti tali in età adulta. Attualmente l'Ala si adopera per l'instaurazione di un protocollo di intesa fra l'Unione e le forze lavoro. Inoltre promuove un monitoraggio nei centri per l'impiego sul territorio e si adopera per il rispetto del collocamento obbligatorio ai sensi delle leggi speciali. L'Ala va anche esaminando le possibilità utili al superamento della centralizzazione del sistema di telefonia attuato in Italia dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps, per l'occupazione e la tutela dei centralinisti non vedenti ed ipovedenti. D. Come può avvenire il coinvolgimento dei pluriminorati nel mondo del lavoro? R. L'integrazione lavorativa dei pluriminorati può avvenire in diversi modi. Il mezzo più efficace però può essere costituito dalle cooperative sociali integrate, mediante le quali è possibile la promozione di laboratori protetti per il recupero dei pluriminorati.



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