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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 9 del 2012

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica

Riforma pensionistica e pensionamento dei non vedenti La circolare n. 35 del 14.03.2012, in materia di nuove disposizioni sui trattamenti di quiescenza, ha ribadito al punto 1.1.1 "requisiti anagrafici" (pag.5) che nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti (art. 1, comma 6, del d.lgs n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995 ). Più in generale, per conoscere i requisiti pensionistici di età e contributi previsti dalla Manovra Salva Italia (art. 24, decreto legge 6.12.2011, n. 201) e la relativa normativa di favore riservata ai lavoratori disabili visivi, si consiglia di consultare la circolare 40 dell'Unione del 14.02.2012. Poste Italiane S.p.A. Accesso privilegiato ai servizi per persone disabili La persona con disabilità, la persona anziana, e comunque il cittadino in particolari condizioni fisiche anche se solo in via temporanea che si trova in fila allo sportello, può esporre in tutta riservatezza il proprio disagio e/o difficoltà al Direttore dell'Ufficio Postale competente, il quale dovrà immediatamente impartire disposizioni precise ai suoi collaboratori, nonché agli operatori di sportello, autorizzandoli a dare precedenza al cittadino rientrante in una delle categorie indicate. Così stabilisce l'articolo 2, comma 1, del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1996 (in S.O. n. 23, G.U. n. 33/1996), inerente alla Carta della qualità del servizio pubblico postale che recita quanto segue: "l'Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli". Cassazione: malati di Alzheimer non devono pagare le prestazioni di assistenza I malati di Alzheimer non devono versare alcuna retta ai Comuni per il ricovero in strutture per lungodegenti. Secondo la Cassazione, (sentenza 4558, depositata lo scorso 22 marzo), si tratta di importi che vanno a totale carico del Servizio sanitario nazionale dato che il tipo di patologia non consente di fare distinzione tra spese per la cura e spese per l'assistenza. La Corte ha così respinto il ricorso di un comune che forniva assistenza a pagamento precisando che "la pretesa scindibilità delle prestazioni di natura sanitaria effettuate nei confronti del paziente ricoverato presso l'Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, da quelle di natura meramente assistenziale pure erogate al degente, poste a carico del Comune e virtualmente recuperabili mediante azioni di rivalsa, si fonda su di un'erronea interpretazione dell'articolo 30 della legge 730/83, alla luce dell'articolo 6, ultimo comma, del DPCM 8 agosto 1985, dovendosi privilegiare l'interpretazione che tiene conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, alla luce del principio affermato dalla legge di riforma sanitaria, che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, circostanza di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa: ne consegue che nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale". La sentenza degli Ermellini della prima sezione civile è l'esito del ricorso dei familiari di un malato di Alzheimer che si erano rivolti al tribunale, chiedendo la restituzione di quanto versato ad un comune della Regione Veneto per il ricovero del loro congiunto. In primo grado la domanda dei familiari veniva rigettata e veniva accolta la domanda di rivalsa del Comune. La Corte di merito aveva spiegato che le prestazioni eseguite nei confronti del paziente avevano carattere sia assistenziale che sanitario e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo in caso di indigenza della persona assistita. La Corte di appello di Venezia però accoglieva l'appello proposto da familiari del malato, ritenendo fondata la domanda di ripetizione degli stessi avanzata e immeritevole di accoglimenti la riconvenzionale proposta dal Comune. La Corte di appello spiegava infatti che "veniva in evidenza, alla stregua delle norme contenute nell'art. 30 della Legge n. 730 del 1983 e del DPCM 8 agosto 1985, la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della paziente, gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio". Su ricorso del Comune, la Cassazione respingendo le pretese dell'amministrazione, confermava la decisione di secondo grado. Congedi e permessi per assistenza a disabili gravi: i chiarimenti sulle novità Con la circolare 6 marzo 2012, n. 32 l'INPS interviene in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, fornendo alcune indicazioni operative rispetto alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del d.lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, n. 119. Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal d.lgs. 119/2011 vi sono quelle relative alle modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, alla concessione del congedo straordinario, ai permessi per l'assistenza a più persone disabili in situazioni di gravità: temi sui quali si sofferma la circolare n. 32. In particolare, per quanto riguarda le ipotesi di fruizione del prolungamento del congedo parentale, si stabilisce la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore, di beneficiare del prolungamento per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del disabile in situazione di gravità. In buona sostanza la previsione incide sulla possibilità per i genitori di continuare a fruire, in alternativa a tale beneficio, dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Con riferimento ai permessi per l'assistenza a più persone disabili in situazione di gravità - si legge nella circolare INPS - l'art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari, dovendosi intendere la norma nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Di notevole impatto applicativo la previsione della circolare INPS relativamente alla documentazione da presentare per quei dipendenti che usufruiscano dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap grave residente a distanza superiore ai 150 km. Infatti, vista l'attribuzione in capo al dipendente dell'onere della prova - come indicato dal d.lgs. n. 119/2011, il dipendente che abbia usufruito dei permessi, dovrà provare di essersi effettivamente recato nei giorni di fruizione degli stessi presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. In definitiva, viene indicato al dipendente di servirsi preferibilmente dell'uso di mezzi di trasporto pubblici, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Nel caso di utilizzo di mezzi privati, la circolare rimane generica evidenziando la necessità per il dipendente di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco. L'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. L'INPS, inoltre, informa che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e saranno pubblicati nel sito internet alla sezione "modulistica on line". Ulteriori indicazioni vengono fornite in tema di accertamento delle condizioni e alle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci rilasciate da chi non abbia diritto ad usufruire dei permessi di questo tipo. In particolare, nella circolare si preannuncia che annualmente l'INPS provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.



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