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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 10 del 2012

Titolo: EUROPA- Provvidenze sociali: Europa a confronto

Autore: Giuseppe Cordasco


Articolo:
Conoscere, e far sapere a tutti, a quali condizioni vengono erogate in alcuni dei principali Paesi europei le varie indennità di accompagnamento per persone bisognose di assistenza. È questo lo spirito con il quale l'avvocato Paolo Colombo, componente della Direzione nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e responsabile del settore lavoro, ha promosso la realizzazione di una ricerca che propone un quadro generale delle provvidenze sociali garantite dallo Stato appunto in Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna. "L'iniziativa - spiega l'avvocato Colombo - è nata sull'onda dell'ennesimo tentativo, fortunatamente andato ancora una volta a vuoto, di collegare in Italia l'indennità di accompagnamento ad un tetto di reddito. Prima che questo progetto venisse sventato, avevo dunque maturato l'intenzione di dimostrare che in nessuno dei Paesi più importanti del Vecchio Continente, l'erogazione di provvidenze sociali, in particolare di quelle per disabili, fosse legato ad un reddito percepito". Il tutto per rimarcare e ribadire con forza un concetto che dovrebbe sempre stare alla base dell'erogazione stessa della provvidenza sociale. "I dati che abbiamo raccolto - attacca Colombo - dimostrano che in nessun Paese l'indennità di accompagnamento è collegata ad un certo livello di reddito, e questo perché è accettata ormai da tempo la logica per cui il bisogno economico non è un elemento da valutare per la concessione della provvidenza. Il senso più profondo di questo contributo erogato dallo Stato è infatti quello di conferire un vero e proprio diritto di cittadinanza ai disabili". In questo contesto dunque, quello di cui bisogna semmai tenere conto, non è tanto il conseguimento da parte del beneficiario del sussidio di una qualche forma di reddito, ma quale sia piuttosto il suo reale bisogno di assistenza e in base a quello regolare l'entità della provvidenza. "A questo proposito - aggiunge Colombo - voglio ricordare che la cecità è considerata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite uno degli handicap più gravi perché limita fortemente tutta una serie di attività, e dunque è a questo tipo di analisi a cui bisognerebbe rifarsi in sede di definizione degli importi delle indennità". Oggi, che fortunatamente il progetto legislativo di legare le provvidenze al reddito è stato respinto, la ricerca commissionata dall'avvocato Colombo resta comunque uno strumento utilissimo per confrontare i diversi regimi assistenziali e le diverse modalità con cui i vari sussidi vengono erogati. "Tra l'altro - fa notare ancora l'avvocato Colombo - paradossalmente oggi che abbiamo respinto questa ennesima minaccia, viene fuori che le leggi italiane risultano tra le più avanzate in tema di sussidi". Tra gli elementi che giocano a favore del nostro Paese, ad esempio, c'è l'entità economica delle indennità riconosciute e il fatto che spesso esse vengono erogate per tutta la vita dell'assistito, a differenza di altri Paesi dove invece ci sono degli specifici limiti di età. "Il fatto di essere riusciti a far abbandonare il progetto di legare le provvidenze al reddito anche per quest'anno - annuncia Colombo - non ci fa comunque abbassare la guardia, perché è da alcuni anni che puntualmente ad ogni nuova stagione parlamentare si cerca di infilare nelle pieghe della nostra legislazione questo provvedimento". Tra l'altro si deve comunque registrare una novità che va purtroppo a danno dei beneficiari di indennità sociali. Da qui in avanti infatti tra le voci che compongono l'Isee, lo strumento che registra il reddito complessivo dei nuclei familiari e serve anche per ottenere tutta una serie di agevolazioni, saranno conteggiate anche le provvidenze sociali. "In questo modo purtroppo - fa notare l'avvocato Colombo - il sussidio comincia ad essere considerato una sorta di voce economica. È vero che sono state introdotte alcune franchigie che attenuano gli effetti di questa riforma, ma sicuramente si tratta di un passo indietro per noi". E se dunque la battaglia per la difesa dei diritti dei disabili in Italia sarà certamente ancora lunga e difficoltosa, molto utile potrà essere tenere come riferimento le legislazioni degli altri Paesi. Di seguito vi proponiamo gli elementi essenziali delle realtà prese in esame dalla ricerca voluta dall'avvocato Colombo. GRAN BRETAGNA Esiste un'indennità di integrazione salariale detta Employement and support allowance (Esa), a favore di persone affette da malattie o disabilità che impediscono l'attività lavorativa. Le condizioni per ottenerla sono: capacità lavorativa limitata testata attraverso un questionario e visita medica; età compresa tra i 16 e i 60 anni per le donne e i 65 anni per gli uomini; residenza permanente in Gran Bretagna; essere lavoratori autonomi o disoccupati, senza percepire sussidi al reddito o di disoccupazione. Esistono due tipi di ESA, il primo dipende dai contributi pagati all'ente previdenziale, mentre il secondo è in base al reddito e a circostanze familiari (risparmi inferiori a 16.000 sterline e se il coniuge o compagno lavora meno di 24 ore settimanali in media). Esiste poi un'indennità di accompagnamento detta Disability living allowance (DLA) a favore di ciechi o ipovedenti che necessitano di accompagnamento per problemi di mobilità o per assistenza. Le condizioni sono: età compresa tra i 3 o 5 anni e fino a 65 anni; residenza in Gran Bretagna e almeno 26 settimane di permanenza nell'anno precedente la richiesta; non essere soggetto a controlli da parte dell'ufficio immigrazione. È totalmente indipendente dal reddito e anche esentasse. FRANCIA Esiste un sussidio per gli adulti disabili detto Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le condizioni per ottenerlo sono: età compresa tra i 20 e i 60 anni; disabilità permanente all'80% o tra il 50 e l'80% in caso la disabilità impedisca l'attività lavorativa; residenza permanente in Francia; è previsto un aumento del 50% per ogni figlio a carico. C'è poi una pensione di invalidità (Pension d'invalidité - PI), erogata in caso di disabilità sopraggiunta in seguito a malattia o incidente non dipendenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Le condizioni sono: età lavorativa; riduzione di 2/3 della capacità lavorativa; iscrizione all'ente previdenziale nazionale di previdenza sociale a partire da un minimo di 12 mesi precedenti la diagnosi della sopraggiunta disabilità o malattia o dall'interruzione dell'attività lavorativa; 800 ore di lavoro nei 12 mesi precedenti la disabilità. Esiste poi un sussidio di compensazione all'invalidità (Prestation de compensation du handicap - PCH). Viene erogato per la copertura dei costi aggiuntivi in mancanza di autonomia. Le condizioni sono: fino ai 71 anni di età, con handicap sopraggiunto entro il 60esimo anno; residenza permanente in Francia; impossibilità totale ad assolvere almeno a una delle attività essenziali, o impossibilità grave ad assolvere almeno a due delle suddette. Viene erogato poi un sussidio per la crescita di un bambino con handicap (Allocation d'education de l'enfant handicapé - AEEH), che serve a compensare le spese per le cure e l'istruzione dei bambini portatori di handicap. Le condizioni sono: età inferiore ai 20 anni; invalidità uguale o superiore all'80% o al 50% in casi particolari; costi reali di mantenimento dovuti all'invalidità e/o rinuncia da parte di uno o entrambi i genitori all'attività lavorativa per assistere il bambino. Da notare che AEEH e PCH si escludono, è necessario quindi esprimere una scelta tra uno dei due sussidi.
GERMANIA Esiste una pensione d'invalidità per ridotta capacità di guadagno (Rente wegen Erwerbsminderung). Viene erogata a favore di lavoratori che non sono in grado di svolgere un'attività professionale per più di sei ore al giorno in seguito a sopraggiunta disabilità fisica o mentale e nel caso in cui non sia possibile ripristinare la capacità di guadagno in seguito a riabilitazione. Le condizioni sono: età lavorativa; almeno cinque anni di versamenti di contributi all'ente previdenziale; residenza legale permanente in Germania. Si riconoscono tra l'altro due categorie di invalidità: invalidità totale nel caso in cui non sia possibile lavorare più di tre ore al giorno, invalidità parziale se è possibile lavorare tra le tre e le sei ore al giorno. C'è poi un sussidio per i non vedenti e aiuti ai non vedenti (Blindengeld e Blindenhilfe). Vengono erogati per far fronte alle spese derivanti dalla cecità. Il sussidio è indipendente dal reddito e la sua legislazione non è regolata dalla Legge federale, ma è lasciata alle discipline dei vari Stati federali. Le condizioni sono: gruppi di età secondo le discipline dei singoli stati federali; cecità al 100%; domicilio permanente nello Stato di riferimento. SPAGNA Esiste una pensione di invalidità non contributiva (Pensiones no contributivas de invalidez - PNC). Viene erogata a favore di disabili per il loro sostentamento; in caso di invalidità superiore al 75% e di necessità di accompagnamento per le attività essenziali quotidiane, si ha diritto a percepire in aggiunta un'integrazione di accompagnamento. Le condizioni sono: età compresa tra i 18 e i 65 anni, dopo i 65 anni si ha diritto alla pensione di anzianità; residenza legale in Spagna per almeno cinque anni; disabilità minima del 65%. C'è poi un Fondo di assistenza sociale (Fondo de Asistencia Social). In realtà non si può più accedere a questa pensione, ma chi ne aveva diritto continua a percepirla. Essa è incompatibile con la pensione di invalidità non contributiva. Esiste poi anche una pensione di invalidità contributiva (Pensiones contributivas de invalidez). Viene erogata in caso di disabilità sopraggiunta in seguito a malattia o incidente non dipendenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Le condizioni sono: età minima di 50 anni, o 30 in caso di perdita totale dell'uso di arti inferiori o superiori, perdita totale della vista o alienazione mentale irreversibile; disabilità assoluta e permanente; almeno 1.800 giorni di contributi all'ente previdenziale. C'è poi un sussidio per figlio a carico (Prestaciones no contributivas por hijo a cargo). Si tratta di un'indennità per il mantenimento di figli con disabilità. Le condizioni sono: figlio minorenne con disabilità accertata superiore al 33%; figlio maggiorenne con disabilità superiore al 65%; residenza permanente in Spagna; indipendente dal reddito; incompatibile con altri sussidi della stessa natura. Si distinguono tre gruppi: minorenne con disabilità superiore al 33%; maggiorenne con disabilità superiore al 65%; maggiorenne con disabilità superiore al 75% e necessità di accompagnamento. Esistono infine i sussidi derivanti dalla legge di integrazione sociale delle persone con disabilità (Subsidios Ley de Integraciòn Social del Minusvàlido - LISMI). Si tratta in realtà di tre diversi sussidi: Subsidio de Garantia de Ingresos Minimos (SGIM), per garantire il sostentamento di base; Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP), in caso di necessità di assistenza; Subsidio de Movilidad y Transporte (SMT), in caso di gravi difficoltà negli spostamenti. Le condizioni sono: residenza permanente in Spagna; almeno 65% di invalidità per SGIM, 75% per SATP e 33% per SMT; non percepire sussidi simili e di valore superiore.



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