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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 10 del 2012

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Vitantonio Zito


Articolo:
a cura di Vitantonio Zito

Notizie dall'ufficio lavoro e previdenza della sede centrale
Centri impiego-lavoratori disabili-tutela occupazionale La Presidenza nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è intervenuta presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere che i centri per l'impiego, che oggi hanno la funzione principale di fare incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre, agiscano sul territorio in maniera più incisiva nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, per il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei portatori di handicap. Si è sollecitato, infatti, che siano diramate soluzioni più operative e più sollecite per lo svolgimento delle attività di collocamento - in loco - dei centri per l'impiego, secondo parametri di valutazione omogenei per tutti. Si è evidenziata, altresì, la necessità di un più puntuale aggiornamento delle liste speciali di handicappati, gestite sempre dai centri per l'impiego, al fine di garantire al meglio la giusta permanenza, l'aggiornamento ed eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso. In questa situazione di grave crisi occupazionale, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti mira a rafforzare il proprio rapporto sinergico con il Ministero del Lavoro come interfaccia istituzionale autorevole che recepisca le nostre urgenze, visto che in taluni casi i centri per l'impiego non danno risposte concrete alle nostre segnalazioni. Centralinisti telefonici non vedenti ed ipovedenti: indennità di mansione: parere della funzione pubblica Su un caso di mancata corresponsione dell'indennità di mansione ad un centralinista minorato della vista, il Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 18 luglio 2012, numero 29458, ha ribadito che l'indennità di mansione va ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista ai sensi dell'art. 9 della legge 113/85, ancora vigente. Trattasi di un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato. Per tanto, si invitano tutti gli operatori telefonici non vedenti ed ipovedenti a controllare in busta paga la giusta percezione di detto emolumento. In alcuni casi, il pagamento può essere differito per i diversi meccanismi di erogazione dell'indennità ed emolumenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; basti pensare alle procedure che disciplinano il fondo unico amministrazione (F.U.A.) per il comparto ministeri, dove, tra indennità e emolumenti, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, hanno fatto rientrare in pagamento anche l'indennità di mansione (cfr. Ministero infrastrutture e trasporti, nota 21/2/2011, numero 8528). Ciò a conferma che l'istituto contrattuale che prevede trattamenti economici al personale è vincolato a decisioni che la norma affida alle parti, continuando di fatto a dare attuazione alla volontà del legislatore. In merito, vanno considerate le indicazioni del Ministero del Tesoro, in circolare 4/11/1992, numero 84: l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio come "parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti" e, quindi, "va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cosiddetta indennità di mansione" (Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, sentenza numero 782/2005). L'indennità di mansione va, dunque, corrisposta durante il periodo di ferie nei giorni di assenza per fruizione dei permessi ex legge numero 104/1992, art. 6, così come anche deve essere computata, in sede di calcolo della indennità di buona uscita (TFR). Ulteriori disposizioni in materia (ad esempio sulla misura da corrispondere, variabile in base al contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque non inferiore ad euro 3,76 fissati per legge) possono essere stabilite direttamente sulla base della contrattazione collettiva del comparto di settore, ma sempre in chiave maggiormente agevolata rispetto alla normativa richiamata. Le organizzazioni sindacali a sostegno dei massofisioterapisti e fisioterapisti ciechi Il 10 luglio scorso, i segretari nazionali della Cgil e della Cisl funzione pubblica nonché il Segretario della federazione enti locali della Uil, Cecilia Taranto, Daniela Volpato e Giovanni Torluccio hanno chiesto al Ministro della Salute Renzo Balduzzi e al Presidente della Commissione sanità della conferenza Stato-Regioni, Luca Coletto, l'urgente apertura di un confronto sulle questioni connesse all'inquadramento delle figure del massaggiatore, del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione, nonché sull'ulteriore questione dell'accesso all'impiego dei fisioterapisti minorati della vista. L'iniziativa sindacale consegue all'incontro del 3 luglio scorso, durante il quale l'associazione italiana dei fisioterapisti (AIFI), la Federazione Nazionale dei collegi dei massofisioterapisti (FNCM) e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno rappresentato a Cgil, Cisl e Uil la necessità di ottenere la soppressione dei corsi affidati all'interno dei sistemi formativi regionali per il conseguimento delle qualifiche abilitanti all'esercizio delle professioni di massaggiatore, massofisioterapista e terapista della riabilitazione, mediante l'abrogazione delle leggi istitutive di dette professioni. La cessazione di norme disciplinanti attività che nell'ordinamento previgente al decreto legislativo 30/12/1992 numero 502, sono definite professioni ed arti sanitarie ausiliarie e che, nell'ordinamento scaturito dal medesimo decreto 502 non sono più in alcun modo riconducibili all'area sanitaria, è essenziale per evitare che risorse quanto mai preziose in questo momento di crisi, vengano impiegate nella formazione di figure difficilmente collocabili, posto che la formazione di personale infermieristico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, attraverso corsi di livello universitario. Per l'Unione, è inoltre iniquo che un percorso formativo, che l'evoluzione ordinamentale ha precluso ai ciechi, rimanga nell'offerta di un sia pur ridotto numero di regioni, nella fattispecie l'Umbria e l'Abruzzo. Ricordiamo, al riguardo, che a seguito del passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, attuato con il decreto legislativo 1710/2005, numero 216, con il decreto del Presidente della Repubblica 153/2010, numero 87 e con le intese in conferenza unificata del 27/7/2011 e del 19/1/2012, gli istituti scolastici presso i quali si è fin qui realizzata la formazione dei massofisioterapisti ciechi, (Aurelio Nicolodi di Firenze e Paolo Colosimo di Napoli) dall'anno scolastico 2012-2013 potranno essere autorizzati ad attivare, nell'ambito dell'indirizzo quinquennale "servizi socio-sanitari", esclusivamente per corsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di "operatore del benessere". Le norme sono abrogate facendo salvi i diritti acquisiti alla data di emanazione del provvedimento di Cassazione. In particolare, è riconosciuto il valore legale dei titoli conseguiti anteriormente all'atto abrogativo; sono tutelati i rapporti di lavoro dipendente istituiti in ragione dei predetti titoli ed è regolata la posizione di chi all'entrata in vigore del dispositivo, risulti in corso di formazione; sono, inoltre, salvaguardati i diritti dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi, al collocamento obbligatorio ed ai trattamenti normativi ed economici previsti dalla legge. Nell'incontro del 3 luglio, l'Unione ha richiesto ed ottenuto il sostegno sindacale su un ulteriore punto: la revisione della legge 29/94 che reca norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti e che resta priva di applicazione se non si sostituiscono le parole "terapista della riabilitazione" con le parole "fisioterapista e figure equipollenti". Il decreto ministeriale 14/9/1994 numero 741, ha individuato nel "fisioterapista" la figura che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali. Considerato che in tali aree, operavano, con differenti criteri, modalità e responsabilità, già altre figure, con il D.M. 27/7/2000, è stata riconosciuta, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso alla formazione post-base, l'equipollenza di diversi diplomi, incluso quello di terapista della riabilitazione, al diploma universitario di fisioterapista. È, dunque, per un'incoerenza lessicale che i fisioterapisti ciechi restano esclusi dal godimento di tutela già in essere che concerne una materia fondamentale come quella dell'inserimento al lavoro. Nel caso fosse possibile, la legge 29/94 andrebbe modificata anche nell'articolo 4, che disciplina il collocamento obbligatorio. La proposta è di vincolare tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, che svolgono attività riabilitative, ad assumere in ruolo un fisioterapista, o figura equipollente, cieco e a riservare, quando il numero degli addetti alle attività di riabilitazione sia superiore a 20, un posto ogni 20, o frazione di 20, a un fisioterapista o figura equipollente cieco con possibilità, per le sole strutture convenzionate, di derogare dalla riserva aggiuntiva, previo accordo in sede di contrattazione aziendale. Il nostro auspicio è che il confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali venga avviato, approfondito e concluso in tempi brevi e positivamente.



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